CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 aprile 2013 promosso da: Novara Calcio SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 10 aprile 2013 promosso da: Novara Calcio SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO ARBITRALE
Prof. Avv. Massimo Coccia (Presidente)
Avv. Guido Cecinelli (Arbitro)
Avv. Marcello de Luca Tamajo (Arbitro)
in data 10 aprile 2013, presso la sede del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento di arbitrato (prot. 3120 del 19 novembre 2012 - 687) promosso da: Novara Calcio S.p.A., con sede in Novara alla Viale Kennedy n. 8, in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante pro- tempore della società, Dott. Massimo De Salvo, rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Di Cintio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bergamo, alla Via T. Tasso n. 31 parte istante
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede in Roma alla Via Allegri n. 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via Panama n. 58 parte intimata
I. FATTO E PROCEDIMENTO
1. La vicenda de qua trae origine dal provvedimento n. 537/1075pf11-12/SP/blp del 25 luglio 2012, con il quale il Procuratore Federale presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito “FIGC”) deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale il club professionistico Novara Calcio S.p.A. (di seguito “Novara Calcio” o “Istante”), attualmente militante in Serie B, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (di seguito “CGS”), in ordine agli addebiti contestati ad alcuni dei suoi giocatori.
2. Con decisione del 10 agosto 2012, di cui al C.U. n. 11/CDN, la Commissione Disciplinare Nazionale infliggeva a carico del Novara Calcio la sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013.
3. Avverso la richiamata decisione l’Istante proponeva appello dinanzi alla Corte di Giustizia Federale.
4. Con decisione del 19 ottobre 2012, di cui al C.U. n. 68/CGF, la Corte di Giustizia Federale accoglieva parzialmente il gravame, riducendo la sanzione imposta al Novara Calcio alla sola penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, unitamente ad ammenda pari ad euro 20.000,00 (€ ventimila).
5. Con atto depositato presso la Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito anche “TNAS”) in data 19 novembre 2012 (prot. n. 3120), il Novara Calcio presentava al TNAS istanza di arbitrato nei confronti della FIGC, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito “Codice TNAS”).
6. L’Istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice TNAS, l’Avv. Guido Cecinelli.
7. Con memoria depositata in data 6 dicembre 2012, si costituiva la FIGC la quale concludeva per il rigetto delle domande avversarie e per la condanna del Novara Calcio alla rifusione delle spese di lite.
8. La FIGC nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), del Codice TNAS, l’Avv. Marcello de Luca Tamajo.
9. L’Avv. Guido Cecinelli e l’Avv. Marcello de Luca Tamajo accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente il Prof. Avv. Massimo Coccia, il quale accettava l’incarico.
10. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza di trattazione per l’8 febbraio 2013.
All’inizio dell’udienza il Collegio arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice TNAS. Le parti dichiaravano di aderire alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice TNAS e di accettare la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Le parti autorizzavano congiuntamente il Collegio arbitrale a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi della decisione. Autorizzavano altresì il Collegio Arbitrale, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del Codice TNAS, a prorogare il termine di pronuncia del lodo, completo delle motivazioni, fino al 15 maggio 2013. Il Collegio arbitrale fissava l’udienza di discussione dell’11 aprile 2013, che successivamente sarà anticipata al 10 aprile 2013.
11. All’udienza del 10 aprile 2013, il Collegio arbitrale invitava le parti alla discussione sul merito. Preliminarmente, il legale rappresentante pro-tempore del Novara Calcio, il Dott. Massimo De Salvo, rilasciava dichiarazioni spontanee. La difesa dell’Istante si riportava agli atti ed insisteva per l’accoglimento delle proprie domande. Lo stesso faceva la difesa della FIGC, pur prendendo atto che alcuni dei procedimenti disciplinari da cui è derivata la sanzione a carico del Novara Calcio si erano conclusi con il proscioglimento degli atleti incolpati o con la derubricazione degli addebiti. Il Collegio arbitrale si riservava trattenendo la causa in decisione e rendeva, sempre in data 10 aprile 2013, anticipatamente noto il dispositivo del lodo.
