COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 2/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 115 RICORSO PROPOSTO DA POL. AURORA Avverso squalifica al 31.7.2013 all. PIRINI MIRKO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 41 del 18.4.2013 gara REAL CASTROCARO – POL. AURORA del 13.4.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 2/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA 115 RICORSO PROPOSTO DA POL. AURORA Avverso squalifica al 31.7.2013 all. PIRINI MIRKO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 41 del 18.4.2013 gara REAL CASTROCARO – POL. AURORA del 13.4.2013 La POL. AURORA ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che “l’identificazione da parte del Direttore di gara risultava errata e priva di fondamento certo.” In quanto non poteva essere assolutamente certo che eventuali ingiurie nei suoi confronti provenissero dal sig. PIRINI, che non era presente in campo né segnato in elenco. Senza una formale identificazione è impossibile imputare al sig. PIRINI le espressioni offensive e ingiuriose rivolte nei confronti del direttore di gara, né tanto meno il fatidico tentativo di scavalcare la rete di recinzione. Chiede l’annullamento della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato di non avere avuto dubbi sulla identificazione dell’all. PIRINI - da lui conosciuto per averlo incontrato in diverse occasioni sui campi da gioco - che, al di fuori del terreno di gioco, all’altezza della panchina della squadra avversaria, gli indirizzava, urlando, frasi offensive e, dopo un acceso diverbio con i componenti di detta panchina, si arrampicava sulla rete di recinzione del campo sino al culmine, discendendo quando l’arbitro si avvicinava per calmare gli animi; - considerato che dalla istruita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 31.7.2013 dell’all. PIRINI MIRKO. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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