COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 02/05/2013 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GORLA MAGGIORE – FC TRADATE
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 02/05/2013
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GORLA MAGGIORE - FC TRADATE
Dato atto che come pubblicato su CU N° 54 del 21-3-2013 del CRL punto 3.2.4, va rilevato che i reclami relativi alla gara in oggetto sono sottoposti alla “ Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili - della lega nazionale dilettanti – e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi - stagione sportiva 2012/2013 “ e sono quindi soggetti alla relativa norma procedurale.
Col reclamo, regolarmente presentato, la società Gorla Maggiore sostiene che il direttore di gara ha commesso un errore tecnico ed ha danneggiato la società impedendo al proprio tecnico Signor Colombo Mirko l’accesso al terreno di gioco e di conseguenza lo svolgimento delle proprie funzioni. Infatti il citato tecnico risulta in possesso del tesserino Numero 42550 e nonostante il proprio dirigente responsabile ha fatto notare all’arbitro che il nominativo del citato tecnico è riscontrabile dall’organigramma societario, non otteneva dal direttore di gara l’autorizzazione a farlo accedere al terreno di gioco. Perciò chiede la ripetizione della gara.
Dagli atti di gara risulta che l’arbitro all’atto della verifica dei documenti di gara constatava che il tecnico della società Gorla Maggiore Signor Colombo Mirko era in possesso solamente del tesserino rilasciato dal settore tecnico la quale testualmente riportava la scritta” La presente tessera….non da diritto all’ingresso nel recinto di gioco ….”; quindi all’arbitro veniva consegnata una lista dei tesserati della società dove risultava la presenza di tale Colombo Francesco e non di Colombo Mirko. Perciò l’arbitro comunicava che senza il tesserino dei dirigenti previsto per la corrente stagione sportiva il signor Colombo Mirko non avrebbe avuto accesso al terreno di giuoco.
Quindi il direttore di gara altro non ha fatto che chiedere il rispetto della vigente normativa e bene ha fatto a non ammettere al terreno di giuoco persona sprovvista del tesseramento annuale quale tecnico per la società (peraltro non vi è obbligo di portare in panchina tecnico abilitato dal Settore tecnico nella categoria Juniores) e pure sprovvisto del tesserino personale di dirigente della società Gorla.
Inoltre quand’anche vi fosse stato errore da parte del direttore di gara nel non ammettere il citato tecnico, tale errore non comporterebbe comunque la ripetizione della gara.
Il reclamo è quindi rigettato.
Dagli atti di gara e sentito l’arbitro anche con supplemento, risulta inoltre che dopo l’inizio della gara il Signor Colombo Mirko, dall’esterno del terreno di giuoco, insultava ed offendeva pesantemente l’arbitro e lo contestava ripetutamente: durante il secondo tempo lo insultava saltuariamente ed in particolare al 34° del 2° tempo la gara doveva essere interrotta temporaneamente perché il Signor Colombo Mirko provocava sugli spalti una lite con un sostenitore ospite: alcuni dei suoi calciatori si accalcavano nei pressi della recinzione per calmare il proprio tecnico. Al 46° del 2° tempo trovandosi il direttore di gara nei pressi degli spalti ove era sito il Colombo, veniva fatto oggetto dal medesimo, che per l’occasione si era aggrappato alla rete di recinzione, di pesanti ripetute gravi offese e minacce. Alcuni sostenitori del Gorla Maggiore si aggiungevano al tecnico nell’offendere e minacciare il direttore di gara.
Dopo il fischio finale l’arbitro veniva circondato da diversi calciatori della società Gorla Maggiore (alcuni dei quali non personalmente riconosciuti) ed in particolare il dirigente signor Bernasconi Alberto della società Gorla Maggiore con la scusa di stringergli la mano gliela afferrava stringendola fortemente e causando all’arbitro forte dolore mentre lo offendeva e lo minacciava pesantemente; l’arbitro cercava di calmarlo e si dirigeva verso lo spogliatoio ma veniva ancora bloccato dal signor Bernasconi Alberto che ponendosi faccia a faccia gli urlava minacce. In quel momento il calciatore Antoniazzi Simone della società Gorla Maggiore, che lo aveva insultato a fine gara, insieme al calciatore Premoli Federico della stessa società, spingevano l’arbitro che finiva così addosso al signor Bernasconi Alberto il quale per tutta risposta tirava all’arbitro due testate: una di una certa portata lo colpiva alla spalla sinistra e l’altra, abbastanza lieve, all’orecchio.
