COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 DEL 02 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.120 della Società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.133 del 10.4.2013 (omologazione risultato gara del 17/3/2013 Grimaldi – Aprigliano 2-0 acquisito sul campo).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 DEL 02 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.120 della Società A.S.D. APRIGLIANO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.133 del 10.4.2013 (omologazione risultato gara del 17/3/2013 Grimaldi – Aprigliano 2-0 acquisito sul campo). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni della Società Grimaldi; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA L’esame del rapporto di gara, riferito all’argomento in contestazione, rileva quanto segue: nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, nel tunnel che porta ai spogliatoi, il sig. Repole Nicola dirigente del Grimaldi, già allontanato dal campo,colpiva con pugni e schiaffi il calciatori della società Aprigliano. In particolare colpiva con un pugno ad un occhio il calciatore Garrubba Matteo n.10 della società Aprigliano. Il calciatore Del Morgine Giacomo dell’Aprigliano tentava di colpire il Repole con un pugno. Scoppiava una rissa tra i partecipanti alla gara che l’arbitro sedava, quindi chiedeva l’ intervento dei carabinieri. Lo stesso Garrubba, successivamente, lanciava contro il petto di un dirigente della società Grimaldi - qualificatosi presidente onorario della società - la borsa delle borracce provocando con il suo gesto il riaccendersi della rissa alla quale partecipavano dirigenti e calciatori delle due squadre. Riferisce l’arbitro, sempre nel supplemento del rapporto, che il Garrubba al fine di evitare conseguenze, riparava negli spogliatoi venendo rincorso dai partecipanti alla zuffa. Nel frattempo sopraggiungevano i carabinieri e il dirigente della società Aprigliano comunicava al direttore di gara che il Garrubba si era recato in ospedale. Quindi, prima dell’inizio del secondo tempo, l’arbitro notificava ai capitani delle due squadre, tra l’altro, l’espulsione dei calciatori del Morgine Andrea e Garrubba Mario entrambi dell’Aprigliano. Sempre nel rapporto di gara l’arbitro annotava, come avvenuta all’inizio del secondo tempo, la sostituzione del calciatore Garrubba (già espulso) con altro atleta della stessa società. Tanto premesso è da rilevare che il ricorso della società Aprigliano, a mezzo del quale ha richiesto infliggersi alla Società Grimaldi la punizione sportiva della perdita della gara per alterazione del potenziale atletico, non può essere accolto. A mente infatti del comma 1 dell’art. 17 C.G.S. non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora “ si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi nel recinto di giuoco (quale era il Repole) che abbiano comportato alterazioni al potenziale atletico di una società“: Nel caso di specie, non solo non vi è stata alterazione del potenziale atletico per essere stato il Garrubba espulso tra il primo ed il secondo tempo, quanto la Società Aprigliano non può dolersi dell’errore arbitrale (sostituzione di un calciatore espulso) del quale ne avrebbe addirittura tratto vantaggio avendo dovuto disputare, a causa delle espulsioni sopra citate, la seconda parte della gara in nove calciatori anziché in dieci calciatori; La decisione del G.S.T. è pertanto corretta ed il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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