CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinenza Collegiale del 22 aprile 2013 promosso da: L.F. Sports Srl / Reggina Calcio SpA

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Ordinenza Collegiale del 22 aprile 2013 promosso da: L.F. Sports Srl / Reggina Calcio SpA IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Avv. Giuseppe Albenzio (Arbitro) Presidente Antonio Camozzi (Arbitro) nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1432 del 7 giugno 2012 - 608) promosso da: L.F. Sports s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Luca Puccinelli, con l’Avv. Andrea Paolo Fazzini parte istante contro Reggina Calcio SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore parte intimata non costituita ha emanato la seguente ORDINANZA visti gli artt. 12, 12-bis e 12-ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale il 2 febbraio 2012 e approvato in data 10 maggio 2012 con decreto firmato dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport; visto il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri (“Codice”) approvato dall’Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d’atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni; visto il procedimento arbitrale prot. n. 1432 del 7 giugno 2012 - 608; vista la comunicazione in data 17 aprile 2013, prot. n. 0806 con la quale la parte istante rende noto di avere definito transattivamente la presente controversia e di volere, pertanto, rinunciare all’istanza di arbitrato; ritenuta l’opportunità di dare atto della cessazione della materia del contendere e allo stesso tempo determinare l’importo delle spese e degli onorari spettanti al Collegio Arbitrale, tenendo conto dell’attività fino a oggi espletata e della natura della controversia; IL COLLEGIO ARBITRALE 1. Prende atto del contenuto della comunicazione protocollata nel Registro della Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo sport al n. 0806 del 17 aprile 2013. 2. Dichiara cessata la materia del contendere oggetto del presente arbitrato dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. 3. Compensa fra le parti le spese per l’assistenza difensiva. 4. Pone a carico delle parti, con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà comunicata separatamente dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, oltre ad accessori di legge. 5. Pone a carico di entrambe le parti il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport. 6. Dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. 7. Sono fatti in ogni caso salvi, ma nei meri rapporti interni tra le parti, gli accordi tra le stesse intervenuti in ordine ad una diversa ripartizione di onorari e spese del presente arbitrato. Il Segretario del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport è incaricato di trasmettere la presente ordinanza alle parti, anche a mezzo fax ovvero posta elettronica. Roma, 22 aprile 2013 F.to Gabriella Palmieri F.to Giuseppe Albenzio F.to Antonio Camozzi
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