CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 marzo 2013 promosso da: Sig. Davide Drascek / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 11 marzo 2013 promosso da: Sig. Davide Drascek / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
composto da:
Avv. Enrico De Giovanni (Presidente)
Prof. Guido Calvi (Arbitro)
Avv. Aurelio Vessichelli (Arbitro)
in data 11 marzo 2013, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2855 del 20 ottobre 2012 - 677) promosso da:
Sig. Davide Drascek, con l’Avv. Sara Agostini parte istante
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con gli Avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli parte intimata
FATTO
Il presente lodo viene reso nel procedimento di arbitrato n.2855 promosso con istanza 20.10.12 – 677 da:
sig. DAVIDE DRASCEK, rappresentato e difeso dall’avv. Sara Agostini , ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Piazza Garibaldi-Vicolo Portelle n. 2 , ISEO (BRESCIA), giusta delega rilasciata in calce alla istanza di arbitrato, ricorrente,
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri n. 14, in persona del dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione del 12 settembre 2012, resistente.
A. Le parti.
Il sig. DAVIDE DRASCEK (d’ora in poi l’istante o il ricorrente) è un calciatore professionista all’epoca dei fatti tesserato per la società Novara calcio S.P.A. presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (la “FIGC” o la “Resistente”), associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono od organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia.
B. Lo svolgimento del giudizio arbitrale.
Con l’ istanza prot. n. 2855 del 20.10.12 – 677, rivolta al TNAS ai sensi degli artt. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (d’ora in poi il “Codice TNAS”), l’istante introduceva il presente arbitrato per contestare la Decisione della Corte di giustizia federale della FIGC di cui al C.U. n. 054/CGF del 24 Settembre 2012, con cui la Corte predetta avev respinto il ricorso del sig. Drascek avverso la sanzione della squalifica per tre anni e sei mesi inflitta ai sensi dell’art. 7 , comma 7 del C.G.S. dalla Commissione Disciplinare Nazionale con decisione di cui al C.U. n. 11 / CND del 10 agosto 2012, in relazione alla partita di calcio Novara – Siena del 1° maggio 2012.
Nella stessa istanza di arbitrato, il Ricorrente proponeva quale arbitro l’avv. prof. Guido Calvi.
Con tale atto il sig. DAVIDE DRASCEK ha chiesto al TNAS, come si legge nelle conclusioni:
A) in via principale di annullare la citata decisione della Corte di Giustizia Federale;
B) in subordine di ridurre la sanzione comminata;
C) di ammettere a testimone il sig. Roberto Vitello e numerosi tesserati del Novara;
D) il tutto con vittoria di spese ed onorari.
Con memoria depositata il 09/11/2012, prot. 3056, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale, chiedendo il rigetto dell’istanza e indicando quale arbitro l’ avv. Aurelio Vessichelli.
Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale l’avv. Enrico De Giovanni, il quale accettava l’incarico.
Il 10 dicembre 2012 si teneva la prima udienza e, esperito senza successo il tentativo di conciliazione, il Collegio concedeva termini per memoria all’istante e repliche al resistente, riservando la decisione sulle istanze istruttorie.
Nei termini stabiliti, le parti depositavano le memorie autorizzate.
In data 11 marzo 2013, si teneva dunque la seconda udienza dell’arbitrato.
In tale occasione il Collegio Arbitrale, informate le parti circa l’intervenuto rigetto delle istanze istruttorie, le invitava alla discussione sul merito della controversia. I difensori svolgevano le proprie difese;veniva autorizzato dalle parti il deposito del dispositivo separatamente dalle motivazioni.
All’esito dell’udienza, il Collegio si ritirava in Camera di Consiglio e in pari data depositava il dispositivo.
C) Le deduzioni e domande delle parti
Con l’ istanza al TNAS ai sensi degli art. 9 ss. del Codice TNAS, il signor Drascek, tesserato, all’epoca dei fatti con la società Novara, ha impugnato la citata decisione della CGF, di conferma di quella della CDN, con la quale, affermata la sua responsabilità in ordine all’illecito sportivo riguardante la gara di campionato di calcio di serie B Novara- Siena del 1°/05/2011 ( in alcun atti indicata come svoltasi il 30/04/2011), fu irrogata la sanzione della inibizione per anni 3 e mesi 6 in applicazione dell’art. 7, commi 1,2 e5 C.G.S..
