COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 2/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 111 RICORSO PROPOSTO DA ALL. MARIANI PAOLO Avversosqualifica all’8.5.2013 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 17.4.2013 gara BAGNACAVALLO – CLASSE del 10.4.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 43 del 2/5/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
111 RICORSO PROPOSTO DA ALL. MARIANI PAOLO
Avversosqualifica all’8.5.2013
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 17.4.2013
gara BAGNACAVALLO – CLASSE del 10.4.2013
Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame, vertendo su provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso presentato dall’all.MARIANI PAOLO e dispone per l’incameramento della tassa versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 2/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 111 RICORSO PROPOSTO DA ALL. MARIANI PAOLO Avversosqualifica all’8.5.2013 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 17.4.2013 gara BAGNACAVALLO – CLASSE del 10.4.2013"