COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 02/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ALBA ADRIATICA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA DELL’ALLENATORE DI SERAFINO PASQUALINO FINO AL 31.5.2013) IN RELAZIONE ALLA GARA ALBA ADRIATICA – MIGLIANICO, DISPUTATA L’8.04.2013, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA. (C.U. n° 54 DELL’11.04.13 – C.R.A.).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 02/05/2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ALBA ADRIATICA AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (SQUALIFICA DELL’ALLENATORE DI SERAFINO PASQUALINO FINO AL 31.5.2013) IN RELAZIONE ALLA GARA ALBA ADRIATICA – MIGLIANICO, DISPUTATA L’8.04.2013, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA. (C.U. n° 54 DELL’11.04.13 – C.R.A.). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Alba Adriatica, ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal Giudice Sportivo in quanto il Di Serafino, nell’intervallo della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, colpiva con un pugno un calciatore avversario, facendolo cadere a terra e rivolgendogli anche delle ingiurie. Ha dedotto l’appellante che il calciatore, dopo un diverbio, si sarebbe limitato a strattonare per la maglietta un avversario, il quale cadeva a terra nel tentativo di divincolarsi. A dimostrazione che il calciatore non sarebbe stato colpito da un pugno, vi è il fatto che immediatamente si è rialzato senza alcun segno e senza alcun fastidio fisico che avrebbe potuto provocare un pugno, tanto che il giocatore scendeva regolarmente in campo per giocare il secondo tempo. Ha chiesto, pertanto, la riduzione della sanzione in proporzione a quanto realmente accaduto. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione può essere lievemente ridotta sul presupposto che il pugno scagliato dal Di Serafino nei confronti del calciatore avversario non deve avere evidentemente causato particolari conseguenze, se è vero, come è vero, che il calciatore stesso ha regolarmente disputato il secondo tempo della gara senza dover essere sostituito. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al sig. Di Serafino Pasqualino fino all’11.5.2013, disponendo accreditarsi la relativa tassa, ove addebitata.
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