COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/LND del 3/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ISCHIA DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 188 DEL 4.4.2013 (Gara: ISCHIA DI CASTRO – CASTRENSE del 17.3.2013 – Campionato di Promozione)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 208/LND del 3/5/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ ISCHIA DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE
LAZIO CON C.U. N. 188 DEL 4.4.2013
(Gara: ISCHIA DI CASTRO – CASTRENSE del 17.3.2013 – Campionato di Promozione)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva che il calciatore LORENZO CAPPETTI, tesserato nella stagione
sportiva con la Società MONTEFIASCONE, è stato squalificato per 2 giornate nel Campionato
Regionale Juniores e che lo stesso aveva scontato una giornata in occasione della gara del
19.5.2012 MONTEFIASCONE – SANTA MARINELLA .
Il suddetto calciatore non è stato impiegato dalla Società ISCHIA DI CASTRO nella prima gara di
campionato juniores, scontando così la residua giornata di squalifica.
Conseguentemente, ritiene la ricorrente che il CAPPETTI abbia partecipato regolarmente alla gara
oggetto del presente ricorso.
Per quanto attiene all’interpretazione del regolamento, cita la reclamante il parere espresso dalla
Corte Federale ed altre decisioni assunte al riguardo da Organo di Giustizia Sportiva.
Ritiene pertanto che, alla luce di tali considerazioni, venga annullato il provvedimento della
punizione sportiva della perdita della gara e successivi provvedimenti adottati dal Giudice di prime
cure.
La Società CASTRENSE, nelle proprie controdeduzioni, pone in evidenza che in situazioni
analoghe a quelle in esame, è da applicarsi l’art. 22 comma 6 del C.G.S. che recita testualmente
“qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato Società, la squalifica è scontata per le
residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova Società”.
Poiché da quanto sopra emerge in modo inequivocabile che il calciatore CAPPETTI LORENZO,
alla luce di quanto stabilito dal citato art. 22 comma 6 del C.G.S., avrebbe dovuto scontare
l’ulteriore giornata di squalifica, avendo cambiato Società di appartenenza, nella nuova Società
ISCHIA DI CASTRO.
Osservato, pertanto, che la Società ISCHIA DI CASTRO, nel caso in esame, ha disatteso il
contenuto della citata norma, e che quindi deve considerarsi irregolare la partecipazione del
calciatore CAPPETTI nella gara oggetto del presente ricorso.
Detto tutto ciò, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società POL. ISCHIA DI CASTRO confermando le
decisioni assunte dal Giudice Sportivo.
Si trasmettoni gli atti relativi alla gara in oggetto alla Procura Federale, così come disposto dal
Giudice Sportivo con il C.U. n. 188 del 4.4.2013.
La tassa reclamo va incamerata.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/LND del 3/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ISCHIA DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 188 DEL 4.4.2013 (Gara: ISCHIA DI CASTRO – CASTRENSE del 17.3.2013 – Campionato di Promozione)"