COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 03 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 118. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. DELLA PERUTA PAOLO – GARA DUGENTA / TEVEROLA 1997 DEL 13.04.2013 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 104 del 03 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 118. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SIG. DELLA PERUTA PAOLO – GARA DUGENTA / TEVEROLA 1997 DEL 13.04.2013 – 1^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentito il reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; letto il reclamo, rileva l’infondatezza dell'atto di impugnazione. Il calciatore Della Peruta Paolo, invero, ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica, per tre giornate di gara, adottata dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 99 del 18 aprile 2013, pag. 2213, per “essere entrato, al termine della gara, nello spogliatoio dell’arbitro e per aver ingiuriato e minacciato lo stesso”. Il reclamante, sia nel suo atto di impugnazione, sia nell’udienza odierna, riferisce che il referto arbitrale è falso, in quanto si era recato dal direttore di gara solo ed esclusivamente per salutarlo, ma aveva ricevuto l’ordine di non entrare. Quanto riferito poteva, a quanto sostenuto dal calciatore reclamante, poteva trovare conferma in una documentazione, che tuttavia il reclamante ha dichiarato di non poter esibire. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dal sig. Della Peruta Paolo; dispone incamerarsi la tassa reclamo, versata dal reclamante nella misura ridotta di euro 65,00, come stabilita per i reclami presentati da una persona fisica.
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