COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 03 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 116. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CAMPANIA – GARA RINASCITA SANGIOVANNESE I ATLETICO CAMPANIA DEL 17.03.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 104 del 03 Maggio 2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
116. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CAMPANIA – GARA RINASCITA
SANGIOVANNESE I ATLETICO CAMPANIA DEL 17.03.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE
PROVINCIALE NAPOLI
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva
presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva la
parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale
della Delegazione Provinciale di Napoli n. 39 del 28 marzo 2013, pag. 966, il Giudice Sportivo
Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: a carico del calciatore Rega Giovanni, la sanzione della
squalifica fino all’1.12.2015; a carico dei calciatori Correale Ciro, Dommarco Pasquale ed Esposito
Bruno, la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara; a carico del dirigente, sig. Esposito
Angelo, la sanzione dell’inibizione fino al 30.04.2013. All’atto dell’audizione presso questa C.D.T.,
l’arbitro, pur confermando in parte la dinamica degli eventi, ha palesato obiettive contraddizioni in
diversi punti rilevanti e significativi. Le predette incongruenze, anche alla luce di un’approfondita
valutazione delle vicende in esame, inducono ad una doverosa revisione del giudizio, nel senso
della riduzione al 31.10.2014 della squalifica a carico del calciatore Rega Giovanni. Viceversa, non
è possibile accedere alla richiesta di contenimento delle rispettive sanzioni, per quel che concerne
gli altri nominati calciatori e per quel che riguarda il dirigente, sig. Esposito Angelo. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla società Atletico Campania, riforma la
decisione del Giudice di prime cure così provvedendo: di ridurre al 31.10.2014 la sanzione
della squalifica a carico del calciatore Rega Giovanni; di confermare nel resto; nulla dispone
in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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