COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013 Delibera della Commissione Disciplinare 135 stagione sportiva 2012/2013 Gara Piano del Quercione – Retignano (2-1) del 16/02/2013. Campionato di III categoria. In C.U. n.37 del 21/02/2013 Delegazione Provinciale di Lucca. Reclama la società Retignano avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.: SQUALIFICA FINO AL 20/ 2/2014 a carico di PIRO NICOLA (RETIGNANO)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 61 del 26/04/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
135 stagione sportiva 2012/2013 Gara Piano del Quercione – Retignano (2-1) del 16/02/2013.
Campionato di III categoria. In C.U. n.37 del 21/02/2013 Delegazione Provinciale di Lucca.
Reclama la società Retignano avverso la seguente sanzione inflitta dal G.S.:
SQUALIFICA FINO AL 20/ 2/2014 a carico di PIRO NICOLA (RETIGNANO)
“Espulso per somma di ammonizioni, alla notifica si avvicinava al D.G.ponendo il volto a circa venti centimetri da quella dell'Arbitro protestando vibratamente e lo offendeva. Nel contempo calpestava volontariamente per tre volte il piede del D.G. senza procurargli dolore. Mentre l'Arbitro si dirigeva verso il centrocampo e nonostante i ripetuti inviti ad allontanarsi lo seguiva colpendolo ripetutamente ai talloni con dei calcetti e giunto al centrocampo gli afferrava il braccio destro costringendolo a girarsi verso di lui, poi si allontanava. Al termine della gara attendeva il D.G. fuori dal suo spogliatoio e nonostante gli inviti a lasciarlo passare gli impediva di rientrare nel proprio spogliatoio per circa cinque minuti, durante i quali reiterava le offese.
Al rientro nello spogliatoio tentava di seguirlo ma veniva allontanato dai propri dirigenti.”
La reclamante contesta l’addebito sostenendo che il proprio tesserato ha unicamente “alzato la voce” contro una decisione tecnica dell’arbitro.
Dubita dell’obiettività del D.G in relazione ad una denuncia posta in essere dalla società nei suoi confronti per precedenti arbitraggi.
Chiede una riduzione della sanzione.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già evidenziato sostenendo la sua assoluta serenità di giudizio e di non essere a conoscenza di denunce a suo carico.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il reclamo.
La versione arbitrale è chiara e ben circostanziata mentre le giustificazioni addotte dalla reclamante appaiono assolutamente insufficienti a giustificare il comportamento del tesserato Piro Nicola il quale, secondo la società avrebbe unicamente e genericamente “alzato la voce”, mentre il racconto storico dell’arbitro narra di fatti non solo verbali ma anche fisici di particolare importanza.
Il Collegio rileva inoltre che non rientra nei suoi compiti e funzioni giudicare su eventuali denunce pregresse a carico dell’arbitro.
In punto di quantificazione la stessa appare ben graduata in ordine ai fatti ascritti al calciatore.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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