• Stagione sportiva: 2012/2013
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 03.05.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento da parte della Procura Federale
-dei sigg.ri MASTROLORITO Andrea e MALGAROLI Angelo, all’epoca dei fatti rispettivamente
collaboratore e dirigente accompagnatore della A.S.D. PONDERANO, dei sigg.ri MAZZALI
Ivano e CAGNA Renato, rispettivamente in qualità di presidente e di responsabile del settore
tecnico giovanile della società U.S. GAGLIANICO, per rispondere delle violazioni di cui agli
artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 NOIF;
-dei sigg.ri MAZZALI Ivano e CAGNA Renato, nella predetta qualità, per rispondere anche
delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 30 (rectius 34) del
Regolamento della LND;
-del sig. MASTROLORITO Andrea, nella predetta qualità, per rispondere anche delle
violazioni di cui agli artt. 27, 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico;
-della società A.P.D. U.S. GAGLIANICO per rispondere a titolo di responsabilità diretta e
oggettiva delle violazioni ascritte al proprio presidente e responsabile tecnico del settore
giovanile sigg.ri MAZZALI e CAGNA ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.;
-della società A.S.D. PONDERANO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in
conseguenza delle violazioni ascritte al propri collaboratori sigg.ri MASTROLORITO e
MALGAROLI ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 03.05.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento da parte della Procura Federale
-dei sigg.ri MASTROLORITO Andrea e MALGAROLI Angelo, all’epoca dei fatti rispettivamente
collaboratore e dirigente accompagnatore della A.S.D. PONDERANO, dei sigg.ri MAZZALI
Ivano e CAGNA Renato, rispettivamente in qualità di presidente e di responsabile del settore
tecnico giovanile della società U.S. GAGLIANICO, per rispondere delle violazioni di cui agli
artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 NOIF;
-dei sigg.ri MAZZALI Ivano e CAGNA Renato, nella predetta qualità, per rispondere anche
delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 30 (rectius 34) del
Regolamento della LND;
-del sig. MASTROLORITO Andrea, nella predetta qualità, per rispondere anche delle
violazioni di cui agli artt. 27, 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico;
-della società A.P.D. U.S. GAGLIANICO per rispondere a titolo di responsabilità diretta e
oggettiva delle violazioni ascritte al proprio presidente e responsabile tecnico del settore
giovanile sigg.ri MAZZALI e CAGNA ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.;
-della società A.S.D. PONDERANO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in
conseguenza delle violazioni ascritte al propri collaboratori sigg.ri MASTROLORITO e
MALGAROLI ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 21.1.13 la Procura Federale deferiva al giudizio di codesta Commissione i sigg.ri
MASTROLORITO Andrea, MALGAROLI Angelo, MAZZALI Ivano e CAGNA Renato, per avere
contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità sportiva, per avere, i primi due in qualità di
collaboratore e dirigente accompagnatore della società PONDERANO e gli ultimi due in qualità di
presidente e responsabile del settore tecnico giovanile della società GAGLIANICO, organizzato una
gara amichevole in data 15.6.2011 con alcuni giovani calciatori della società PONDERANO, al fine
di indurre gli stessi ad abbandonare la società di appartenenza e trasferirsi presso la società
GAGLIANICO nella successiva stagione sportiva.
Deferiva altresì i sigg.ri MAZZALI Ivano e CAGNA Renato anche per avere organizzato una gara
amichevole senza la prescritta autorizzazione dei competenti organi federali ed il sig.
MASTROLORITO Andrea anche per avere svolto il ruolo di preparatore atletico della società
PONDERANO senza alcuna abilitazione ed in costanza di tesseramento all’epoca come calciatore
per la società Stronese.
Deferiva infine la società U.S. GAGLIANICO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le
violazioni ascritte al proprio presidente sig. MAZZALI Ivano ed al proprio tesserato sig. CAGNA
Renato, nonché la A.S.D. PONDERANO a titolo di responsabilità oggettiva per le violazioni ascritte
ai propri collaboratori sigg.ri MASTROLORITO Andrea e MALGAROLI Angelo.
All’udienza del 19.4.13, avanti alla Commissione Disciplinare, comparivano l’avv. Maurizio GORIA in
rappresentanza della Procura Federale ed i sigg.ri MAZZALI Ivano in proprio e quale presidente
della U.S. GAGLIAICO, MASTROLORITO Andrea attualmente tesserato in qualità di calciatore per
la U.S. GAGLIANICO, MALGAROLI Angelo attualmente tesserato AIA, il sig. CAGNA Renato
nonchè il sig. ROSSO Ermanno in qualità di presidente della A.S.D. PONDERANO.
Preliminarmente, il Presidente della Commissione Disciplinare avvertiva gli incolpati della possibilità
di definire il procedimento disciplinare a norma dell’articolo 23 CGS (applicazione delle sanzioni su
richiesta delle parti).
