COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 DEL 02 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.123 della Società A.S.D. RAFFAELE NICASTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.135 del 11.4.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 7/4/2013 Campora Calcio – Raffaele Nicastro con il punteggio di 0-3, ammenda di € 400,00, squalifica del calciatore AMANTEA Andrea fino al 30 giugno 2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 DEL 02 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.123 della Società A.S.D. RAFFAELE NICASTRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.135 del 11.4.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 7/4/2013 Campora Calcio – Raffaele Nicastro con il punteggio di 0-3, ammenda di € 400,00, squalifica del calciatore AMANTEA Andrea fino al 30 giugno 2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo; sentita la società reclamante e l'arbitro a chiarimenti; RILEVA la società ASD Raffaele Nicastro chiede la revoca della delibera impugnata, con assegnazione della vittoria per 0-3, annullamento della ammenda e della squalifica al calciatore Amantea Andrea o, in via subordinata, l'omologazione del risultato conseguito sul campo, con la riduzione dell'ammenda e della squalifica inflitta al calciatore Amantea Andrea. Argomenta che, da una più attenta lettura degli atti, emergerebbe come non possa essere addebitata al R.Nicastro alcuna responsabilità per la rissa, neppure sotto il profilo oggettivo, in quanto l'intervento dei suoi calciatori è servito a difendere il compagno aggredito ed è stato utile a separare i contendenti ed allontanare gli atleti del Campora per evitare conseguenze più gravi. Il Giudice sportivo avrebbe, perciò, errato ponendo sullo stesso piano i comportamenti dei tesserati delle due squadre, che invece vanno differenziati sia sotto il profilo causale, che sotto il profilo della gravità e violenza degli atteggiamenti tenuti in campo. Ed infatti, l'episodio scatenante la rissa si verificava al 43^ del 2° T. quando l'allenatore del Campora aggrediva verbalmente e con spintoni il calciatore n.9 del R.Nicastro, Amantea Andrea, appena sostituito, con successivo intervento dei calciatori della panchina del Campora che aggredivano lo stesso calciatore, in difesa del quale dovevano intervenire i compagni di squadra. Aggiunge che la società non aveva interesse a fomentare la rissa, essendo in vantaggio per 2-1 a pochi minuti dalla fine della gara, e produce i certificati medici relativi a sette suoi calciatori che hanno avuto necessità di ricorrere alle cure presso il Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme a causa delle lesioni riportate nella rissa. La commissione osserva che nel supplemento di rapporto, relativamente all'aggressione subita dal calciatore Amantea Andrea al 43^ del 2° t., si legge che lo stesso calciatore reagiva sferrando uno schiaffo al volto dell'allenatore, il che provocava l'intervento dei calciatori della panchina del Campora per dar man forte al proprio allenatore aggredendo il calciatore, che veniva e difeso dai compagni del R.Nicastro, per cui nasceva una rissa generalizzata che vedeva coinvolte “tutte le persone di entrambe le società ammesse all'interno del terreno di giuoco, rissa che si accende in più parti del terreno e che si protrae per oltre 10 minuti”. Sentito a chiarimenti, l'arbitro ha confermato il referto, spiegando che gli scontri si sono interrotti solo dopo l’arrivo dei Carabinieri, ma che non vi erano più le condizioni per riprendere il giuoco poiché gli animi erano accesi. Appurato il verificarsi della rissa in campo, e la particolare violenza della stessa attestata proprio dai certificati medici prodotti dalla reclamante relativi a ben sette atleti, ne consegue la legittimità dell'interruzione anticipata dell'incontro, anche per la mancanza delle forze dell'ordine. Riguardo alla responsabilità dei tesserati, questa commissione non può che aderire al costante orientamento della giustizia sportiva che definisce la rissa come una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente. Per cui, le contestazioni della reclamante sulle responsabilità altrui nella causazione della rissa, non escludono le responsabilità dei propri tesserati che hanno certamente preso parte alla colluttazione, come precisato dall'arbitro in referto e davanti a questa commissione. Né la mancata individuazione di tutti i protagonisti della rissa può costituire causa esimente della responsabilità per quei protagonisti che invece sono stati identificati e sanzionati. Poiché la non regolare conclusione della gara è da attribuirsi al comportamento di entrambe le società, in applicazione dell’art.17, comma 2, C.G.S., il giudice di prime cure ha legittimamente inflitto il provvedimento di punizione della perdita della gara a carico di entrambe le società. Per quanto riguarda la misura della squalifica inflitta al calciatore Amantea Andrea e dell'ammenda alla società, deve riconoscersi la congruità ed adeguatezza delle stesse rispetto alla natura ed alla entità dei fatti accertati. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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