COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 27 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: – D’Orsi Vincenzo, Dirigente della Pol. D. Prato 2000, al quale viene contestata la violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, comma1, del C.G.S.. – della Società Polisportiva Dilettantistica Prato 2000, chiamata a rispondere dell’operato del tesserato ai sensi dell’art. 4, c. 2, del C.G.S..

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 27 / P – stagione Sportiva 2012/2013. Deferimento della Procura Federale nei confronti di: - D’Orsi Vincenzo, Dirigente della Pol. D. Prato 2000, al quale viene contestata la violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, comma1, del C.G.S.. - della Società Polisportiva Dilettantistica Prato 2000, chiamata a rispondere dell’operato del tesserato ai sensi dell’art. 4, c. 2, del C.G.S.. Il Presidente del C.R.Toscana, ha trasmesso, in data 16 febbraio 2013, alla Procura Federale la segnalazione che, effettuata dal Presidente della Sezione A.I.A. di Firenze, gli è stata inoltrata dal Presidente della competente C.R.A.. La segnalazione riguarda le dichiarazioni appostate sul sito face-book del Dirigente della Pol. D. Prato 2000, Signor Vincenzo D’Orsi, contenenti considerazioni e giudizi lesivi, in particolare, della reputazione dell’arbitro della Sezione di Firenze, Signor Mattia Capanni, e, più in generale, dell’intera classe arbitrale. Il deferimento del tesserato determina la responsabilità oggettiva della Società per la quale il Dirigente è tesserato. La Procura Federale esaminata la copia delle pagine internet contenenti le dichiarazioni appostate dal Dirigente ha disposto il deferimento in esame sia a carico del tesserato che, conseguenzialmente, della Società. A seguito di convocazione sono presenti: - il Signor Vincenzo D’Orsi, - il legale rappresentante della Società, Signor Roberto Betti. Entrambi sono assistiti da legali di rispettiva fiducia. La Società ha trasmesso tramite fax, in data 27 marzo u.s., memoria a difesa con la quale si dissocia dal comportamento del tesserato. Afferma inoltre che il D’Orsi non riveste la qualifica di Consigliere della Società essendo “un nostro semplice tesserato” e che ne è stata decretata “l’esclusione”, allegando copia del provvedimento adottato. Il Presidente della Società ha trasmesso, via fax, in data 27 marzo c.a., memoria a difesa con la quale, conclamando l’estraneità della Società ai fatti imputati al D’Orsi, si dissocia dalle dichiarazioni rese dal tesserato ed afferma che questi non è un dirigente ma un semplice tesserato. Precisa che il medesimo è stato allontanato dalla Società. Rappresenta la Procura federale l’Avvocato Marco Stefanini. Prima dell’inizio del dibattimento i soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio: -al dirigente Signor Vincenzo d’Orsi, l’inibizione per la durata di mesi 4 (quattro) sulla sanzione base determinata in mesi 6 (sei). -alla Società Pol. Prato 2000, in conseguenza della responsabilità contestatale, l’ammenda di € 200,00 (duecento) sulla sanzione base di € 300,00 (trecento). La Commissione, riunita in Camera di Consiglio, esaminata la proposta, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, così come formulata dalle parti, rilevata la congruità delle sanzioni indicata, accoglie la proposta di accordo, ORDINA la applicazione delle sanzioni nella misura sopraindicata. DISPONE la chiusura del dibattimento.
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