COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 2/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Interprov.Allievi 117 RICORSO PROPOSTO DA U.S. AUDACE Avverso penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 103. delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 40 del 17.4.2013 gara AUDACE – VIRTUS MANDRIO del 14.4.2013

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 2/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO-Camp.Interprov.Allievi 117 RICORSO PROPOSTO DA U.S. AUDACE Avverso penalizzazione di 1 punto in classifica e ammenda di € 103. delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 40 del 17.4.2013 gara AUDACE – VIRTUS MANDRIO del 14.4.2013 L’U.S. AUDACE ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che la disponibilità del campo, di proprietà del Comune, al quale compete l’onere della manutenzione del campo, è concessa dietro corresponsione di un importo stabilito dall’Assessorato allo Sport. A giustificazione del Comune dobbiamo precisare che le condizioni del terreno di gioco, allentato dalle abbondanti precipitazioni, non hanno consentito l’ingresso dei mezzi necessari per lo sfalcio dell’erba effettuato parzialmente, ma poi abbandonato per lo sprofondare delle ruote del trattore nel terreno. Considerato che la responsabilità della società è parziale, che il campo è stato messo a disposizione e non può essere considerata una rinuncia alla gara con la presenza delle due squadre e dell’arbitro, che ha ritirato le due distinte di gara, ha eseguito l’appello, per poi decretare l’impraticabilità del campo dopo la rituale verifica, chiede l’annullamento del provvedimento del G.S. limitatamente alla penalizzazione di un punto in classifica ed all’ammenda, non essendo applicabile il comma 3 dell’art. 17 del C.G.S., come ampiamente dimostrato. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - ritenuto che, nel caso di specie, non possa identificarsi il comportamento dell’U.S.AUDACE, presente sul campo con 17 calciatori pronti per la disputa della gara, quale rinuncia alla disputa della gara, come rappresentato dal comma 3 dell’art. 17 del C.G.S., d e l i b e r a - di accogliere il ricorso, annullando la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 103 a carico dell’U.S. AUDACE. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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