COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 30/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. REAL MACERATA A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PIANDIROSE/REAL MACERATA DEL 6.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 172 dell’11.4.2013)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 30/04/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO G.S. REAL MACERATA A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA PIANDIROSE/REAL MACERATA DEL 6.4.2013 CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE “C” (Delibera del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 172 dell’11.4.2013) Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava alla calciatrice PAPILI Alessandra, asseritamente tesserata per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2016 per il comportamento dalla stessa tenuto, nel corso ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’ufficiale di gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la G.S. Real Macerata A.S.D. chiedendo, previo riconoscimento dei buoni precedenti della calciatrice, sinceramente pentita per quanto accaduto, la riduzione della sanzione inflittale, ritenuta, comunque, eccessiva. A dire della reclamante, la Papili, spaventata e preoccupata dalle urla della compagna di squadra coinvolta in uno scontro di gioco, sarebbe entrata in campo per soccorrere l’infortunata; nel contempo la stessa insultò l’arbitro, reo, secondo lei, di non essersi reso conto della gravità dell’occorso e di non avere, quindi, sospeso il gioco; intervenne perciò l’allenatore del Real Macerata, il quale afferrò la Papili sollevandola e strattonandola in maniera decisa: in questo frangente la calciatrice, nell’intento di divincolarsi dal proprio tecnico, venne in contatto anche con l’arbitro, ma in maniera del tutto fortuita ed involontaria. Sentito a chiarimenti, l’ufficiale di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti alla calciatrice Papili Alessandra, precisando che la stessa, entrata in campo dalla panchina per protestare, dapprima lo insultò e poi lo colpì con un calcio, attingendolo alla regione sovrapubica e provocandogli intenso dolore, perdurato per qualche giorno; espulsa per questo, la stessa calciatrice venne trattenuta a forza dal proprio allenatore e dalle sue compagne di squadra, poiché scalciava ed agitava i pugni, ma senza ulteriormente colpire. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti; • ritenuta provata la responsabilità della Papili in ordine alle violazioni ascrittele per avere la stessa dapprima smodatamente protestato, insultato e poi volontariamente colpito il direttore di gara; • ritenuto che colpire l’arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, profondamente lesivo di un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo; • ritenuto, tuttavia, che il proposto gravame possa essere accolto e, per l’effetto, la sanzione ridotta nei termini di cui al dispositivo, apparendo tale più limitata misura congrua e proporzionata all’addebito disciplinare mosso alla predetta calciatrice Papili Alessandra, anche in considerazione del pentimento dalla stessa manifestato e delle sanzioni inflitte ad altri tesserati per fattispecie analoghe; P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla G.S. Real Macerata A.S.D. e, per l’effetto, riduce al 31 ottobre 2015 la squalifica della calciatrice PAPILI Alessandra. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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