COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 03 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 116. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CAMPANIA – GARA RINASCITA SANGIOVANNESE I ATLETICO CAMPANIA DEL 17.03.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 03 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 116. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ATLETICO CAMPANIA – GARA RINASCITA SANGIOVANNESE I ATLETICO CAMPANIA DEL 17.03.2013 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE NAPOLI La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Napoli n. 39 del 28 marzo 2013, pag. 966, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: a carico del calciatore Rega Giovanni, la sanzione della squalifica fino all’1.12.2015; a carico dei calciatori Correale Ciro, Dommarco Pasquale ed Esposito Bruno, la sanzione della squalifica per quattro giornate di gara; a carico del dirigente, sig. Esposito Angelo, la sanzione dell’inibizione fino al 30.04.2013. All’atto dell’audizione presso questa C.D.T., l’arbitro, pur confermando in parte la dinamica degli eventi, ha palesato obiettive contraddizioni in diversi punti rilevanti e significativi. Le predette incongruenze, anche alla luce di un’approfondita valutazione delle vicende in esame, inducono ad una doverosa revisione del giudizio, nel senso della riduzione al 31.10.2014 della squalifica a carico del calciatore Rega Giovanni. Viceversa, non è possibile accedere alla richiesta di contenimento delle rispettive sanzioni, per quel che concerne gli altri nominati calciatori e per quel che riguarda il dirigente, sig. Esposito Angelo. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla società Atletico Campania, riforma la decisione del Giudice di prime cure così provvedendo: di ridurre al 31.10.2014 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Rega Giovanni; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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