COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 03.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla A.C.D. PIOBESI avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 50 dell’11/04/13 della Delegazione Provinciale di Cuneo in riferimento alla gara SAN CASSIANO – PIOBESI disputata il 5/04/13 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 72 del 03.05.2013 Delibera della Commissione Disciplinare c) Reclamo proposto dalla A.C.D. PIOBESI avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo contenute nel C.U. n° 50 dell’11/04/13 della Delegazione Provinciale di Cuneo in riferimento alla gara SAN CASSIANO – PIOBESI disputata il 5/04/13 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria Con rituale e tempestivo reclamo inviato a mezzo raccomandata in data 17/04/13, la A.C.D. PIOBESI contesta le decisioni contenute nel C.U. n° 50 dell’11/04/13 della Delegazione Provinciale di Cuneo assunte dal Giudice Sportivo in base al rapporto arbitrale relativo alla gara SAN CASSIANO – PIOBESI, disputata il 5/04/13 nell’ambito del Campionato di Terza Categoria. La società ricorrente sostiene che le sanzioni previste sono basate su una ricostruzione dei fatti descritta in modo impreciso e non veritiero dal direttore di gara e chiede che venga annullata o, quanto meno, ridotta l’entità dell’ammenda di € 50,00 inflitta alla società e che venga anche ridotta la squalifica fino al 30/05/2013 inflitta all’allenatore MACOCCO Giuseppe. La Commissione disciplinare territoriale, •premesso che non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari non superiori ad € 50,00 per le società partecipanti ai campionati di seconda e terza categoria, per la previsione normativa di cui all’art. 45, comma 3, lett. d) del C.G.S.; •esaminato attentamente il puntuale e circostanziato rapporto del direttore di gara, il quale, su indicazione del capitano del SAN CASSIANO, notava una persona, riconosciuta come l’allenatore del PIOBESI, MACOCCO Giuseppe, che sostava davanti agli spogliatoi e lo insultava con frasi volgari. Il suddetto, accortosi di essere stato scoperto, andava in tribuna e da lì continuava ad insultare pesantemente l’arbitro, tanto da essere ripreso dai pochi spettatori presenti; •ritenuto che appaiono congrue le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo nei confronti del MACOCCO Giuseppe, il quale, pur trovandosi in costanza di squalifica, non solo accedeva senza autorizzazione alla zona riservata agli spogliatoi, ma si permetteva anche di offendere ripetutamente e pesantemente il direttore di gara ed i giocatori avversari; DELIBERA 1. di dichiarare inammissibile il ricorso, relativamente alla parte che riguarda la sanzione pecuniaria inflitta alla società; 2. di respingere totalmente il reclamo proposto; 3. di confermare, conseguentemente, la sanzione pecuniaria di € 50,00 inflitta alla A.C.D. PIOBESI e la squalifica fino al 30/05/2013 inflitta all’allenatore MACOCCO Giuseppe; 4. di disporre l’incameramento della tassa di reclamo che deve essere addebitata alla A.C.D. PIOBESI perché non versata.
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