CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 aprile 2013 promosso da: Sig. Cristian Bertani / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 aprile 2013 promosso da: Sig. Cristian Bertani / Federazione Italiana Giuoco Calcio IL COLLEGIO ARBITRALE Avv. Gabriella Palmieri (Presidente) Prof. Carlo Bottari (Arbitro) Prof. Avv. Massimo Zaccheo (Arbitro) riunito in conferenza personale del 22 aprile 2013 in Roma, ha pronunciato all'unanimità il seguente L O D O nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2948 del 29 ottobre 2012-679) promosso da: Sig. Cristian Bertani rappresentato e difeso dagli Avv. Mattia Grassani e Fabio Rocco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Bologna, alla Via Dé Marchi n. 4/2 parte istante contro Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante protempore, Presidente Sig. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv. Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Panama n. 58 parte intimata FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 29 ottobre 2012 (prot. n. 2948), il Sig. Cristian Bertani (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, per brevità, anche “FIGC”, la “parte intimata”), chiedendo, in via principale, di “…annullare e/o revocare la sanzione irrogata nei suoi confronti con la decisione della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C., Sezioni Unite, con la decisione pubblicata il 22 agosto 2012 con Comunicato Ufficiale n.029/CGF (2012/2013), le cui motivazioni sono state pubblicate il 24 settembre 2012, sul C.U. 54/CGF, confermativa della decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale adottata con C.U. n. 11/CDN del 10 agosto 2012.”; consistente, appunto, nella squalifica per anni tre e mesi sei per violazione degli artt. 7, commi 1, 2, 5 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva (di seguito, per brevità, CGS) in relazione alla gara Novara/Siena del 1° maggio 2011, a seguito del deferimento del Procuratore Federale in data 25 luglio 2012 con nota n. 537/1075pfl 1- l2/SP/blp. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Prof. Avv. Angelo Piazza. Con memoria depositata in data 16 novembre 2012 prot. n. 3114, si costituiva la FIGC, che concludeva per il rigetto delle domande tutte «…Con refusione delle spese tutte…» e nominava, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice quale arbitro il Prof. Avv. Massimo Zaccheo. Successivamente, la parte istante designava, a seguito della rinuncia del Prof. Avv. Angelo Piazza, quale arbitro il Prof. Carlo Bottari. Il Prof. Carlo Bottari e il Prof. Avv. Massimo Zaccheo accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv. Gabriella Palmieri, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di discussione per il 24 gennaio 2013. Nel corso dell’udienza le parti dichiaravano di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice. La difesa della parte intimata informava il Collegio arbitrale che il Sig. Bertani aveva istaurato, in data 15 gennaio 2013, dinnanzi a questo Tribunale un ulteriore giudizio, con riferimento al quale depositava la decisione della Corte di Giustizia Federale di cui al C.U. n. 115/CGF del 19 dicembre 2012 e depositava alcuni articoli di stampa. Copie della decisione e degli articoli di stampa venivano consegnate al Collegio arbitrale e alla difesa della parte istante. Con la decisione citata la Corte di Giustizia Federale, previa riunione delle distinte impugnazioni, dichiarava il Sig. Bertani responsabile degli illeciti addebitati in relazione alle gare Chievo/Novara del 30 novembre 2010 e Novara/Ascoli del 2 aprile 2011 e, considerata la continuazione, rideterminava la sanzione inflitta in sei mesi per ciascun illecito, per complessivi anni uno. Le parti, anche a mezzo dei rispettivi procuratori, con la sottoscrizione del verbale d’udienza, autorizzavano il Collegio arbitrale a prorogare il termine di pronuncia del lodo, completo delle motivazioni, fino al 30 aprile 2013. Vista la natura della controversia e su istanza delle parti, il Collegio arbitrale fissava il termine del 7 febbraio 2013 alla parte istante per il deposito di memoria di replica alla memoria di parte intimata e il termine del 28 febbraio 2013 alla parte intimata per il deposito di replica. Con memoria autorizzata depositata in data 7 febbraio 2013 prot. n. 0292, la parte istante replicava diffusamente alle argomentazioni svolte dalla parte intimata. Con memoria di replica depositata in data 28 febbraio 2013 prot. n. 0454, la parte intimata confutava le argomentazioni svolte dalla parte istante. Il Collegio arbitrale fissava l’udienza di discussione al 21 marzo 2013. Alla predetta udienza, le parti si riportavano agli atti, sviluppavano gli argomenti ivi svolti, anche con brevi repliche, insistendo nelle conclusioni rispettivamente formulate. Il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione. DIRITTO 1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa e come risulta dagli atti processuali, con la decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 