COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 02/05/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: DON BOSCO SPEZIA CALCIO – A.S.D. GOLIARDICAPOLIS 1993 terminata con il risultato di 5-4, del 27.04.2013

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 02/05/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: DON BOSCO SPEZIA CALCIO - A.S.D. GOLIARDICAPOLIS 1993 terminata con il risultato di 5-4, del 27.04.2013 Il Giudice Sportivo Rilevato che in relazione alla gara sopra evidenziata la società GOLIARDICAPOLIS 1993 ha presentato rituale reclamo nei termini regolamentari in ordine al regolare svolgimento della partita, sostenendo che la società DON BOSCO SPEZIA CALCIO avrebbe effettuato un numero di sostituzioni superiore a quello previsto dal Regolamento del Campionato. Considerato che dall'esame del referto arbitrale risulta effettivamente che la società DON BOSCO SPEZIA CALCIO ha sostituito i seguenti giocatori: " n. 4 al minuto 4' del s.t. con il n. 16; " n. 11 al minuto 6' del s.t. con il n. 15; " n. 5 al minuto 16' del s.t. con n. 14; " n. 6 al minuto 16' del s.t. con il n. 18; " n. 10 al minuto 20' del s.t. con il n. 13; " n. 9 al minuto 23' del s.t. con il n. 17. Preso atto che la società reclamata non ha fatto pervenire a questo Giudice le proprie controdeduzioni nei termini abbreviati, così come disposto dal C.U. n. 119/A della F.I.G.C., previsti per le ultime quattro giornate di campionato. Ritenuto, in ogni caso, che quanto sostenuto dalla Società reclamante è documentalmente provato dal referto arbitrale. Considerato che, a' termini di Regolamento, per i Campionati Juniores Regionali sono previste al massimo cinque sostituzioni a partita per squadra. PQM visto l'art. 17 comma 1 lettera c) del C.G.S.; Accoglie il reclamo presentato dalla società GOLIARDICAPOLIS 1993 e infligge, ai sensi dell'art. 17 c.g.s., alla società DON BOSCO SPEZIA CALCIO le sanzioni della perdita della gara con il risultato di 0 - 3. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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