II. DIRITTO
12. Il Novara Calcio ha chiesto, in via principale, l’annullamento della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella stagione agonistica 2012/2013, nonché dell’ammenda di euro 20.000,00 (€ ventimila/00). In via subordinata, ha domandato la commutazione della penalizzazione nella sanzione della sola ammenda.
13. L’Istante, pur non mettendo in discussione l’istituto della responsabilità oggettiva nella giustizia sportiva, chiede al Collegio arbitrale l’annullamento delle sanzioni o, in subordine, un trattamento sanzionatorio più favorevole rispetto a quello che è stato applicato dalla Corte di Giustizia Federale. Quest’ultima non avrebbe tenuto in debita considerazione il fatto che il Novara Calcio ha adottato con grande tempestività e diligenza modelli di organizzazione e protocolli di gestione e comportamento idonei alla prevenzione degli illeciti sportivi dai quali discende la responsabilità oggettiva del club. Ciò emergerebbe dalla mancata applicazione alla fattispecie dell’esimente prevista dall’art. 7, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (l’ente non è responsabile se prima della commissione dell’illecito ha adottato “efficacemente un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatosi”) e comunque dall’iniquità ed eccessiva afflittività della sanzione irrogata.
14. In via preliminare, il Collegio arbitrale ritiene che la decisione impugnata abbia correttamente individuato la responsabilità oggettiva dell’Istante per le violazioni ascritte ai propri tesserati. Tale forma di responsabilità è prevista, in termini generali, dall’art. 4, comma 2, del CGS (“le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1 comma 5 [del CGS]”) e, in materia di illecito sportivo, dall’art. 7, comma 4, del CGS, che stabilisce quanto segue: “se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell'art. 4, comma 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g) [penalizzazione di uno o più punti in classifica], h) [retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria], i) [esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore], l) [non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale], m) [non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni] dell’art. 18, comma 1 [del CGS]”. Pertanto, in caso di illecito sportivo, la sanzione più lieve prevista è la penalizzazione di un punto in classifica.
15. Contrariamente a quanto affermato dal Novara Calcio, il Collegio arbitrale ritiene che l’adozione dei richiamati protocolli di comportamento, pur rilevante, come si vedrà in seguito, ai fini della graduazione della sanzione da irrogare, non costituisca nella fattispecie un’esimente.
16. La ratio dell’istituto della responsabilità oggettiva risiede nella necessità di tutelare al massimo grado il fine primario perseguito dall’organizzazione sportiva, vale a dire la regolarità delle gare, addossando anche sulle società le conseguenze disciplinari delle infrazioni realizzate dai propri tesserati (cfr. lodo Atalanta Bergamasca c. FIGC, 26 marzo 2012). Dunque, in ragione della mera sussistenza del vincolo del tesseramento, la responsabilità della società calcistica deriva automaticamente e oggettivamente da quella personale dell’autore materiale dell’infrazione e non può in alcun modo essere esclusa, bensì solamente misurata e graduata. In tal senso si sono ripetutamente espressi i Collegi arbitrali di questo Tribunale, secondo i quali il rapporto di tesseramento “non consent[e]” alla società “di eludere la configurabilità, nei suoi confronti, di una responsabilità di tipo oggettivo” (v. lodo Ascoli Calcio 1898 S.p.A. c. FIGC, 6 dicembre 2011, p. 11; in senso conforme, ex multis, v. lodo U.C. Albinoleffe S.r.l. c. FIGC, 21 febbraio 2013, e lodo Benevento Calcio S.p.A. c. FIGC, 20 gennaio 2012)”.
17. Nell’ordinamento della FIGC, le uniche esimenti previste per le società oggettivamente responsabili sono quelle di cui all’art. 13 del CGS, le quali, peraltro, operano esclusivamente allorquando gli autori materiali dell’illecito presupposto siano i sostenitori della società e la violazione ricada nel campo di applicazione degli artt. 11 (responsabilità per comportamenti discriminatori) e 12 (prevenzione di fatti violenti) del CGS. Perché operi l’esimente è necessario che ricorrano almeno tre delle circostanze elencate nel richiamato art. 13 del CGS, tra le quali figura l’adozione di modelli di organizzazione. Tenendo a mente la ratio dell’istituto della responsabilità oggettiva, dalla formulazione dell’art. 13 del CGS si desume a contrario che in tutti gli altri campi della responsabilità oggettiva federale, ivi compreso quello degli illeciti sportivi, il club non possa essere esentato grazie all’adozione di misure di prevenzione.
