COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 26.04.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. SUPERGA 48 IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUPERGA 48 – COLVALENZA DISPUTATA A BAIANO DI SPOLETO IL 06.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 116, DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE L’AMMNEDA DI €. 600,00 ALLA SOCIETA’;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 26.04.2013 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S.D. SUPERGA 48 IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUPERGA 48 - COLVALENZA DISPUTATA A BAIANO DI SPOLETO IL 06.04.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. NR. 116, DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE L’AMMNEDA DI €. 600,00 ALLA SOCIETA’; HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.04.2013 la seguente decisione. NEI TERMINI proponevano reclamo la Società U.S.D. Superga 48, chiedendo la riduzione della sanzione. Era presente l’arbitro della gara e la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE L’audizione delle parti ha permesso di ricostruire quanto accaduto a fine gara ed in modo particolare la rissa fra alcuni calciatori delle squadre e l’ingresso in campo di uno spettatore che colpiva un calciatore della squadra ospite. Il tutto si esauriva in breve tempo grazie all’intervento dei dirigenti delle due squadre. Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione di non aver subito né minacce né offese e che ha potuto abbandonare il campo di gioco senza alcun problema. Ciò premesso, a parere di questa Commissione, l‘ammenda inflitta dal G.S. alla società Superga 48 può essere contenuta in €. 450,00. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda alla società Superga 48 ad €. 450,00. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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