COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 95 del 11 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA U.S.D. CASTEL CIMEGO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE DEL 21 MARZO 2013, N. 88, RIGUARDANTE LA RIPETIZIONE DELLA GARA DEL 17 MARZO 2013 DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA TRA LA SETTAURENSE ED IL CASTEL CIMEGO, SOSPESA A TUTELA DELL’INCOLUMITÀ DEI CALCIATORI E PER LA NON PERCEZIONE VISIVA DELLE RIGHE DI DELIMITAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO.

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale N° 95 del 11 aprile 2013 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO DELLA U.S.D. CASTEL CIMEGO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DI PRIMO GRADO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE DEL 21 MARZO 2013, N. 88, RIGUARDANTE LA RIPETIZIONE DELLA GARA DEL 17 MARZO 2013 DEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA TRA LA SETTAURENSE ED IL CASTEL CIMEGO, SOSPESA A TUTELA DELL’INCOLUMITÀ DEI CALCIATORI E PER LA NON PERCEZIONE VISIVA DELLE RIGHE DI DELIMITAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO. Con raccomandata del 26 marzo 2013 è stato presentato reclamo avverso la decisione del giudice Sportivo di Primo Grado con il quale è stata sospesa la gara del 17 marzo 2013 del Campionato di Seconda Categoria tra la Settaurense ed il Castel Cimego a tutela dell’incolumità dei calciatori e per la non percezione visiva delle righe di delimitazione del campo di gioco. La Società, nelle persone del Presidente sig. Tamburini Fabrizio e del Segretario sig. Bertini Flavio, nel considerare infondate ed esagerate le motivazioni che hanno indotto a ritenere impraticabile il campo di gioco e conseguentemente a sospendere la gara nel ricostruire, secondo il suo punto di vista, i fatti accaduti non ha formalizzato richiesta alcuna limitandosi ad evidenziare che l’episodio creerebbe un precedente di notevole rilievo che potrebbe essere seguito, sostanzialmente, furbescamente da altre società creando gravi difficoltà al regolare proseguimento del campionato. La Commissione Disciplinare Territoriale Sentiti i rappresentanti della Società ricorrente, dopo aver analizzato la documentazione agli atti e rilevato come dal referto dell’arbitro, al cui insindacabile giudizio è rimessa la valutazione della sicurezza e della praticabilità del terreno di gioco, emerga con chiarezza come a supportare la decisione della sospensione della gara sia stata l’attenzione prestata alla sicurezza dei calciatori, che nel nostro caso ne è indubbiamente amplificato il rischio in considerazione della cospicua nevicata verificatasi durante l’incontro calcistico. Nevicata che ha reso del resto, a insindacabile giudizio dell’arbitro, non percepibili visivamente le linee di demarcazione del terreno di gioco. P.Q.M. la Commissione Disciplinale Territoriale conferma la decisione del Giudice sportivo di primo grado e ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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