COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/LND del 3/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ISCHIA DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 188 DEL 4.4.2013 (Gara: ISCHIA DI CASTRO – CASTRENSE del 17.3.2013 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 208/LND del 3/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ISCHIA DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 188 DEL 4.4.2013 (Gara: ISCHIA DI CASTRO – CASTRENSE del 17.3.2013 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva che il calciatore LORENZO CAPPETTI, tesserato nella stagione sportiva con la Società MONTEFIASCONE, è stato squalificato per 2 giornate nel Campionato Regionale Juniores e che lo stesso aveva scontato una giornata in occasione della gara del 19.5.2012 MONTEFIASCONE – SANTA MARINELLA . Il suddetto calciatore non è stato impiegato dalla Società ISCHIA DI CASTRO nella prima gara di campionato juniores, scontando così la residua giornata di squalifica. Conseguentemente, ritiene la ricorrente che il CAPPETTI abbia partecipato regolarmente alla gara oggetto del presente ricorso. Per quanto attiene all’interpretazione del regolamento, cita la reclamante il parere espresso dalla Corte Federale ed altre decisioni assunte al riguardo da Organo di Giustizia Sportiva. Ritiene pertanto che, alla luce di tali considerazioni, venga annullato il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara e successivi provvedimenti adottati dal Giudice di prime cure. La Società CASTRENSE, nelle proprie controdeduzioni, pone in evidenza che in situazioni analoghe a quelle in esame, è da applicarsi l’art. 22 comma 6 del C.G.S. che recita testualmente “qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato Società, la squalifica è scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova Società”. Poiché da quanto sopra emerge in modo inequivocabile che il calciatore CAPPETTI LORENZO, alla luce di quanto stabilito dal citato art. 22 comma 6 del C.G.S., avrebbe dovuto scontare l’ulteriore giornata di squalifica, avendo cambiato Società di appartenenza, nella nuova Società ISCHIA DI CASTRO. Osservato, pertanto, che la Società ISCHIA DI CASTRO, nel caso in esame, ha disatteso il contenuto della citata norma, e che quindi deve considerarsi irregolare la partecipazione del calciatore CAPPETTI nella gara oggetto del presente ricorso. Detto tutto ciò, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società POL. ISCHIA DI CASTRO confermando le decisioni assunte dal Giudice Sportivo. Si trasmettoni gli atti relativi alla gara in oggetto alla Procura Federale, così come disposto dal Giudice Sportivo con il C.U. n. 188 del 4.4.2013. La tassa reclamo va incamerata.
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