Nel frattempo il Capitano della società Gorla Maggiore Montani Federico tratteneva l’arbitro per un braccio e per la maglia ma il direttore di gara respingendo alcuni calciatori si portava verso lo spogliatoio inseguito dal signor Bernasconi Alberto che cercava di colpirlo con una pedata che tuttavia colpiva la porta dello spogliatoio entro il quale riusciva a rifugiarsi l’arbitro anche perché il signor Bernasconi veniva trattenuto da ben quattro persone presenti che, a causa della violenza del divincolarsi del citato signor Bernasconi Alberto finivano a terra con lui. Dall’esterno della porta dello spogliatoio che veniva colpita con pugni e calci il signor Bernasconi Alberto intimava all’arbitro ad uscire e lo insultava.
Quando l’arbitro usciva dallo spogliatoio per lasciare l’impianto sportivo un signore presumibilmente un dirigente della società Gorla Maggiore che non si qualificava, strappava dalle mani dell’arbitro i documenti e lo insultava.
Direttosi verso l’uscita, l’arbitro veniva circondato dai componenti dell’intera squadra che lo insultavano e lo applaudivano ironicamente, alcuni sputi e zolle di terra da loro calciate finivano sulla borsa del direttore di gara: assistevano alla scena Signor Colombo Mirko che ridendo insolentiva ed offendeva l’arbitro e pure il signor Bernasconi Alberto che minacciava l’arbitro dicendogli che la cosa non sarebbe finita qui.
Per raggiungere il parcheggio l’arbitro doveva passare a fatica tra i sostenitori della società Gorla Maggiore che lo insultavano e minacciavano.
In conclusione si può rilevare che per non aver avuto accesso al terreno di giuoco il Signor Colombo Mirko, tecnico della società Gorla Maggiore, col proprio comportamento offensivo e minaccioso verso l’arbitro durante tutta la gara ha contribuito a provocare tensione nei suoi calciatori tale tensione è sfociata a fine gara in inqualificabili atti di violenza rivolti al direttore di gara da parte dei propri calciatori ed anche da parte del Dirigente Accompagnatore signor Bernasconi Alberto.
Sembrerebbe ormai inutile ricordare che tra i compiti dei tecnici e dei dirigenti, oltre a quelli specifici della qualifica, rientra anche quello fondamentale di essere di esempio e di guida positiva per i propri calciatori quanto ai principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità, come previsto dal codice di comportamento del CONI, in particolare dalla Premessa generale e dall’articolo 2 e dalle Norme della FIGC tra le quali l’articolo 1 del Codice di Giustizia Sportiva.
La sfilata dell’inerme direttore di gara lasciato solo contro la violenza del gruppo (già fatto oggetto di inqualificabile violenza a fine gara) e di fatto costretto, per lasciare lo stadio, a passare attraverso le forche caudine formate dai calciatori della società Gorla Maggiore che lo hanno così colpito con zolle di terra, fatto oggetto di sputi e di insulti, il tutto avvenuto alla presenza ed anzi con la collaborazione dei citati dirigenti i quali non solo non hanno mai tutelato il direttore di gara ma uno dei quali lo hanno fatto oggetto di violenza anche dinnanzi ai propri calciatori, dimostra senza equivoco quanto questi principi di lealtà, correttezza e probità non solo siano stati ignorati ma siano tranquillamente disattesi senza motivo o giustificazione alcuna tanto che con leggerezza sono stati posti in essere pervicaci comportamenti di gratuita ed inqualificabile violenza collettiva.
Vale inoltre la pena di ricordare che ai sensi dell’articolo 65 comma 3 e 4 delle Noif l’obbligo della tutela dell’arbitro “.. incombe principalmente alla società ospitante…alla protezione degli ufficiali di gara deve comunque concorrere, ove le circostanze lo richiedano, anche la società ospitata…. In caso di incidenti in campo, è fatto obbligo anche ai calciatori delle due squadre di dare protezione agli ufficiali di gara.”.
Nel caso in questione si rileva che l’arbitro non è stato tutelato nemmeno da parte della dirigenza della Società Tradate.
P.Q.S.
DISPONE
- di rigettare il reclamo ed omologare il risultato della gara come segue: Gorla Maggiore - Tradate 2-3.
- di comminare alla società Gorla Maggiore la sanzione dell'ammenda di € 500,00.
- di squalificare il calciatore Antoniazzi Simone della Società Gorla Maggiore fino al 27-11-2013.
- di squalificare il calciatore Premoli Federico della Società Gorla Maggiore fino al 27-11-2013.
- di squalificare il calciatore Montani Federico Capitano della Società Gorla Maggiore fino al 27-11-2013.
- di squalificare fino al 24/12/2013 il tecnico Signor Colombo Mirko della Società Gorla Maggiore,
- di inibire fino al 28/10/2015 il dirigente accompagnatore Signor Bernasconi Alberto della Società Gorla Maggiore;
- di comminare alla società Tradate la sanzione dell'ammenda di € 80,00.
- si dispone inoltre l'addebito della relativa tassa a carico della reclamante, se non versata.