029/CGF del 22 agosto 2012, integrata con le motivazioni e pubblicata il 24 settembre 2012, con Comunicato Ufficiale n. 054/CGF, la Corte di Giustizia Federale, Sezioni Riunite, aveva rigettato il ricorso proposto dal Sig. Cristian Bertani avverso la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 11/CDN del 10 agosto 2012, con la quale la Commissione Giudicante Nazionale aveva inflitto all’istante la sanzione della squalifica di anni tre e mesi sei per la violazione degli artt. 7, commi 1, 2, 5 e 6, CGS in relazione alla gara Novara/Siena del 1° maggio 2011, stagione sportiva 2010/2011. La decisione della Corte di Giustizia Federale impugnata ha richiamato, innanzitutto, l’attività istruttoria svolta dal Procuratore Federale e la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, riepilogando le indagini effettuate e gli elementi posti a base dell’atto di deferimento con riguardo alla gara in questione. Nell’atto di deferimento (depositato nel presente giudizio dalla parte istante come allegato all’istanza doc. n. 4) sono stati riportati, con una articolata elencazione (punto V.3 – pagg. 41-61) infatti, sia il “materiale probatorio acquisito”, sia “gli stralci più significativi delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti coinvolti”, in particolare, dai Signori Carlo Gervasoni e Filippo Carobbio. La “valutazione delle risultanze probatorie”, tenendo conto delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie del Sig. Gervasoni e del Sig. Carobbio, ha condotto la Procura Federale a ritenere sussistente l’attività sfociata in un accordo volto a realizzare l’alterazione del corretto svolgimento e dello stesso risultato finale del gara, nel senso di un pareggio, che avrebbe consentito a entrambe le squadre di ottenere un punto importante in classifica in ottica promozione, essendo entrambe impegnate nella lotta per la promozione nella serie superiore; e dando il giusto rilievo all’intervento degli esponenti del c.d. “gruppo degli zingari” (Gegic e Ilievski), che avevano contattato il Sig. Carobbio proponendogli la realizzazione di un “over”; e sottolineando la circostanza che sia il risultato del pareggio, sia la realizzazione dell’ “over” sono stati conseguiti all’esito della gara in questione (la partita si è conclusa con il risultato di 2-2). Le risultanze contenute nell’ordinanza del GIP di Cremona sono state ritenute attendibili dalla Procura Federale, nel quadro complessivo probatorio raccolto con particolare riferimento all’individuazione dei Signori Carobbio e Bertani come i principali referenti delle due squadre (pag. 50; pag. 52, per quanto riguarda la validità dei riscontri e pagine 54-55 con espresso riferimento al sig. Bertani dell’atto di deferimento). Sulla fattiva partecipazione dell’istante alla “combine” in questione si era, d’altronde, soffermata anche la Commissione Disciplinare Nazionale, che, come ricordato nella sentenza della Corte di Giustizia Federale censurata dal Sig. Bertani, aveva, in particolare, posto in rilievo, tra l’altro, che: “...Carobbio apprese, prima come “voce” all‘interno dello spogliatoio del Siena, poi con certezza, all ‘esito delle parole dell’allenatore Conte nel corso della riunione tecnica pre—gara, della combine in essere per pareggiare la partita. Il perfezionamento dell’intesa avvenne nell‘incontro avuto tra Vitiello, del Siena, e Drascek, del Novara, avvenuto la sera in cui il Siena raggiunse l’albergo di Novara scelto per il ritiro (da segnalare, in proposito, come sia emerso, nel corso dei vari deferimenti che il “perfezionamento” di questo tipo di accordi venga delegato a rappresentanti dei rispettivi spogliatoi che siano legati da un rapporto di amicizia o di particolare conoscenza: rapporto di amicizia che ricorre nel caso di Vitiello e Drascek, come risulta dalle memorie dagli stessi depositate agli atti). Carobbio, contattato dal gruppo degli zingari raggiunse, insieme a Bertani un ‘intesa finalizzata a sfruttare l’accordo, già ‘formalizzato” dalle due squadre, nel sistema delle scommesse. Durante la ricognizione del campo, poco prima dell’inizio della gara, Carobbio chiese conferma della combine a Bertani e Gheller, conferma che gli venne data. Nei minuti finali dell‘incontro, Larrondo, altro calciatore del Siena, in vista di un suo possibile ingresso in sostituzione di un compagno, chiese a Carobbio indicazioni su come doveva muoversi in campo, vista l’esistenza della combine finalizzata al pareggio...”