DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 26.04.2013 Delibera del Giudice Sportivo Gara U.S. Ancona 1905 – Vis Pesaro 1898
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 140 del 26.04.2013
Delibera del Giudice Sportivo
Gara U.S. Ancona 1905 - Vis Pesaro 1898
Il Giudice Sportivo, - visti il preannuncio e il pedissequo reclamo fatti tempestivamente pervenire dalla società Vis Pesaro 1898 in merito alla gara in oggetto in cui viene eccepita l'irregolarità della posizione del calciatore Bellucci Luca, nato il 7 luglio 1987, schierato in tale gara dalla società U.S. Ancona 1905; - considerato che la Vis Pesaro 1898 eccepisce che il tesseramento del calciatore Bellucci Luca in favore della società U.S. Ancona 1905 sarebbe invalido giacché il medesimo sarebbe stato già tesserato per la stagione in corso in favore di società professionistica (la S.S. Teramo Calcio s.r.l.), con ciò contravvenendo a quanto disposto dall'art. 117 comma 4 delle NOIF; - considerato altresì che l'art. 117 comma 4 delle NOIF dispone che <>; - visto il Comunicato Ufficiale n. 22/D del 18 aprile 2013 con cui la Commissione Tesseramenti ha dichiarato la nullità del tesseramento del calciatore Bellucci Luca in favore della società U.S. Ancona 1905; - visto l'art. 17 co. 5 lett. a) CGS Delibera 1) Di infliggere alla società U.S. Ancona 1905 la perdita della gara U.S. Ancona 1905 - Vis Pesaro 1898 del 23 gennaio 2013 con il punteggio di 0 - 3