COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 95 del 11 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA A.S.V. TRAMIN – ASSOCIAZIONE AMATORI DELLO SPORT TERMENO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE DEL 21 MARZO 2013, N. 48, RIGUARDANTE LA SQUALIFICA DEL PROPRIO TESSERATO CALCIATORE ALEX EHEIM PER I FATTI DI CUI ALLA GARA DEL 17 MARZO 2013 DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA TRA A.S.V. TRAMIN E VALLE AURINA
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale N° 95 del 11 aprile 2013
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO DELLA A.S.V. TRAMIN – ASSOCIAZIONE AMATORI DELLO SPORT TERMENO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE DEL 21 MARZO 2013, N. 48, RIGUARDANTE LA SQUALIFICA DEL PROPRIO TESSERATO CALCIATORE ALEX EHEIM PER I FATTI DI CUI ALLA GARA DEL 17 MARZO 2013 DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA TRA A.S.V. TRAMIN E VALLE AURINA
Con raccomandata del 27 marzo 2013 è stato presentato reclamo avverso la decisione del giudice Sportivo di Primo Grado con la quale veniva comminata la squalifica per quattro gare a carico del calciatore Alex Eheim della A.S.V. Tramin – Associazione Amatori dello Sport Termeno per aver, quest’ultimo a seguito dell’espulsione per frase denigratoria al direttore di gara, a termine dell’incontro durante il rientro negli spogliatoi porgeva la mano all’arbitro stringendola con fare violento.
La Società, nel ritenere infondate ed esagerate le motivazioni,che ha chiesto la riduzione della squalifica comminata a carico del proprio tesserato Alex Eheim da quattro ad una giornata di gara
La Commissione Disciplinare Territoriale
Dopo aver analizzato la documentazione agli atti, constata la gravità dei fatti commessi dal calciatore della A.S.V. Tramin – Associazione Amatori dello Sport Termeno Alex EHEIM, rilevata che le regole vigenti nella disciplina sportiva del calcio che sono volte anche ad infondere in chi lo pratica e soprattutto, quindi, ai giovani, oltre che i principi della solidarietà, correttezza, lealtà, sana competizione sportiva, anche quello del rispetto delle regole, cose queste che sono mancate nel caso riguardante il calciatore Alex Eheim;
P.Q.M.
la Commissione Disciplinale Territoriale conferma la decisione del Giudice sportivo di primo grado e ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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