COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 02/05/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CALCIO RUDIANESE – FORESTO SPARSO A.S.D.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 02/05/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CALCIO RUDIANESE - FORESTO SPARSO A.S.D. Dato atto che come pubblicato su CU Nº 54 del 21-3-2013 del CRL punto 3.2.4, va rilevato che i reclami relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla " Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti - e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi - stagione sportiva 2012/2013 " e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale. La società foresto Sparso con nota in data 29-4-2013, cui è allegata copia della nota inviata alla società Rudianese, tuttavia priva della prova di tale invio ed anche del preannuncio di reclamo previsto dalla su citata normativa per i reclami di cui all'art 29 c 3 del CGS. Per tal motivo il reclamo è inammissibile. Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Foresto Sparso, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 2 Franchi Lorenzo nato il 14-1-93; nº 5 Rubagotti Matteo nato il 2-9-95 ( e non 2-9-98 come da distinta calciatori); nº 9 Brocchetti Igor nato il 26-9-92; nº 10 Baronio Mattia nato il 23-1-92 ed il nº 11 Vittori Daniel nato il 14-2-94.. Al 32º del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 5 Rubagotti Matteo nato il 2-9-95 col nº 17 Lamcja Kledi nato il 15 -8 -1995; al 37º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 9 Brocchetti Igor nato il 26-9-92 col nº 18 Festoni Stefano nato il 21 -1 -1988; al 40º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 10 Baronio Mattia nato il 23-1-92 col nº15 Masnari Giorgio i1 19-1-87. ( da questo momento non aveva più sul terreno di gioco il calciatore nato dall'anno 1992 in poi ) Quindi effettivamente dal 40 del 2º tempo la società Calcio Rudianese ha violato la vigente normativa. Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2012), con C.U. n. 1 del 2.07.2012 al punto A/2 lett. B) pagg, 14/15 il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2012-13, che le Società partecipanti ai Campionati di Promozione hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue: - 1 calciatore nato dal 01.01.1992 - 1 calciatore nato dal 01.01.1993 - 1 calciatore nato dal 01.01.1994 - 1 calciatore nato dal 01.01.1995 Â… Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva." Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 17 del C.G.S. PQM DELIBERA a) di comminare alla Società Calcio Rudianese sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3. b) di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo, se non versata.
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