DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 26.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo A.S.D. SAMBIASE 1962 – A.S.D. RAGUSA CALCIO
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 140 del 26.04.2013
Delibera del Giudice Sportivo
A.S.D. SAMBIASE 1962 - A.S.D. RAGUSA CALCIO
Il Giudice Sportivo,
- esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dalla A.S.D. SAMBIASE 1962, con il quale si chiede che alla A.S.D. RAGUSA CALCIO sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara di cui all'oggetto per avervi fatto partecipare il calciatore Buscema Damiano, che non aveva titolo per prendervi parte.
- A sostegno del reclamo si deduce che il predetto calciatore, convocato nella rappresentativa del Girone I di serie D in occasione della gara amichevole con il Città di Messina, prevista e disputata il 4 aprile 2013 presso lo stadio “Celeste” di Messina, non aveva risposto alla convocazione denunciando un "impedimento per infermità". Per questo motivo il calciatore non avrebbe potuto prendere parte alla gara ufficiale immediatamente successiva» di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 76, 3 comma N.O.I.F..
- esaminate le tempestive controdeduzioni fatte pervenire dalla A.S.D. RAGUSA CALCIO.
- rilevato che dalla certificazione prodotta, su richiesta dello scrivente, dal Dipartimento Interregionale, si evince che:
- la convocazione aveva ad oggetto "una seduta di allenamento e relativa gara amichevole, in vista del TORNEO NAZIONALE GIOVANILE SERIE D organizzato dal Dipartimento Interregioanale";
- il calciatore Buscema Damiano, regolarmente convocato, non vi aveva partecipato poiché la società di appartenenza, A.S.D. RAGUSA CALCIO, aveva inviato debita comunicazione a mezzo raccomandata A/R al Dipartimento Interregionale, segnalando l’impossibilità dei propri tesserati a poter presenziare alla convocazione del giorno 4 aprile 2013 in ragione dell’’anticipo della nostra gara di campionato valida come 13 di Ritorno” . Pertanto, il calciatore Buscema Damiano non ha denunciato un "impedimento per infermità" come affermato dalla reclamante.
- che alla summenzionata “seduta di allenamento” non può attribuirsi il carattere di attività ufficiale, così come definita dall'art. 48, comma 1, N.O.I.F.
P.Q.M.
Letti gli articoli 76 e 48 N.O.I.F. e l'art. 29 dello Statuto della L.N.D.
- rigetta il reclamo
- convalida il risultato della gara conclusasi col punteggio: SAMBIASE -RAGUSA 0 - 0;
- dichiara di addebitarsi la tassa di reclamo sul conto della A.S.D. SAMBIASE 1962.