COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 30/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. MONTEMARCIANO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTEMARCIANO/FALCONARA DEL 13.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 176 del 17.4.2013)
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 183 del 30/04/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U.S. MONTEMARCIANO AVVERSO SANZIONI MERITO GARA MONTEMARCIANO/FALCONARA DEL 13.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “C”
(Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 176 del 17.4.2013)
Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava al calciatore CENCI Giovanni, asseritamente tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive perché “espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento insultava reiteratamente l’arbitro”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Montemarciano, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi si sarebbe limitato a chiedere all’arbitro di sollecitare la ripresa del gioco, in maniera poco ortodossa, ma non volgare né minacciosa, di talché la sanzione inflitta apparirebbe di entità sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti ascrivibili allo stesso calciatore.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuto il calciatore Cenci Giovanni responsabile delle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal direttore di gara;
• considerato che la sanzione inflitta è stata dal Giudice Sportivo unitariamente applicata, ma con riferimento complessivo a due distinti comportamenti del calciatore Cenci Giovanni: 1) espulsione per doppia ammonizione; 2) dopo la notifica del provvedimento, offese rivolte all’arbitro;
• ritenuto, pertanto, che la gravità della complessiva condotta ascritta al ridetto calciatore, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione di tre giornate di squalifica applicata dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dell’U.S. Montemarciano ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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