Il sig. Drascek basava l’istanza sui motivi di seguito in estrema sintesi riassunti:
I. violazione del diritto di difesa,a causa dei tempi ristrettissimi concessi alla difesa nell’ambito del procedimento disciplinare, e comunque per le modalità di svolgimento del medesimo;
II. insussistenza della violazione contestata sia in fatto che in diritto, contestando l’utilizzabilità delle dichiarazioni di Carobbio e la loro attendibilità e deducendo comunque la mancanza di riscontri probatori, la generale carenza probatoria l’erroneità della ricostruzione operata dagli organi disciplinari e il difetto di motivazione della decisione della Corte di giustizia.
La FIGC resisteva, in particolare, contestando integralmente l’avversa istanza con ampie difese in fatto e in diritto che si avranno per trascritte; svolge tra l’altro ampie deduzioni in diritto in merito alla natura devolutiva del giudizio dinanzi al TNAS e circa il livello di prova necessario per attingere ad una condanna nell’ordinamento sportivo: la Federazione, richiamati precedenti giurisprudenziali, affermava l’autonomia dell’ordinamento sportivo sancita dalla legge 280/2003, con la conseguente niente affatto obbligata permeabilità del medesimo rispetto alle norme dell’ordinamento generale e il corollario della inapplicabilità del principio del superamento di ogni ragionevole dubbio, proprio del processo penale, per poter addivenire alla condanna disciplinare sportiva, per la quale appare sufficiente “un grado di prova …superiore alla semplice valutazione delle probabilità ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio”.
Deduceva che il principio di tipicità della prova è estraneo all’ordinamento sportivo; nel merito poneva in luce che le emergenze probatorie a carico del Drascek erano rilevanti e idonee a fondare la sanzione e deduceva l’irrilevanza delle richieste probatorie dell’istante.
DIRITTO
D) I fatti oggetto del procedimento arbitrale
I fatti all’esame del Collegio sono i seguenti.
E’ stato deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale Davide Drascek, all’epoca dei fatti calciatore del Novara, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara NOVARA-SIENA del 1° maggio 2011 ( o 30 aprile 2011), posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento o ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un pareggio tra le due squadre , ... con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e dei risultato finale della gara in questione”.
A seguito delle indagini più avanti meglio specificate era emerso, infatti, che due sere prima dell’incontro citato il Drascek si era recato presso il ritiro del Siena per incontrare il calciatore avversario Vitiello; si era ritenuto che tale incontro fosse avvenuto al fine di concordare un risultato utile per entrambe la squadre.
La Commissione Disciplinare Nazionale, riteneva la responsabilità del Drascek per illecito sportivo aggravato, con la sanzione della squalifica per anni tre e mesi sei; contro tale decisione l’ istante ha proposto reclamo dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, che ha integralmente confermato il decisum di primo grado cure .
Con l’ odierna istanza di arbitrato in data 20 ottobre 2012, il signor Drascck ha impugnato la pronuncia della Corte federale proponendo i motivi di gravame che , in estrema sintesi, sono i seguenti: i giudici federali avrebbero violato i cd. principi del giusto processo, stante l’eccessiva compressione dei termini difensivi concessi all’ incolpato; le dichiarazioni di Carobbio relative al match in parola sarebbero inutilizzabili ex art. 194 c.p.p., in quanto contenenti apprezzamenti personali; tali rivelazioni, inoltre, sarebbero già parzialmente smentite dalla giustizia federale e comunque non avrebbero contenuto auto ma solo etero accusatorio; infine, la decisione della Corte federale si limiterebbe a richiamare per relazione le erronee motivazioni della decisione di cui al C.U. n. 041/CGF (sul reclamo presentato dal calciatore Vitiello), omettendo di esprimersi su gran parte dei motivi presentati dal Drascek.
In particolare le circostanze di fatto su cui si è proceduto sono le seguenti.
La Procura di Cremona e quella federale, nelle indagini sul c.d. Calcio-scommesse, hanno ritenuto che l’incontro Novara - Siena del 1° maggio 2011, terminato con il risultato di 2-2, è stato manipolato.
