COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 02/05/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CONCORDIA – LAINATESE A.S.D La gara è stata sospesa al 37′ del 2° tempo per impraticabilità di campo. Pertanto se ne dispone la ripetizione a cura del CRL. CONCORDIA – LAINATESE A.S.D.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 02/05/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CONCORDIA - LAINATESE A.S.D
La gara è stata sospesa al 37' del 2° tempo per impraticabilità di campo. Pertanto se ne dispone la ripetizione a cura del CRL.
CONCORDIA - LAINATESE A.S.D.
Dato atto che come pubblicato su CU Nº 54 del 21-3-2013 del CRL punto 3.2.4, va rilevato che i reclami relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla " Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti - e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi - stagione sportiva 2012/2013 " e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale.
La società Lainatese con nota in data 29-4-2013, cui è allegata copia dell'invio alla controparte propone reclamo in ordine alla gara in oggetto. Tuttavia ai sensi della sopra citata normativa non ha provveduto ad inviare entro le ore 18 del giorno successivo alla gara preannuncio di reclamo come previsto dalla su citata normativa per i reclami di cui all'art 29 c 3 del CGS. Per tal motivo il reclamo è inammissibile.
Dagli atti ufficiali di gara risulta che la società Concordia, ha dato inizio alla gara con i calciatori "giovani" nº 4 Ranzani Paolo nato il 17-9-92; nº 5 Beni Marco nato il 6-5-90; nº 8 Daloiso Manuel nato il 26-8-92; nº 11 Scaffazzillo Cristian nato il 4-5-91.
Al 18º del 2º tempo ha sostituito il calciatore 8 Daloiso Manuel nato il 26-8-92 col nº 16 Briviglia Ciro nato il 20 -1 -1990; al 25º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore 11 Scaffazzillo Cristian nato il 4-5-91 col nº 15 Fiameni Andrea nato il 28 -10 -1983 ( da questo momento aveva sul terreno di gioco un solo calciatore nato dall'anno 1991 in poi ); al 32º minuto del 2º tempo ha sostituito il calciatore nº 7 Signaroldi Andrea nato il 22-11-88 col nº13 Noè Edoardo nato il 13-6-94.
Quindi effettivamente dal 25 del 2º tempo al 32º del "º tempo la società Calcio Concordia ha violato la vigente normativa.
Infatti: richiamato l'art. 34 bis delle N.O.I.F. ed avvalendosi della facoltà di deroga consentita dal Consiglio Direttivo della L.N.D.
(cfr. C.U. LND n.1 del 01/7/2012), con C.U. n. 1 del 2.07.2012 al punto A/3 lett. B) pag, 16 il Comitato Regionale Lombardia ha determinato, per la stagione sportiva 2012-13, che le Società partecipanti ai Campionati di Prima Categoria hanno l'obbligo di impiegare nell'attività ufficiale (quindi Campionato e Coppe), sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa e, quindi anche nel caso di sostituzioni successive, calciatori, distinti in relazione al numero e all'età, come segue: - 2 calciatori nati dal 01.01.1991 e di 1 calciatore nato dal 01.01.1990 Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi icasi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva." Rilevata pertanto la palese violazione delle norme citate occorre applicare la sanzione sportiva della perdita della gara così come prevista dall'art. 17 del C.G.S.
PQM
DELIBERA
a) di comminare alla Società Concordia la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3.
b) di addebitare alla ricorrente la tassa reclamo, se versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 02/05/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CONCORDIA – LAINATESE A.S.D La gara è stata sospesa al 37′ del 2° tempo per impraticabilità di campo. Pertanto se ne dispone la ripetizione a cura del CRL. CONCORDIA – LAINATESE A.S.D."