18. A maggior ragione non possono essere attinte al di fuori dell’ordinamento sportivo altre fattispecie esimenti, ivi compresa quella prevista dall’art. 7, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 cui fa riferimento l’Istante. È nota la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, secondo la quale non si può “delineare la responsabilità oggettiva secondo parametri propri di istituti estranei all’ordinamento sportivo” che porterebbero a “trascurare completamente, da un lato, l’assoluta tipicità e singolarità della fattispecie ex art. 4, comma 2 del C.G.S., e, dall’altro, la non meno acclarata ed inattaccabile autonomia dell’ordinamento sportivo medesimo” (v. già citato lodo Ascoli Calcio 1898 S.p.A. c. FIGC, 6 dicembre 2011, p. 12). In tali termini, l’art. 7, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 non può fungere da scriminante nella fattispecie, in quanto la sua applicazione andrebbe a delineare, in senso negativo, la responsabilità oggettiva del club secondo parametri che, oltre ad essere del tutto estranei rispetto a quelli dell’ordinamento sportivo, ne stravolgerebbero la ratio.
19. Oltretutto, l’art. 7, comma 2, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 mal si presta a fungere da scriminante nella fattispecie. Il microsistema punitivo delineato dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 presenta connotati marcatamente penalistici e richiede, per poter ascrivere all’ente la responsabilità amministrativa dipendente da reato, la “colpevolezza” dell’ente medesimo, “intesa (in senso normativo) come rimproverabilità” (v. Relazione Ministeriale al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231). L’ente viene punito in quanto colpevole di uno o più tra i reati-matrice previsti dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (tra i quali non figura la frode sportiva) commessi nell’“interesse o a …vantaggio dell’ente” medesimo (v. art. 5 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e persino nell’ipotesi in cui “l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile” (v. art. 8 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231). I modelli di organizzazione, specificamente calibrati sul rischio degli illeciti presupposti, rappresentano scriminanti sui generis che escludono proprio tale “rimproverabilità”.
20. Allo stato della normativa della FIGC, l’attuazione di protocolli di comportamento risulta dunque irrilevante ai fini della configurabilità della responsabilità oggettiva per infrazioni disciplinari dei propri tesserati; e ciò non solo in virtù del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, ma anche in quanto questa forma di responsabilità, come ripetutamente affermato dai Collegi arbitrali di questo Tribunale, prescinde dalla colpevolezza della società ed opera persino nell’ipotesi in cui dall’infrazione del tesserato discenda uno svantaggio in capo alla società medesima (v. già citato lodo Benevento Calcio S.p.A. c. FIGC, 20 gennaio 2012).
Pertanto, allo stato, nel sistema della responsabilità oggettiva calcistica la mancanza di colpevolezza non incide sull’an, bensì eventualmente sulla sola determinazione del quantum della sanzione da irrogare alla società coinvolta.
21. Inoltre, il Collegio arbitrale, pur lodando l’apprezzabile attività di prevenzione posta in essere dall’Istante, ritiene che i protocolli di comportamento adottati prima della commissione degli illeciti sportivi presupposti non siano stati calibrati specificamente su questi ultimi; e ciò a differenza del modello “antifrode”, che tuttavia è stato attuato dal Novara Calcio soltanto ex post. Tale modello “antifrode” adottato dall’Istante successivamente ai procedimenti disciplinari che hanno visto coinvolti i suoi tesserati, non fungerebbe peraltro da scriminante neppure in base al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Invero, anche quando l’ente elimina ex post “le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”, la sua responsabilità non viene meno, restando “ferma l’applicazione delle sanzioni pecuniarie” irrogate (v. art. 17 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231).
22. Si rileva poi che nemmeno il legislatore federale tratta i protocolli di comportamento alla stregua di un’esimente tout court. Ai sensi del richiamato art. 13 del CGS (che, comunque, non può essere applicato analogicamente al caso di specie), il fatto che la società abbia “adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatosi” (v. art. 13, comma 1, lett. a), CGS) non rappresenta di per sé un’esimente, ma una circostanza che può escludere la responsabilità della società solo se opera congiuntamente ad almeno altre due tra le circostanze previste dalle lettere da b) ad e) dell’art. 13 CGS. In mancanza, l’attuazione di protocolli di prevenzione, di per sé, costituisce una mera attenuante e non già un’esimente.
