COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125 del 30.04.2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA DEL 27/04/2013 EDMONDO BRIAN – FONTANAFREDDA

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 125 del 30.04.2013 Delibere del Giudice Sportivo GARA DEL 27/04/2013 EDMONDO BRIAN - FONTANAFREDDA IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE, procedenedo d’ufficio ai sensi dell’art. 29, punto 8, lett. a) C.G.S. ; esaminato il rapporto dell’arbitro ed i documenti ufficiali relativi alla gara A.S.D. EDMONDO BRIAN – A.S.D. FONTANAFREDDA, valevole per il Campionato Regionale “Juniores”, Girone “A”, disputatasi a Precenicco il 27.04.2013 e terminata con il risultato di 0-3; vista la norma relativa all’impiego dei calciatori “fuori quota” nel campionato regionale “juniores” durante la stagione sportiva 2012/2013 e pubblicata sul C.U. n. 1 del 02.07.2012 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della FIGC/LND (pag. 16, punto 1.2.8), norma che recita testualmente: “In base a quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D. dd. 01.07.2012, premesso che al prossimo Campionato Regionale Juniores Stagione Sportiva 2012/2013 potranno partecipare i calciatori nati dall’1.1.1994 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, si porta a conoscenza delle Società che sarà consentito l’impiego di un massimo di TRE calciatori “fuori quota” nati dall’1.1.1993”; rilevato dai detti atti che l’A.S.D. Brian ha utilizzato per tutto l’arco della gara quattro calciatori “fuori quota” e cioè: Schiraldi Matteo (nato il 05.08.1993), Pavlovic Sasa (nato il 14.02.1993), MSATFI Morad (nato il 17.05.1993) e Salvan Fabio (nato il 18.05.1993); considerato quindi che l’A.S.D. Edmondo Brian, nella suiondicata gara, ha impiegato un calciatore “fuori quota” in più del numero previsto (tre), in violazione della citata norma e ponendo quindi in essere una situazione di irregolarità nello svolgimento dell’incontro; visto l’art. 17, punto 5, lett. a) che recita “la punizione sportiva della perdita della gara è inflitta , nel procedimento di cui all’art. 29, commi 7 e 8, alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per parteciparvi”; P.Q.M. Delibera: a) a carico dell’A.S.D. Edmondo Brian, ai sensi dell’art. 17, punti 1 e 5, lett. a) e dell’art. 18, punto 2, del C.G.S. la punizione sportiva della perdita della gara “Juniores” Edmondo Brian – Fontanafredda del 27.04.2013 con il punteggio di 0 – 3; b) l’inibizione temporanea fino al 10.05.2013 nei confronti del Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Edmondo Brian, sig. SCOTTA’ Roberto, ai sensi dell’art. 19, punto 1, lett. h) C.G.S.
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