COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 24 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di Gargaun Constantin, calciatore tesserato per l’A.S.D. Ribolla con il quale viene contestata al calciatore la violazione degli artt. 1 e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 11 bis, delle N.O.I.F..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 24 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di Gargaun Constantin, calciatore tesserato per l’A.S.D. Ribolla con il quale viene contestata al calciatore la violazione degli artt. 1 e 10, c. 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, c. 11 bis, delle N.O.I.F.. Il deferimento trae origine dalla richiesta di tesseramento effettuata dalla Società A.S.D. Ribolla nei confronti del calciatore Gargaun Constantin, di nazionalità Moldava, concesso in data 4.12.2012, successivamente revocato.. Infatti,in sede di richiesta del tesseramento il calciatore ha dichiarato, secondo quanto richiesto dalla vigente normativa, alla Società di non essere mai stato tesserato per alcuna Federazione estera. A seguito di accertamenti, eseguiti dall’Ufficio Tesseramento, è stato appurato che il calciatore era stato in precedenza tesserato per la Federazione Moldava (vedi comunicazione del 6 dicembre 2012 di detta Federazione). Di conseguenza l’Ufficio Tesseramento, nel revocare il tesseramento, ha trasmesso gli atti alla Procura Federale che, accertato il fatto, ha disposto il deferimento del calciatore indicato in epigrafe. E’ presente all’odierna discussione il Signor Gargaun Costantin, calciatore. Rappresenta la Procura Federale l’Avvocato Marco Stefanini. Prima dell’inizio del dibattimento il soggetto deferito dichiara di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo, ex art. 23 del C.G.S., nei termini che sottopone alla attenzione del Collegio: - squalifica per 3 (tre) giornate di gara, sancite sulla pena base determinata in giornate 4 (quattro). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo. Di conseguenza ORDINA la applicazione della sanzione nella misura come sopra determinata. DISPONE la chiusura del dibattimento.
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