23. Da ultimo, non appare particolarmente conferente alla vicenda in esame un precedente evocato dall’Istante a sostegno della tesi secondo cui andrebbe applicata alla fattispecie, in via analogica, la più volte richiamata scriminante (v. lodo della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, Juventus S.p.A. c. FIGC, 27 ottobre 2006). Tale precedente, invero, oltre a risultare dotato di una specificità e singolarità tali da impedirne un utile impiego in questa causa, non conforta appieno neppure le argomentazioni del Novara Calcio. Nel lodo da ultimo richiamato non viene infatti stabilito che “l’adozione di un codice etico e, soprattutto, di un modello organizzativo idoneo a prevenire illeciti sportivi”, unitamente alle altre attività riparatorie ivi menzionate, mandi esente il club, ma solamente che ciò “vada apprezzato sul piano del trattamento sanzionatorio” (v. pag. 5 dell’ultimo lodo citato).
24. Alla luce di quanto precede, il Collegio arbitrale ritiene che la domanda spiegata in via principale dal Novara Calcio, relativamente all’annullamento integrale della penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione agonistica 2012/2013, non possa essere accolta.
25. La messa in atto dei noti modelli di organizzazione e gestione non può neppure comportare la commutazione della penalizzazione nella sanzione della sola ammenda, in quanto la sanzione da ultimo richiamata non figura nell’elenco di cui alle lettere da g) a m) del richiamato art. 18, comma 1, CGS, delle sanzioni da applicare nell’ipotesi in cui sia accertata la responsabilità oggettiva del club. La sanzione a carico del Novara Calcio non può, quindi, discostarsi da quella della penalizzazione in classifica, come correttamente individuato dai Giudici endofederali.
26. Alla luce delle superiori considerazioni, l’unica questione che rimane da risolvere in questo arbitrato attiene dunque alla congruità e alla proporzionalità della sanzione della penalizzazione in classifica da infliggere all’Istante. È noto il consolidato orientamento dei Collegi arbitrali di questo Tribunale, secondo cui il potere discrezionale di determinazione della sanzione proprio degli organi di giustizia delle federazioni sportive può essere oggetto di sindacato nell’ambito di un arbitrato del TNAS limitatamente alla “manifesta sproporzione della sanzione rispetto alla violazione” (v. lodo Volpi e altri c. FIGC, 11 novembre 2009). È parimenti noto il principio secondo il quale le conseguenze della responsabilità oggettiva “debbano essere tratte non in maniera acritica e meccanica, bensì all’insegna di criteri di equità e gradualità, tali da evitare risultati abnormi e non conformi a giustizia” (v. già citato lodo Benevento Calcio S.p.A. c. FIGC, 20 gennaio 2012, p. 9).
27. Ciò posto, il Collegio arbitrale ritiene che la domanda dell’Istante vada parzialmente accolta in quanto, alla luce dell’esito di alcuni dei procedimenti disciplinari su cui si basa la responsabilità oggettiva del Novara Calcio, la sanzione irrogata dalla Corte di Giustizia Federale risulta essere manifestamente sproporzionata ed eccessivamente afflittiva rispetto alle violazioni definitivamente accertate.
28. A tale riguardo, è la stessa difesa della FIGC a prendere “atto che alcuni dei procedimenti disciplinari da cui è derivata la sanzione a carico del Novara Calcio si sono conclusi con il proscioglimento degli atleti incolpati o con la derubricazione degli addebiti” (v. verbale della 2^ udienza del presente procedimento, p. 2). Invero, la Corte di Giustizia Federale ha statuito sulla responsabilità oggettiva del Novara Calcio quando i procedimenti disciplinari individuali relativi ai suoi tesserati erano ancora in attesa di definizione da parte di questo Tribunale. Alla data di stesura della motivazione, peraltro, tutti i predetti procedimenti disciplinari risultano definiti.