E’ emerso, in particolare, si è ritenuto che vi fu un accordo tra i calciatori del Siena e del Novara finalizzato a conseguire il pareggio, utile ad entrambe le squadre, che vi fu l’intervento del cd. gruppo degli zingari, deciso a indirizzare le scommesse su un risultato finale di over; che tale combine risulta confermata da più fonti.
Interrogato dal P.M. di Cremona in data 12 marzo r 2012, Carlo Gervasoni ha affermato: “ Quanto alla partita Novara -Siena, terminata 2 a 2 del 30 aprile 2011, gli Zingari presero contatti sia con CAROBBIO, che all’epoca giocava nel Siena sia con BERTANI, che all’Epoca giocava nel Novara.
A quanto mi risulta CAROBBIO ha dato, a un certo punto a GEGIC l’informazione che le due compagini avevano raggiunto un accordo con riferimento ad un OVER. Credo che ciò sia avvenuto poco prima della partita”.
Il successivo 17 aprile, dinanzi al P.M. di Cremona, il sig. Carobbio ha confermato il raggiungimento di un accordo tra i giocatori, evidenziando che quella era una partita in cui “la posizione delle due squadre in classifica rendeva quasi scontato che ci sarebbe stato un pareggio.”;
anche Massimo Erodiani, ascoltato dalla Procura Federale in data 1° luglio 20l2, ha riferito che il pareggio era dato per certo.
Da una analisi investigativa compiuta sui tabulati telefonici relativi alle utenze in uso agli scommettitori e ai calciatori coinvolti, è emerso, inoltre, che il 29 aprile e il 1° maggio 2011 vi sono stati numerosi contatti tra llievski, Tan Seet Eng, capi del gruppo degli zingari e dell’organizzazione di Singapore, e Bertani, Gervasoni e Carobbio.
Alla luce di tali emergenze è stata operata la ricostruzione della Commissione Disciplinare, nella parte in cui ha affermato che Carobbio, contattato dal gruppo degli zingari, raggiunse, insieme a Bertani un’intesa finalizzata a sfruttare l’ accordo, già formalizzato dalle due squadre nel sistema del calcio scommesse.
Il Drascek avrebbe partecipato alla combine nel seguenti modi, come affermato dal sig. Carobbio nell' interrogatorio dinanzi a P.M. in data 19 gennaio 2012: ” ci furono dei contatti tra i giocatori Infatti ci fu un contatto tra VITIELLO del Siena e DRASCEK del Novara il quale avvenne nella hall dell’albergo che ospitava noi dei Siena. Io li ho visti parlare”.
Prosegue poi in audizione dinanzi Procura FIGC in data 29 febbraio2012: “DRASCEK venne nei nostro albergo in ritiro e parlò con Vitiello ; credo che quello sia stato il primo contatto, ma poi l’accordo è stato comunicato a tutti’ ;il verificarsi dell’incontro decritto è stato affermato anche da altri calciatori presenti nell’albergo che ospitava il Siena e comunque confermata dagli stessi Vitiello e Drascek.
Essi hanno però parlato di un incontro meramente amichevole: Vitiello in data 8 marzo 2012, afferma che Drascek “ mi venne a trovare dopo cena e passammo circa un ora insieme a parlare ... non ricordo se abbiamo affrontato qualche tema inerente la gara della domenica ; audizione Drascek in data 8 marzo 2012 Vitiello … mi contattò .. per dirmi che sarebbe arrivato a Novara con anticipo e quindi avremmo avuto modo di vederci per salutarci ,,, non è anomalo andare a trovare qualche ex compagno presso il suo ritiro .. la conversazione è durata circa un ‘ora e abbiamo parlato solo di cose personali o di vecchie conoscenze senza fare alcun riferimento allo partita di campionato che avremmo disputato dopo due giorni .. non avevo idea ci fosse un accordo per concludere in parità la gara, anche perché altrimenti non mi sarei recato nell’hotel .., non ho nutrito sospetti neanche successivamente, a gara avvenuta”
In tale contesto occorre valutare se in relazione all’eventuale combine del match Novara - Siena si inserisca la partecipazione attiva di Drascek, fermo restando che è incontestato il fatto che Drascek, due sere prima della partita, si è personalmente. recato presso l’albergo ove si trovava la squadra del Siena in ritiro, per incontrarsi con l’amico ma calciatore avversario Roberto Vitiello.