. Ne è derivato, pertanto, il corretto accertamento della responsabilità per violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 CGS per avere l’istante, prima della predetta gara, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della citata gara, accettando l’istante stesso di partecipare alla “combine”. L’istanza di arbitrato contesta la correttezza dell’impugnata decisione della CGF sia per difetto di motivazione (come già in sede di reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale), sia per inattendibilità della chiamata in correità dell’istante effettuata dal Sig. Gervasoni alla luce delle dichiarazioni rese dagli altri soggetti coinvolti nella “combine” della partita Novara/Siena del 1° maggio 2011. Nell’atto di costituzione la FIGC ha, innanzitutto, ricostruito le risultanze istruttorie, sottolineando la concordanza delle dichiarazioni rese dai diversi tesserati e, quindi, confutando l’affermazione della parte istante che la motivazione della decisione impugnata si fondasse unicamente sulle dichiarazioni del Sig. Gervasoni. La parte intimata si è soffermata anche sui principi generali in tema di autonomia dell’ordinamento sportivo e sul valore autoaccusatorio delle dichiarazioni rese, sia in sede penale, sia innanzi alla Procura Federale. 2. Come si è detto, con i motivi di impugnazione sviluppati anche nella discussione orale, la parte istante ha censurato la decisione della Corte di Giustizia Federale predetta, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. La ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione della Corte di Giustizia Federale d’Appello appare, invero, condivisibile. La decisione contiene, infatti, una completa ed esaustiva disamina non solo delle circostanze di fatto che sono state poste a base dell’incolpazione a carico dell’istante, ma anche dei contenuti dell’indagine svolta sia dal Procuratore Federale sia dal giudice penale. I fatti accertati hanno portato la Corte di Giustizia Federale a ritenere la sussistenza dell’illecito sussumibile nella previsione degli artt. 7, commi 1, 2, 5 e 6, CGS, consistente nel coinvolgimento dell’istante nella “combine” relativa alla gara Novara/Siena del 1° maggio 2011. Deve ritenersi, pertanto, che la Corte di Giustizia Federale abbia correttamente ricostruito il ruolo svolto dall’istante, con particolare riferimento alla circostanza che le risultanze probatorie trovavano conferma “…oltre che da quanto dichiarato dal Carobbio, il quale nell’imminenza della gara chiese conferma proprio al Bertani dell’impegno dei calciatori del Novara a mantenere l’accordo, anche dal tenore della stessa ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia che, pur escludendo la sussistenza del reato associativo (decisione che, peraltro, questa Corte non ha ritenuto di condividere appieno: cfr. decisione di cui al Com. Uff. n. 21 del 6.8.2012), ha comunque ritenuto la piena sussistenza dell’ipotesi accusatoria in ordine al fatto che il Bertani aveva accettato l’offerta di manipolare alcune partite del Novara, tra le quali quella di cui è questione (cfr. Pag. 12 e SS.).” La decisione della Corte di Giustizia Federale ha anche esaustivamente affrontato il profilo sollevato dalla parte istante a proposito di una pretesa disparità di trattamento con il Sig. Gheller, correttamente osservando, peraltro, in linea con le risultanze acquisite sia in sede penale, sia innanzi alla Procura Federale, che “…questo ultimo, non solo non prese parte all’incontro ma non aveva avuto contatti con il gruppo degli stranieri operanti nel campo delle scommesse, cosa che, di contro, il Bertani pacificamente ebbe.”; sottolineando anche come non potesse “parlarsi di un mero sfruttamento, da parte del Bertani, di un secondo accordo già intervenuto perché egli, prendendo parte alla gara, rispetta l’accordo concluso con gli stranieri.” E’ stato, pertanto, attribuito alle risultanze probatorie acquisite il valore di “quadro sufficientemente concordante” per ritenere provato il coinvolgimento dell’istante nella “combine” in questione, diretta ad alterare il risultato della partita Novara/ Siena al fine di assicurare il pareggio con un “over” (come in effetti è accaduto, con il risultato di parità per 2 a 2). La posizione specificamente individuata della partecipazione dell’istante all’accordo finalizzato all’alterazione della predetta gara deriva, perciò, da univoci e precisi riscontri e dalla convergenza di risultanze probatorie assunte anche in sedi diverse (Procura della Repubblica, in particolare le dichiarazioni del Sig. Gervasoni rese in data 12 marzo 2011; e Procura Federale, in particolare le dichiarazioni rese dal Sig. Carobbio in data 10 luglio 2012) e sostanzialmente coincidenti nel ricostruire con sufficiente fondatezza le modalità e il contenuto della partecipazione stessa. L’impianto della motivazione della decisione della Corte di Giustizia Federale appare, dunque, corretto alla luce delle risultanze procedimentali indicate e analiticamente esaminate, valutate sul piano fattuale e logico-giuridico. Con riferimento allo standard probatorio richiesto ai fini della valutazione della responsabilità di un tesserato, infatti, occorre richiamare la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale in base alla quale non occorre nè la “certezza assoluta” della commissione dell’illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel diritto penale, risultando, invero, sufficiente un grado inferiore di certezza, basata sulla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo da acquisire una ragionevole certezza sulla commissione dell’illecito stesso (per i richiami