COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 DEL 02 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.125 della Società A.S.BELVEDERE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 18.4.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 14/4/2013 Belvedere-Aieta-con il punteggio 0-3, ammenda di € 400,00, squalifica del calciatore GRECO Gianluca per SETTE gare,squalifica del calciatore DE BRASI Gianluca per QUATTRO gare, squalifica del calciatore IMPIERI Luca per TRE gare ).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 DEL 02 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.125 della Società A.S.BELVEDERE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 18.4.2013 (punizione sportiva della perdita della gara del 14/4/2013 Belvedere-Aieta-con il punteggio 0-3, ammenda di € 400,00, squalifica del calciatore GRECO Gianluca per SETTE gare,squalifica del calciatore DE BRASI Gianluca per QUATTRO gare, squalifica del calciatore IMPIERI Luca per TRE gare ). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la società reclamante e la società controinteressata Aieta; sentito l'arbitro a chiarimenti; RILEVA la società ricorrente chiede l'annullamento della delibera impugnata e delle relative sanzioni, con omologazione del risultato della gara o in subordine la riduzione delle sanzioni e la ripetizione della gara. Afferma che la sospensione della gara è stato un provvedimento sproporzionato e abnorme in quanto non vi sarebbe stata alcuna rissa, bensì un diverbio tra uno sparuto gruppo di atleti, due o tre al massimo, che poteva essere sedato con l'espulsione dei protagonisti e che il direttore di gara non ha posto in essere alcun tentativo per ristabilire l'ordine in campo; che non sussistevano i presupposti per sospendere la gara, anche perché non vi è stata alcuna turbativa da parte del pubblico, né degli staff tecnici delle due squadre che hanno assistito agli eventi con compostezza dagli spazi loro destinati; che nessun atleta delle due squadre avrebbe assunto comportamenti minacciosi nei confronti dell'arbitro, per cui non si comprende il timore manifestato dal direttore di gara per la propria incolumità fisica; che il calciatore De Brasi, indicato dall'arbitro tra i protagonisti della rissa, era stato sostituito al 33° del 2° T. come da referto, non poteva aver preso parte alla rissa perché aveva già lasciato l'impianto sportivo. Comparsa davanti a questa commissione la società Aieta, controinteressata, ha dichiarato che non sussistevano le condizioni per poter proseguire la gara e che, pertanto, l’arbitro ha correttamente agito, a causa della rissa generalizzata scoppiata tra i calciatori, che ha coinvolto anche persone entrate dalla tribuna. L’arbitro, nel supplemento di referto, ha descritto una violenta rissa scoppiata a seguito di uno scambio di colpi tra due calciatori, per reazione ad un fallo di gioco, degenerata per la partecipazione di numerosi componenti delle due squadre; dopo due minuti circa dell'inizio della rissa, dalla tribuna venivano lanciati corpi contundenti, tra i quali aste di bandiere, e poiché tali comportamenti non si placavano, trascorso altro tempo, riteneva che non vi erano più i presupposti per proseguire, anche per la mancanza delle forze dell'ordine e, temendo per la propria incolumità, emetteva il triplice fischio sospendendo la gara; mentre raggiungeva lo spogliatoio vedeva il calciatore Greco Gianluca, del Belvedere, già indicato tra i protagonisti della rissa, che usciva da uno stanzino brandendo un palo di ferro, per recarsi verso i calciatori che stavano ancora picchiandosi. La commissione riteneva di dover sentire l'arbitro, il quale confermava il referto, ribadendo che la rissa ha coinvolto quasi tutti i calciatori delle due squadre, che fosse impossibile da sedare per la violenza e la durata. Ha ribadito di aver visto il portiere del Belvedere con in mano un bastone, e di aver visto lancio di oggetti contundenti dalla tribuna. Ha spiegato di aver segnalato nel rapporto i calciatori che hanno preso parte alla rissa che è riuscito a riconoscere tra i quali anche il calciatore De Brasi Gianluca del Belvedere, già sostituito. Questa commissione non può che aderire al costante orientamento della giustizia sportiva che definisce la rissa come una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente. Poiché la non regolare conclusione della gara è da attribuirsi al comportamento di entrambe le società, in applicazione dell’art.17, comma 2, C.G.S., il giudice di prime cure ha legittimamente inflitto il provvedimento di punizione della perdita della gara a carico di entrambe le società, con le relative ammende. Deve, altresì, riconoscersi la congruità ed adeguatezza delle sanzioni inflitte, sia ai tesserati che alla società, rispetto alla natura ed alla entità dei fatti accertati, ad eccezione dell’ammenda che dovrà essere ridotta in considerazione del fatto che è stata documentata la richiesta di intervento della forza pubblica. P.Q.M. In parziale accoglimento, riduce l’ammenda inflitta alla Società A.S. Belvedere ad € 350,00; rigetta nel resto e dispone l’accredito della tassa sul conto della società reclamante.
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