29. Si allude innanzitutto al procedimento TNAS (prot. n. 2397 del 17 settembre 2012 - 654) promosso dal calciatore Mavillo Gheller e avente ad oggetto il provvedimento della Corte di Giustizia Federale (C.U. 029/CGF del 22 agosto 2012) con il quale è stato respinto il ricorso contro la sanzione della squalifica di 6 mesi, inflitta ai sensi dell’art. 7, comma 7, C.G.S., in relazione agli eventi di rilevanza disciplinare emersi in relazione all’incontro Novara-Siena del 1° maggio 2011 (C.U. n. 11/CND del 10 agosto 2012). Nelle more del presente arbitrato, con lodo del 22 ottobre 2012, il TNAS ha prosciolto il calciatore incolpato.
30. Si allude inoltre al procedimento arbitrale (prot. n. 2855 del 20 ottobre 2012 - 677) promosso dal calciatore Davide Drascek e avente ad oggetto il provvedimento della Corte di Giustizia Federale (C.U. 054/CGF del 24 Settembre 2012) che aveva respinto il ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 anni e 6 mesi inflitta ai sensi dell’art. 7, comma 1, 2, 5 e 6 del C.G.S. dalla Commissione Disciplinare Nazionale con decisione di cui al C.U. n. 11 / CND del 10 agosto 2012, in relazione sempre alla partita di calcio Novara-Siena del 1° maggio 2011. Nelle more del presente arbitrato, con lodo dell’11 marzo 2013, il TNAS ha derubricato l’addebito alla violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 19, comma 1, del C.G.S.
31. Da ultimo, è stato definito il procedimento arbitrale (prot. n. 2948 del 29 ottobre 2012-679) promosso dal calciatore Cristian Bertani e avente ad oggetto il provvedimento di conferma da parte della Corte di Giustizia Federale della decisione assunta in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale con cui è stata irrogata al calciatore la sanzione della squalifica per anni 3 e mesi 6 a seguito del deferimento del Procuratore Federale per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento alla gara Novara-Siena del 1° maggio 2011 (rif. C.U. n. 29/CGF del 22 agosto 2012 e C.U. n. 54/CGF del 24 settembre 2012). Nelle more del presente arbitrato, con lodo del 22 aprile 2013, il TNAS ha confermato la responsabilità del giocatore per l’illecito sportivo addebitatogli, pur riducendo la relativa sanzione alla squalifica per 3 anni.
32. Risulta pertanto accertata in via definitiva la responsabilità oggettiva del Novara Calcio per l’illecito sportivo commesso dal calciatore Cristian Bertani, all’epoca dei fatti tesserato dell’Istante, sussumibile nella previsione dell’art. 7, commi 1, 2, 5 e 6, CGS.
33. In conclusione, alla luce dell’esito dei predetti procedimenti disciplinari sui quali si basa la responsabilità oggettiva dell’Istante, e in particolare alla luce della definitiva assoluzione del calciatore Gheller, si reputa congrua una sanzione nei confronti del Novara Calcio pari al minimo edittale per i casi di illecito sportivo, vale a dire un punto di penalizzazione in classifica nella corrente stagione 2012/2013, annullando l’ammenda di euro 20.000 (€ ventimila/00).
34. La parziale soccombenza di entrambe le parti, e il fatto che il Collegio reputi assolutamente condivisibile – in relazione al momento temporale in cui è stata adottata – la decisione della Corte di Giustizia Federale qui impugnata, induce il Collegio arbitrale a ritenere che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite e per attribuire a ciascuna parte la metà degli onorari del Collegio arbitrale, liquidati come in dispositivo, e la quota di propria spettanza dei diritti amministrativi del TNAS.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda presentata dal Novara Calcio SpA, con istanza di arbitrato del 19 novembre 2012, infligge alla società ricorrente la sanzione di un (1) punto di penalizzazione in classifica;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio;
3. pone a carico delle parti nella misura del 50% il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati nella misura di € 6.000 (seimila) oltre accessori di legge, con vincolo di solidarietà;
4. pone a carico delle parti nella misura del 50% il pagamento dei diritti amministrativi;
5. dichiara incassati dal TNAS i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato all’unanimità in conferenza personale in data 10 aprile 2013 e sottoscritto in tre originali nella data e nel luogo indicate.
F.to Massimo Coccia
F.to Guido Cecinelli
F.to Marcello de Luca Tamajo