E) Le motivazioni della decisione
Il Collegio Arbitrale ha attentamente preso in esame tutti gli atti dell’arbitrato, ritenendo quanto segue.
Va innanzi tutto disattesa l’argomentazione della difesa dell’istante secondo cui le dichiarazioni accusatorie di Carobbio ‘non sarebbero utilizzabili ai sensi dell’art. 194 del codice di procedura penale il quale vieta al testimone di esprimere apprezzamenti personali”, nonché quella circa la violazione del diritto di difesa.
Secondo l’istante, il Carobbio avrebbe espresso dei pareri vietati dalla richiamata norma del codice di procedura penale; ritiene il Collegio che le norme del c.p.p. non siano puntualmente applicabili nel procedimento disciplinare che deve svolgersi e si è svolto nel rispetto delle norme procedurali del Codice di Giustizia Sportiva, senza che siano ravvisabili violazione del diritto di difesa.
Va condivisa al riguardo l’osservazione della resistente laddove sottolinea che il sistema delineato dal legislatore federale “ha sempre superato il vaglio del Giudice Amministrativo, che ha costantemente respinto i motivi di parte ricorrente volti a far valere presunti vizi attinenti anche alla denunciata compressione dei termini di svolgimento della procedura.”; si rimanda comunque sul punto a quanto sarà più avanti osservato.
Tanto premesso il Collegio ha ritenuto di dover muovere nella propria analisi dalle seguenti premesse riguardanti:
la funzione e le caratteristiche del giudizio dinanzi al TNAS;
l’identificazione dello standard probatorio necessario per accedere al riconoscimento della responsabilità disciplinare;
i criteri di acquisizione e valutazione delle prove.
Al riguardo il Collegio, in piena adesione a pregresse pronunzie del TNAS ritiene quanto segue.
1) Sul primo tema, in merito ai poteri dell’organo giudicante il Collegio ritiene che il Codice TNAS abbia effetto pienamente devolutivo della controversia, come da consolidata giurisprudenza; in altri termini esso conferisce all’arbitro un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati. Pertanto eventuali e ipotetiche irregolarità procedurali, che possano essersi verificate di fronte agli organi disciplinari federali o endoassociativi, che peraltro nel caso di specie non si rinvengono come sopra osservato, non comportano di per sé l’annullamento del provvedimento impugnato (ed eventualmente la rimessione della questione agli organi disciplinari per un nuovo giudizio), se (e nella misura in cui) lo svolgimento dell’arbitrato TNAS (e la piena osservanza in esso dei diritti della difesa) consente di ritenere sanato il dedotto vizio (cfr. per tutti il lodo del 2 maggio 2012, Atalanta/ FIGC; lodo10 ottobre 2012).
2) La seconda e la terza tra le questioni segnalate riguardano l’identificazione dello standard probatorio necessario per accedere al riconoscimento della responsabilità disciplinare e i criteri di acquisizione e valutazione delle prove; esse si prestano ad un esame unitario.
Al riguardo va senz’altro condivisa l’osservazione della parte resistente circa le connotazioni di peculiarità che caratterizzano il sistema giustiziale sportivo, ma con le precisazioni che seguono.
Punto di partenza e base normativa di siffatta considerazione è la chiara affermazione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo contenuta nella vigente normativa primaria e, segnatamente, negli artt. 1 e 2 del d.l 19/8/2003, n. 220, conv. con modif. dalla l. 17/10/2003, n. 280: per quanto qui interessa, in virtù delle norme citate, la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione di quello internazionale facente capo al C.I.O.; i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio dell’autonomia (salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento generale di situazioni giuridiche connesse); è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione e applicazione delle relative sanzioni disciplinari, materia in cui società e tesserati hanno l’onere di adire gli organi di giustizia sportiva.
Da ciò indubbiamente discende l’autonomia dell’ordinamento sportivo anche nel determinare valori e principi che devono ispirare la condotta dei soggetti che partecipano all’ordinamento sportivo e che in quell’ambito agiscono, e conseguentemente stabilire i limiti e i divieti la cui violazione costituisce illecito disciplinare nonché le sanzioni che ne conseguono.