giurisprudenziali specifici, i lodi coevi Conte c. FIGC e Alessio c. FIGC in data 15 novembre 2012; lodo Caremi c. FIGC in data 4 febbraio 2013). Ritiene, quindi, il Collegio che debba ritenersi raggiunta una ragionevole certezza circa la responsabilità del Sig. Bertani e che le chiamate in correità dello stesso siano fornite dei necessari riscontri. Peraltro, anche il profilo relativo alle utenze telefoniche in uso al Sig. Carobbio (intestata al Sig. Mawgoud Abdel) e al Sig. Bertani (intestata al Sig. Gioacchino Melluso) e alla circostanza che esse abbiano agganciato, nello stesso arco temporale coincidente con la disputa della partita in questione, entrambe le celle di Corso Vercelli vicino allo stadio, prova che tali utenze erano in uso al Sig. Bertani e al Sig. Carobbio proprio quando i due si trovavano all’interno dello stadio, insieme agli altri elementi raccolti dal GIP di Cremona, confermano la fondatezza del quadro probatorio di riferimento. Le dichiarazioni rese dal Sig. Gervasoni e confermate dal Sig. Carobbio, come si è già detto, appaiano idonee a fondare una ragionevole certezza circa la partecipazione dell’istante alla “combine” nei termini univocamente delineati dalle dichiarazioni surrichiamate, non essendo sul punto necessario raggiungere la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio, come, appunto, precisato supra. In ogni caso, il Collegio Arbitrale non può non rilevare come l’istante non abbia formulato alcuna istanza istruttoria e non abbia, comunque, chiesto in questo arbitrato l’audizione nè del sig. Carobbio né del Sig. Gervasoni. 3. Costituisce orientamento ormai consolidato di questo Tribunale che l’apprezzamento richiesto al Collegio Arbitrale in merito all’entità e alla graduazione della sanzione irrogata si delinea in modo compiuto con riguardo alla non manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione, che deve essere adeguata e proporzionata alla gravità della condotta accertata e dei fatti contestati e all’entità dell’inadempimento realizzatosi (lodo Cristante c. FIGC del 30 novembre 2012; lodo Cristaudo c. FIAL del 22 maggio 2012; lodo Belmonte c. FIGC del 4 febbraio 2012; lodo Benigni, Ascoli calcio 1898 e dott. Massimo Collina c. FIGC dell’11 luglio 2011; lodo U.S.D. Noto Calcio c. FIGC e NND del 25 maggio 2011; lodo Donato Mauro c. FIGC e AIA in data 5 novembre 2010). Se sussistono elementi gravi, precisi e concordanti in merito all’effettività della condotta attribuita alla parte istante, non appare, però, proporzionata alla gravità della condotta stessa la misura della sanzione inflitta della sospensione per un periodo di anni tre e mesi sei. Dal riepilogo dei fatti di causa risulta che l’entità della sanzione inflitta non è proporzionata alla condotta tenuta in concreto dalla parte istante, quanto alla sua rilevanza e specificità. Appare, pertanto, sussistere un’apprezzabile sproporzione tra il fatto commissivo del ricorrente e la sanzione applicata che il Collegio stima equo ridurre al minimo edittale di tre anni. 4. Attesa l’accoglimento solo parziale dell’istanza, il Collegio Arbitrale ritiene equo di porre a carico del Sig. Cristian Bertani nella misura di due terzi e per un terzo a carico della FIGC le spese del procedimento e per assistenza difensiva che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento/00); e di porre a carico del Sig. Cristian Bertani nella misura di due terzi e della FIGC nella misura di un terzo, con il vincolo della solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, che liquida complessivamente in euro 6000,00 (seimila/00) e il rimborso delle spese documentate dal Collegio Arbitrale, oltre IVA e CPA come per legge. P.Q.M. Il Collegio arbitrale, all’unanimità e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così decide: a) accertata la legittimità della decisione emessa dalla Corte di Giustizia Federale e pubblicata con il C.U. n. 054/CGF in data 24 settembre 2012, in parziale accoglimento dell’istanza di arbitrato proposta in data 29 ottobre 2012 prot. n. 2948 dal Sig. Cristian Bertani, applica la sanzione della squalifica per anni tre, a decorrere dalla data della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (10 agosto 2012) e detratto il periodo già scontato; b) pone a carico della parte istante Sig. Cristian Bertani nella misura di due terzi e della parte intimata FIGC per il restante terzo le spese di lite, liquidate come in motivazione; c) fermo il vincolo della solidarietà, pone a carico della parte istante Sig. Cristian Bertani nella misura di due terzi e della parte intimata FIGC per il restante terzo il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in motivazione; d) pone a carico della parte istante il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo Sport; e) dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato all’unanimità in Roma, il giorno 22 aprile 2013, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati. F.to Gabriella Palmieri F.to Carlo Bottari F.to Massimo Zaccheo
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it