F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 277 del 18 aprile 2013 Procedimento disciplinare a carico di ERNESTO NANI, ALESSANDRO RECENTI E FABIO PALLARI –

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 277 del 18 aprile 2013 Procedimento disciplinare a carico di ERNESTO NANI, ALESSANDRO RECENTI E FABIO PALLARI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Casale e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che i sigg.ri. ERNESTO NANI, ALESSANDRO RECENTI E FABIO PALLARI sono stati deferiti per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento al punto 6 lett. A) e B) del C.U. n. 1 del Settore Giovanile Scolastico per aver programmato ed effettuato un raduno di giovani calciatori non autorizzato secondo le norme vigenti; - valutate le memorie difensive del 6.03.2012 e del 9.04.2013 del signor Nani; - valutate le memorie difensive del 5.03.2013 e del 9.04.2013 del signor Recenti; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica di mesi quattro, e cioè fino al 17.08.2013, per tutti i deferiti; - valutate le argomentazioni difensive rese dall’avv. Di Cintio nella udienza del 18.04.2013 come da separato verbale. Ritenuto che: - quanto al signor Fabio Pallari, i fatti contestati risultano comprovati oltre ogni ragionevole dubbio sulla base degli atti acquisiti della Procura Federale, nonché confermati dallo stesso deferito che, interrogato dal collaboratore della Procura Federale durante lo svolgimento del raduno di giovani calciatori organizzato il 30.01.2012 dall’ ASD Accademia Allenatori Centro Italia senza la necessaria autorizzazione, si qualificava quale organizzatore dello stesso raduno; - quanto al signor Ernesto Nani, i fatti contestati risultano comprovati oltre ogni ragionevole dubbio, giacché risulta che egli ha partecipato attivamente allo svolgimento del raduno non autorizzato, in qualità di tecnico specializzato, non solo sulla base del volantino acquisito dalla Procura Federale (all. 8), ma anche sulla base del volantino prodotto quale doc. 1 dalla difesa del signor Recenti nonché della email del 19.07.2012 del signor Pallari, anche essa prodotta dalla difesa del signor Recenti; - quanto al signor Alessandro Recenti, i fatti contestati non risultano comprovati oltre ogni ragionevole dubbio, giacché l’indicazione del suo nome tra gli organizzatori del raduno compare solo sul volantino pubblicato sul sito dell’ ASD Accademia Allenatori Centro Italia e prodotto dalla Procura Federale (all. 8), il cui contenuto è tuttavia smentito dal successivo volantino (prodotto quale doc. 1 dalla difesa del signor Recenti), dove il nome del deferito non compare, nonché dalla email del 19.07.2012 del signor Pallari, che asserisce che il signor Recenti non era presente alla manifestazione né ha partecipato alla sua organizzazione; P.Q.M. dichiara il signor FABIO PALLARI responsabile dell’addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 17.08.2013. dichiara il signor ERNESTO NANI responsabile dell’addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 01.07.2013. proscioglie il signor ALESSANDRO RECENTI dall’addebito contestatogli. Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO ZUPPARDO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi Casale e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. ROBERTO ZUPPARDO è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in riferimento all’art. 35, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, e dell’art 38, comma 1, delle NOIF per omissione della richiesta di tesseramento per la società per la quale intendeva prestare la propria attività; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 17.07.2013 Ritenuto che: - i fatti risultano documentalmente comprovati; P.Q.M. dichiara il sig. ROBERTO ZUPPARDO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 17.07.2013. La discussione del deferimento del signor MASSIMO ZANTI è rinviato alla prossima udienza della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.
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