Inevitabile corollario di tali principi è l’esistenza dell’autonomia dell’ordinamento sportivo nell’apprestare gli strumenti necessari per garantire il rispetto delle regole, e quindi nel predisporre le regole e gli apparati della giustizia sportiva.
E’ dunque, a normativa vigente, innegabile che le regole del procedimento disciplinare, e fra queste le regole sugli standard probatori e sulla acquisizione e valutazione delle prove, non debbano necessariamente essere vincolate al rispetto dei principi e delle discipline specifiche inerenti i giudizi penali, civili e amministrativi.
Tanto osservato non è tuttavia possibile omettere di segnalare che la stessa possibilità di esistenza di un ordinamento sportivo nonché la sua autonomia trovano fondamento nella Costituzione ed in particolare negli artt. 2 e 18 ; nell’art. 2 vengono riconosciuti e garantiti i diritti inviolabili dell’uomo “sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, nell’art. 18 viene riconosciuto ai cittadini il diritto di associarsi liberamente.
Dunque la libertà di associarsi al fine di svolgere la pratica sportiva nell’ambito di una struttura organizzativa basata su regole autoprodotte trova certa base costituzionale, ma essa non può comunque in alcun modo giungere a negare o disapplicare “i diritti inviolabili dell’uomo”.
Pertanto le regole (scritte o semplicemente seguite nella prassi) del procedimento disciplinare, e fra esse quelle inerenti allo standard probatorio e all’ acquisizione e valutazione delle prove, pur non risultando direttamente permeabili da parte delle regole processuali dell’ordinamento statuale, devono comunque rispettare i principi supremi volti a garantire i diritti inviolabili della persona rinvenibili nella Carta Costituzionale.
Rispetto che deve essere tanto più puntuale qualora la sanzione da infliggersi o inflitta comprima posizioni giuridiche soggettive che trovano puntuale tutela costituzionale, come il diritto di esplicare la propria personalità nelle formazioni sociali ( art. 2) e di svolgere un’attività di lavoro (art.4) , diritti certamente colpiti dalla lunga squalifica irrogata all’odierno istante.
Fra i principi costituzionali che possono certamente essere invocati quali direttamente applicabili nei procedimenti disciplinari rientrano, a giudizio del Collegio, i principi del pieno esercizio del diritto di difesa ( art. 24) e del giusto processo (art. 111), da declinare in concreto, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, con criteri applicativi attenuati rispetto a quelli (più rigorosi) processualpenalistici ma comunque in modo tale da non intaccare le ricordate prescrizioni di ordine generale.
A conferma di quanto sopra in merito alla necessità del rispetto da parte dell’ordinamento disciplinare sportivo dei diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalla Carta costituzionale deve rammentarsi la recente decisione dell’Alta Corte n.9/2012 secondo cui “ l’ordinamento della giustizia sportiva, per quanto autonomo ed indipendente, non può sottrarsi ai principi fondamentali irrinunciabili contenuti nella Costituzione Italiana e negli atti anche essi fondamentali della Unione europea, dovendo, invece, interpretare ed applicare le norme dello stesso ordinamento sportivo alla luce degli anzidetti principi fondamentali soprattutto quelli attinenti alla persona umana e alla sua tutela”, principio a cui il Collegio intende attenersi , anche in ossequio all’ art. 12 bis dello Statuto del CONI , secondo il quale “il principio di diritto posto a base della decisione dell’Alta Corte che definisce la controversia deve essere tenuto in massimo conto da tutti gli organi di Giustizia sportiva”.
Secondo il Collegio, quindi, pur in difetto di specifiche e puntuali norme procedurali, gli orientamenti della giurisprudenza in tema di standard probatori e acquisizione e valutazione delle prove dovranno attenersi al rispetto dei ricordati principi.
Si condivide, sotto tale profilo, il recente arresto della giurisprudenza del TNAS (lodo Alberto Fontana/ FIGC, del 19/12/2012) laddove si afferma che “non si può negare…l’applicazione di regole di garanzia di diritto comune ispirate ai principi di dignità ed effettività di esercizio dei diritti, (compresi quelli di difesa) della persona”.
