COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 2/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 114 RICORSO PROPOSTO DA A.S.D. MELETOLESE Avverso squalifica per 1 giornata calc. GUERRA MASSIMILIANO, inibizione al 3.4.2013 dir.acc.uff. ZILOCCHI STEFANO e perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 20.3.2013 gara FALK – MELETOLESE del 10.3.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 2/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare 114 RICORSO PROPOSTO DA A.S.D. MELETOLESE Avverso squalifica per 1 giornata calc. GUERRA MASSIMILIANO, inibizione al 3.4.2013 dir.acc.uff. ZILOCCHI STEFANO e perdita gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 37 del 20.3.2013 gara FALK – MELETOLESE del 10.3.2013 L’A.S.D. MELETOLESE, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti sostenendo che nella gara Meletolese – Ciano del 6.3.2013 il calc. GUERRA “è stato richiamato dall’arbitro all’ingresso degli spogliatoi, al termine della partita, dopo il triplice fischio di fine gara, dal quale erano già trascorsi almeno 5 minuti, per una accesa discussione con un giocatore della squadra avversaria. La Società, pertanto, ha ritenuto il calciatore come “giocatore non espulso dal campo”. Il relativo comunicato è uscito il giorno 13.3.2013, dopo la gara di cui all’oggetto e la società, in data 17.3.2013, via e-mail chiedeva al Giudice Sportivo la rettifica, poiché il cal. GUERRA era incluso fra i “giocatori espulsi dal campo”, ciò che non è stato fatto. Dichiara che anche i giocatori dell’A.D.S. Ciano sono disponibili a testimoniare che il calc. GUERRA “è da ritenersi espulso all’ingresso degli spogliatoi. “Per quanto esposto e considerato che il giocatore in oggetto è da ritenersi tra gli squalificati non espulsi dal campo, con decorrenza della squalifica dopo l’uscita del C.U. e citando deliberazioni favorevoli al proprio assunto. chiede l’annullamento delle decisioni impugnate. La Commissione, - premesso che la parte del ricorso riguardante la squalifica per 1 giornata del calc. GUERRA e la inibizione al 3.4.2013 del dir. ZILOCCHI non può essere presa in esame, trattandosi di provvedimenti non impugnabili, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del C.G.S., parte che, conseguentemente viene dichiarata inammissibile; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro della gara Meletolese – Ciano del 6.3.2013, sentito in questa sede a chiarimenti, ha rilasciato dichiarazione in cui precisa che per errore aveva indicato che il calc. Guerra Massimiliano era stato espulso nel corso della gara, al 46° del secondo tempo, mentre in effetti, dopo il triplice fischio di chiusura, detto giocatore spintonava un calciatore avversario mentre si avviava verso gli spogliatoi, e la comunicazione della espulsione gli venne comunicata in quel frangente; - ritenuto, pertanto, che il calc. GUERRA MASSIMILIANO avesse pieno titolo per prendere parte alla gara di cui all’oggetto, in quanto la squalifica per il citato suo comportamento apparsa sul C.U. C.R.E.R. n. 36 del 13.3.2013 deve intendersi, dopo le precisazioni fornite, come sopra, dall’arbitro, fra i calciatori “non espulsi dal campo”, d e l i b e r a - di annullare la sanzione della perdita per 0 – 3 della gara FALK – MELETOLESE a carico dell’A.S.D. MELETOLESE, omologando il risultato conseguito sul campo : FALK 0 – MELETOLESE 0. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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