COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 26 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: -Madau Enzo, Dirigente responsabile del Settore Giovanile dell’U.S.Grosseto, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico; -la società U.S. Grosseto a titolo di responsabilità oggettiva, ex art, 4, c. 2, del C.G.S.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
26 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
-Madau Enzo, Dirigente responsabile del Settore Giovanile dell’U.S.Grosseto, al quale viene contestata la violazione dell’art. 1, c. 1, in relazione al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico;
-la società U.S. Grosseto a titolo di responsabilità oggettiva, ex art, 4, c. 2, del C.G.S.
La Delegazione Provinciale di Grosseto inoltrava al C.R.T., che trasmetteva il tutto alla Procura Federale, la segnalazione con la quale il Responsabile Provinciale dell’Attività di Base di Grosseto indicava l’avvenuto invio, da parte dell’U.S. Grosseto ad alcune Società della Provincia, di inviti alla partecipazione ad un “provino” rivolto a calciatori di età inferiore ai dodici anni.
La segnalazione veniva corredata da due lettere invito indirizzate entrambe in data 20 aprile 2012 alla Società Nuova Grosseto Barbanella e da altre due, dello stesso tenore e sotto la medesima data, inviate alla Società A.S.D. Sauroripescia.
L’Ufficio Inquirente, acquisite, le dichiarazioni dei Presidenti delle due Società oggetto dell’invito; del Presidente della Società sul cui campo è avvenuto il “provino”; di 16 calciatori partecipanti, questi assistiti e/o rappresentanti dagli esercenti la potestà genitoriale; dell’allenatore che ha seguito il provino, Sig. Maurizio Bruni e, infine, del Sig. Madau Enzo, responsabile del Settore giovanile dell’U.S. Grosseto, ha disposto il deferimento indicato e motivato in epigrafe.
Con separato provvedimento ha altresì disposto il deferimento dell’allenatore Bruni al competente Settore Tecnico.
Convocate le parti per l’odierna riunione nessuno dei soggetti deferiti è presente.
Aperto il dibattimento il Sostituto Procuratore Federale chiede la conferma del deferimento.
A tal fine, dopo aver richiamato quanto disposto dal C.U. n. 1 emesso dal Settore Giovanile e Scolastico per la stagione 2011/2012, ricordato l’avvenuto accertamento dell’età di almeno dieci dei giovanissimi calciatori che hanno partecipato al “provino”, si riporta alle unanimi testimonianze acquisite in sede di indagine.
Rileva la gravità della violazione, precisa ancora che le violazioni contestate sono state pacificamente ammesse dal Madau che ha riconosciuto il proprio errore.
In riferimento all’allenatore Maurizio Bruni, che ha diretto i provini e riferito in ordine alle caratteristiche dei giovani calciatori esaminati, indica l’avvenuta assunzione di analogo deferimento presso il competente Settore Tecnico.
Conclude che, l’accertata colpevolezza del Dirigente coinvolge la Società sotto il profilo della responsabilità oggettiva prevista dalla vigente normativa, rilevando che la Società era a piena conoscenza dell’iniziativa del proprio Dirigente, come dimostrano le lettere di convocazione inviate.
Chiede di conseguenza che vengano applicate le seguenti sanzioni:
-al dirigente Enzo Madau, l’inibizione per mesi 6 (sei);
-alla Società U.S. Grosseto, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila).
Questa la decisione.
Due sono gli elementi che inducono per l’accoglimento del deferimento, il primo di ordine normativo, il secondo di carattere sostanziale.
Il Settore dell’attività Giovanile e Scolastica, al quale è demandato il compito di organizzare e disciplinare l’attività dei calciatori tesserati in età compresa tra l’ottavo ed il sedicesimo anno, emana annualmente le norme ad essa relative.
Il C.U. n. 1 della stagione 2011/2012, enuncia il divieto della organizzazione di “provini” o raduni selettivi “…per le categorie Piccoli amici, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi o comunque per tutti i tesserati che non abbiano compiuto il dodicesimo anno di età…”. (art. 2.4 lettera p) del C.U. n. 1 della Stagione sportiva 2011/2012)
Il principio viene ulteriormente ribadito con il successivo art. 3.6 il quale dispone che le Società affiliate alla FIGC ed operanti nel Settore Giovanile e Scolastico possono organizzare, previa autorizzazione, raduni selettivi (cosiddetti “provini”) per giovani calciatori di età non inferiore ai 12 anni e non superiore al limite massimo previsto per la categoria “Allievi”…..”
Entrambe le norme sono state indubbiamente violate dal Signor Enzo Madau, Dirigente responsabile del Settore Giovanile dell’U.S. Grosseto, il quale, come provato dalle lettere inviate in data 20 aprile 2012 alle Società Nuova Grosseto Barbanella e A.S.D. Saurorispescia, ha indetto i due raduni che sono avvenuti, nelle date 3 - 4 maggio 2012, sul campo del G.S. C.S.I. Invicta A.S.D., sul quale, come dichiarato dal Presidente di detta Società, si allenano alcune squadre del Settore Giovanile dell’U.S.Grosseto.
E’ inoltre documentalmente provato che i raduni sono avvenuti alle date indicate e che ad essi hanno partecipato, senza alcun dubbio, dieci calciatori, tutti di età inferiore al dodicesimo anno, tesserati per l’A.S.D. Nuova Grosseto Barbanella - una delle due Società invitate - come dichiarato direttamente da sette di essi e, in assenza di tre di loro, dai rispettivi genitori.
Un undicesimo calciatore, pur essendo stato “invitato,” non ha partecipato per motivi di salute.
Per quanto riguarda l’altra Società invitata, l’A.S.D. Saurorispescia, nessuno dei sette calciatori interpellato in istruttoria ha dichiarato di avervi partecipato.
Entrambi i Presidenti di dette Società hanno dichiarato di non aver deliberatamente rilasciato alcun nulla osta, come richiesto dalle lettere di invito.
La formula degli “inviti” avvenuta nominativamente e non per tutti gli appartenenti ad una categoria di calciatori, nonché la relazione che il Tecnico Bruni ha reso al Dirigente Madau, sono di per sé stessi indicativi del fatto che si è trattato di un ”raduno selettivo” che in quanto tale è vietato nei confronti di infra dodicenni.
E’ ancora da rilevare come il Madau non abbia agito in buona fede, come afferma, dato che non ha inoltrato alcuna richiesta di autorizzazione al Competente Comitato Regionale.
Del tutto irrilevante è, a tal proposito, l’affermazione dello stesso che se avesse voluto agire fraudolentemente avrebbe avvisato direttamente i calciatori.
Il deferimento è quindi assolutamente fondato e da accogliere.
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento la C.D., ritenute congrue le richieste della Procura Federale, infligge le seguenti sanzioni:
-al dirigente Enzo Madau, l’inibizione per mesi 6 (sei);
-alla Società U.S. Grosseto, in conseguenza della responsabilità contestatale l’ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).
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