Tanto premesso in generale, ritiene il Collegio, sul piano degli standard probatori, in piena adesione alla giurisprudenza del TNAS, che per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma che, nel rispetto dei ricordati principi costituzionali, debba comunque sussistere, e possa ritenersi sufficiente, un grado inferiore di certezza, ottenuta comunque sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. ex multis i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c. FIGC; 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c. FIGC; 26 aprile 2012, Signori c. FIGC;
10 ottobre 2012 Alessio c. FIGC).
In particolare ritiene che, come già osservato in precedenti lodi, “tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr., ad es., le Norme Sportive Antidoping del CONI). Siffatto principio ha una portata generale, in quanto non collegata alle specificità della normativa anti-doping: esso, infatti, rileva nel quadro di essa per tutti i casi in cui l’organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva.” (cfr. lodo Alessio / FIGC)
Alla luce di ciò si tratta di verificare in questo arbitrato, attraverso l’ esercizio del potere di revisione dei fatti controversi, se gli elementi di prova raccolti consentono di ritenere, secondo lo standard probatorio enunciato, la integrazione dei presupposti per l’affermazione di responsabilità dell’istante.
Sul piano dell’ acquisizione e della valutazione degli elementi probatori il Collegio ritiene di dover attenersi ai criteri già ampiamente elaborati dal TNAS : anche sotto questo profilo si richiamano, ex multis, le considerazione svolte nel citato lodo Fontana / FIGC , secondo il quale “il regime di formazione,acquisizione e valutazione della prova…deve comunque e sempre essere ispirato a criteri (se non di certezza oltre ogni ragionevole dubbio o di rigoroso rispetto di precise fasi e modalità di formazione ed acquisizione) almeno di ragionevolezza, plausibilità e verisimiglianza, oggettività specificità non apoditticità e riscontrabilità”,
...........
Alla luce di tali orientamenti, dunque, il Collegio ha proceduto all’esame del presente caso.
Deve innanzi tutto osservarsi che non è controverso il verificarsi di contatti fra i giocatori delle due squadre (Drascek e Vitiello) prima dell’incontro tra Novara e Siena; non è tuttavia possibile ricostruire con ragionevole certezza quale sia stato il tenore dei colloqui; dunque non è possibile affermare che essi hanno avuto ad oggetto un accordo volto ad alterare il risultato dell’incontro di calcio in parola.
Pertanto si ritiene di dover giungere alla conclusione che non sia raggiunto un grado di ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito volto ad alterare il risultato della partita fra Novara e Siena da parte del Drascek.
Il Collegio ritiene cioè che non si possa non solo raggiungere la certezza assoluta della commissione dell’illecito e il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, ma neanche quel grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che consenta di acquisire la ricordata ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.
Va peraltro sottolineato che ad analoghe conclusioni è giunto il TNAS in relazione all’istanza di arbitrato proposta dall’altro protagonista dell’incontro in esame, cioè il sig. Roberto Vitello; nel relativo lodo del 6 febbraio 2013 con riferimento all’incontro con Drascek il Collegio ha affermato, nel riformare la decisione del CGF che addebitò al Vitello l’illecito sportivo ex art. 7 commi 1,2 e 5 CGS anche in riferimento all’incontro con il Drascek, che “ non si può predicare , né in senso favorevole alla tesi del ricorrente, né in senso opposto , la rilevanza dell’incontro in questione, in sé perfettamente neutro e , come tale, inutilizzabile per l’accertamento della responsabilità per illecito“ e ciò perché la dichiarazione del Carobbio , laddove afferma “ credo che quello sia stato il primo contatto per la combine” , manca di “ulteriori riscontri oggettivi sul punto”; inoltre , prosegue quel lodo, “ anche se la pluralità di voci sull’aggiustamento della gara … possono essere verosimili … non per questo si riferiscono al o si deducono dal comportamento dei sigg. Vitello e Drascek nel loro incontro” .
Sono motivazioni che questo Collegio condivide e fa proprie.
Giova a questo punto precisare che le motivazioni del presente lodo sono basate , ovviamente, su una valutazione di ordine discrezionale che il Collegio ritiene di poter svolgere, in diverso avviso rispetto agli organi di giustizia federale, pur se si è in presenza di elementi che, sempre a giudizio del Collegio, hanno condotto in modo non abnorme ed irrazionale alle diverse conclusioni che si leggono nelle decisioni endofederali.
