COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 488/C.D.T. 35 DEL 30 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 184/A A.S.D. STUDENTESCA ARMERINA (ME), avverso squalifiche del calciatore Sig. Minacapelli Simone fino al 31/10/2013 e del tecnico Sig. Romano Carlo fino al 31/10/2013; avverso inibizione a carico del Presidente Sig. Guccio Catena fino al 31/03/2014 e ammenda di € 500,00 a carico della Società – Gara della Fase regionale giovanissimi calcio a 5 Arcobaleno Ispica/Studentesca Armerina del 22/04/2013 – C.U. N° 474/63 Ca5 del 23/04/2013

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 488/C.D.T. 35 DEL 30 APRILE 2013 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento n. 184/A A.S.D. STUDENTESCA ARMERINA (ME), avverso squalifiche del calciatore Sig. Minacapelli Simone fino al 31/10/2013 e del tecnico Sig. Romano Carlo fino al 31/10/2013; avverso inibizione a carico del Presidente Sig. Guccio Catena fino al 31/03/2014 e ammenda di € 500,00 a carico della Società - Gara della Fase regionale giovanissimi calcio a 5 Arcobaleno Ispica/Studentesca Armerina del 22/04/2013 – C.U. N° 474/63 Ca5 del 23/04/2013 La A.S.D. Studentesca Armerina, in persona del suo Vice Presidente pro tempore, con reclamo datato 23/04/2013, spedito a mezzo raccomandata il 24/04/2013 e pervenuto a questa Commissione in data 29/04/2013, impugna i sopra indicati provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Sicilia. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente osserva che la gara in questione è relativa alla fase finale del campionato regionale Ca5 giovanissimi e pertanto rientra tra quelle per le quali è prevista l’abbreviazione dei termini procedurali, come pubblicato sul C.U. n° 122/A della F.I.G.C. e più volte pubblicato sui Comunicati Ufficiali regionali a partire dal C.U. n° 371 del 01/03/2013. In ragione di quanto sopra i reclami relativi a procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare Territoriale devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 13.00 del giorno successivo alla pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del Giudice Sportivo che si intendono impugnare. Ciò posto, rilevato che i provvedimenti in questione sono stati pubblicati sul C.U. n° 474 del 23/04/2013, conseguentemente il reclamo doveva pervenire improrogabilmente entro le ore 13,00 del giorno 24/04/2013. In ragione di quanto sopra il proposto reclamo deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 62,00).
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