COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 26.04.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. SUPERGA 48 IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUPERGA 48 – COLVALENZA DISPUTATA A BAIANO DI SPOLETO IL 06.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 116, DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE L’AMMNEDA DI €. 600,00 ALLA SOCIETA’;
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 122 del 26.04.2013
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. SUPERGA 48 IN RIFERIMENTO ALLA GARA
SUPERGA 48 - COLVALENZA DISPUTATA A BAIANO DI SPOLETO IL 06.04.2013, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 116, DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE L’AMMNEDA DI €. 600,00
ALLA SOCIETA’;
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.04.2013 la seguente decisione.
NEI TERMINI proponevano reclamo la Società U.S.D. Superga 48, chiedendo la riduzione della
sanzione. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’audizione delle parti ha permesso di ricostruire quanto accaduto a fine gara ed in modo
particolare la rissa fra alcuni calciatori delle squadre e l’ingresso in campo di uno spettatore che
colpiva un calciatore della squadra ospite. Il tutto si esauriva in breve tempo grazie all’intervento
dei dirigenti delle due squadre. Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione di non
aver subito né minacce né offese e che ha potuto abbandonare il campo di gioco senza alcun
problema.
Ciò premesso, a parere di questa Commissione, l‘ammenda inflitta dal G.S. alla società Superga
48 può essere contenuta in €. 450,00.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda alla società Superga 48 ad €. 450,00.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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