In sostanza e riassumendo, pur senza tacere che le affermazioni del Carobbio non sono prive di verosimiglianza, il che ha determinato il non irrazionale orientamento degli organi federali di giustizia, tuttavia il Collegio, diversamente opinando, ritiene di non poter ritenere raggiunta una ragionevole certezza circa la responsabilità del sig. Drascek, dal che deriva l’accoglimento della domanda di annullamento della sanzione inflitta non essendo accertata la violazione contestata; e ciò sostanzialmente perché il Collegio ritiene che nel caso di specie ci si trovi dinanzi ad una semplice chiamata in correità sfornita dei necessari riscontri, che pertanto non può da sola fondare una condanna.
Dunque il Drascek va assolto dall’accusa di frode sportiva ex art. 7 C.G.S.; tuttavia il Collegio, in tal senso svolgendo considerazioni ulteriori rispetto a quanto si legge nel citato lodo emesso nei confronti del sig. Vitello, ha ritenuto, dopo ampia e approfondita riflessione e discussione , di dover valutare la medesima condotta sopra descritta, consistita nell’avere incontrato un giocatore avversario nei giorni immediatamente precedenti ad un incontro di calcio, sotto il più generale profilo della violazione degli obblighi di ordine generale che gravano sui tesserati e cioè dei principi di lealtà, correttezza e probità .
Ebbene, ritiene il Collegio che contatti come quello intervenuto tra il Drascek e il Vitiello, stanti il momento ( prossimità temporale con la partita) , il luogo ( albergo di una delle due squadre) e le modalità ( cordiale intimità) da cui è connotato, si pongano in contrasto con l’obbligo di una condotta che risulti non solo specchiata e ineccepibile nella sostanza, ma anche inidonea dar luogo a perplessità o, peggio, sospetti circa il massimo impegno che ciascun giocatore deve esprimere in ogni incontro di calcio; in sostanza i tesserati devono evitare contatti con avversari che, in relazione alle modalità in cui si svolgono, possano porre in dubbio il corretto svolgimento dell’evento sportivo o turbare la serenità degli altri tesserati che si che apprestano a prendervi parte.
L’incontro svoltosi in albergo tra i predetti giocatori era contrario a tali principi, tanto da avere indotto un terzo (Carobbio) a dubitare delle finalità perseguite dai due “amici” e immaginare un accordo per una combine.
Per tale motivo si ritiene di dover comunque sanzionare, ad altro titolo e in misura assai più lieve, la condotta del Drascek, ritenendo che si configura certamente l’illecito sportivo di cui agli artt. 1, comma 1, e 19, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva , per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità ; ai sensi di tali disposizioni viene pertanto inflitta la squalifica, di cui in dispositivo, fino al 30 ottobre 2012.
Per tali ragioni va quindi derubricata la condanna del Drascek, il cui ammontare quantitativo viene identificato in misura che si ritiene congrua rispetto alla violazione nel rispetto del principio dell’afflittività della sanzione.
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Atteso l’accoglimento solo parziale del ricorso, appare quindi equo al Collegio disporre la compensazione parziale tra le parti delle spese di lite e porre le spese arbitrali, per onorari e spese del Collegio Arbitrale e le spese amministrative a carico di entrambe la parti in egual misura, come al dispositivo; considerando il numero delle ore dedicate a questo arbitrato, nonché l’importanza e l’urgenza delle questioni nello stesso dedotte, si liquidano in EURO 6.000,00 gli onorari del Collegio Arbitrale.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, in contraddittorio tra le parti così provvede:
1) in parziale riforma del provvedimento impugnato dal Sig. Davide Drascek, visto l’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, applica a quest’ultimo la sanzione della squalifica fino al 30 ottobre 2012;
2) compensa tra le parti le spese di lite;
3) fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico di entrambe le parti, in egual misura, le spese di funzionamento del Collegio Arbitrale, come liquidate in parte motiva;
4) fermo il vincolo di solidarietà pone a carico di entrambe le parti, in eguale misura, il pagamento dei diritti amministrativi;
5) dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato all’unanimità in data 11 marzo 2013 e sottoscritto in tre originali nel luogo e nella data indicate.
F.to Enrico De Giovanni
F.to Guido Calvi
F.to Aurelio Vessichelli