Le parti di seguito indicate concordavano quindi l’applicazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. MASTROLORITO Andrea mesi otto di squalifica ed € 800,00 di ammenda;
- per il sig. MAZZALI Ivano mesi cinque di inibizione ed € 530,00 di ammenda;
- per il sig. MALGAROLI Angelo mesi quattro di inibizione ed € 400,00 di ammenda;
- per la U.S. GAGLIANICO l’ammenda di € 650,00;
- per la A.S.D. PONDERANO l’ammenda di € 650,00;
Il sig. GAGNA Renato richiedeva invece procedersi con il giudizio,
L’incolpato asseriva che l’allenatore della società Ponderano era perfettamente al corrente del fatto
che sarebbe stata organizzata la gara amichevole che ha dato origine al presente procedimento
disciplinare e che l’unica sua responsabilità era quella di non avere richiesto alla Federazione
l’autorizzazione a disputare la gara; per tali motivi si rimetteva alla decisione di codesta
Commissione. Il Procuratore Federale richiedeva l’applicazione della sanzione della inibizione per
mesi otto e della ammenda di € 800,00.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I)Relativamente alla posizione dei sigg.ri Mastrolorito Andrea, Mazzali Ivano, Malgaroli Angelo e
delle società U.S. Gaglianico e A.S.D. Ponderano
Vista la richiesta formulata dai soggetti e dalle società deferite di definizione del procedimento a
norma dell’art. 23 C.G.S.,
Rilevato che non sussistono elementi atti ad escludere la sussistenza delle violazioni addebitate ai
soggetti ed alle società incolpate,
Considerato che l’entità delle sanzioni proposte appare congrua per quanto attiene alle società
nonché per quanto attiene alle richieste di inibizione e squalifica per le persone fisiche oggetto di
deferimento, mentre l’art. 19 comma VI del C.G.S. prevede che la sanzione dell’ammenda è
applicabile unicamente ai tesserati della sfera professionistica, di talchè codesta Commissione
Disciplinare ritiene di poter ratificare la richiesta di patteggiamento nei limiti della sanzione in
concreto applicabile,
la Commissione Disciplinare provvede come in dispositivo.
II)Relativamente alla posizione del sig. Cagna Renato
La Commissione Disciplinare, alla luce delle risultanze del presente procedimento, ritiene
incontestabilmente acclarate le violazioni ascritte al sig. Cagna, il quale (all’epoca responsabile del
settore giovanile della società GAGLIANICO) ha ammesso di avere organizzato, insieme ad altri
soggetti e senza richiedere la prescritta autorizzazione, la gara amichevole disputata in data
15.6.2011 con alcuni giovani calciatori della società PONDERANO, i quali si erano poi trasferiti
presso la società GAGLIANICO nella successiva stagione sportiva.
Non v’è dubbio quindi che il sig. Cagna abbia violato l’art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione a
quanto prescritto dall’art. 40 NOIF e dall’art. 34 del regolamento LND e che conseguentemente la
sua condotta debba essere sanzionata.
In merito all’entità della sanzione da applicare, tenuto conto dell’apporto causale ascrivibile
all’incolpato e presa visione delle richieste della Procura Federale, ribadito che ai sensi dell’art. 19
comma VI del C.G.S. ai tesserati non appartenenti alla sfera professionistica non può applicarsi la
sanzione dell’ammenda, si ritiene equo comminare al sig. Cagna la sanzione dell’inibizione per mesi
sei.
In base alle suesposte argomentazioni la Commissione Disciplinare
COSI’ DELIBERA
Ai sensi del’art. 23 C.G.S.:
- Applica al sig. MASTROLORITO Andrea la sanzione di mesi otto di squalifica;
- Applica al sig. MAZZALI Ivano la sanzione di mesi cinque di inibizione;
- Applica al sig. MALGAROLI Angelo la sanzione di mesi quattro di inibizione;
- Applica alla U.S. GAGLIANICO la sanzione dell’ammenda di € 650,00;
- Applica alla A.S.D. PONDERANO la sanzione dell’ammenda di € 650, 00;
- Commina al sig. Cagna Renato la sanzione di mesi sei di inibizione.
Share the post "COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 03.05.2013
Delibera della Commissione Disciplinare
a) Deferimento da parte della Procura Federale
-dei sigg.ri MASTROLORITO Andrea e MALGAROLI Angelo, all’epoca dei fatti rispettivamente
collaboratore e dirigente accompagnatore della A.S.D. PONDERANO, dei sigg.ri MAZZALI
Ivano e CAGNA Renato, rispettivamente in qualità di presidente e di responsabile del settore
tecnico giovanile della società U.S. GAGLIANICO, per rispondere delle violazioni di cui agli
artt. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 40 NOIF;
-dei sigg.ri MAZZALI Ivano e CAGNA Renato, nella predetta qualità, per rispondere anche
delle violazioni di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 30 (rectius 34) del
Regolamento della LND;
-del sig. MASTROLORITO Andrea, nella predetta qualità, per rispondere anche delle
violazioni di cui agli artt. 27, 34 e 38 del Regolamento del Settore Tecnico;
-della società A.P.D. U.S. GAGLIANICO per rispondere a titolo di responsabilità diretta e
oggettiva delle violazioni ascritte al proprio presidente e responsabile tecnico del settore
giovanile sigg.ri MAZZALI e CAGNA ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.;
-della società A.S.D. PONDERANO per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva in
conseguenza delle violazioni ascritte al propri collaboratori sigg.ri MASTROLORITO e
MALGAROLI ai sensi dell’art. 4 comma 2 C.G.S."