CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 aprile 2013 promosso da: Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi / Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 18 aprile 2013 promosso da: Sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi / Federazione Italiana Giuoco Calcio I L C O L L E G I O A R B I T R A L E Prof. Avv. Massimo Zaccheo Presidente Prof. Avv. Ferruccio Auletta Arbitro Cons. Dott. Ermanno Granelli Arbitro nominato ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport riunito in conferenza telematica in data 18 aprile 2013 ha deliberato all’unanimità il seguente LODO ARBITRALE nel procedimento di arbitrato n. 2068/2012 promosso (con istanza prot. n. 2664 del 20.09.2012) da: Patrizia Bernardi Patrizi, nata a Roma il 1 maggio 1966 e ivi residente in Roma, Largo Olgiata 15, Isola 47/E Sud, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone di Napoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, in Napoli, Centro Direzionale – Isola A/7, giusta delega rilasciata in calce alla istanza di arbitrato ricorrente contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri n. 14, in persona del dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Panama 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione del 3 settembre 2012 resistente * * * * * * * * * LETTI gli atti del procedimento; VISTA, in particolare, la comunicazione del 18 aprile 2013, con la quale la parte ricorrente, per il tramite dei difensori (dotati del corrispondente potere ex art. 816 bis, 1° comma, c.p.c.), ha dichiarato, nell’imminenza dell’udienza fissata per il 23 aprile 2013, di rinunciare alla procedura di arbitrato; DISPOSTA la comunicazione alla parte resistente della superiore “rinuncia agli atti”; DATO ATTO che con nota in data 18 aprile 2013 la parte resistente ha preso atto della rinuncia e ha comunicato di non opporsi alla stessa, “ferma ed impregiudicata la regolazione delle spese di funzionamento del Collegio e di lite a carico della parte istante”; RITENUTO di potersi pronunciare l’estinzione del giudizio ex art. 306, 1° comma, c.p.c.; CONSIDERATA la necessità di procedere alla regolazione dei costi dell’arbitrato; CONSIDERATO che la parte “rinunciante”, a norma del principio testualmente espresso dall’art. 306 c.p.c., “deve rimborsare le spese alle altre parti”, ivi inclusi i diritti e le spese dovute agli arbitri e al C.O.N.I.; STANTE la opportunità di procedere alla liquidazione dei diritti degli arbitri in misura pari alla metà di quanto altrimenti spettante, ciò in ragione dell’opera prestata, e così complessivamente nell’ammontare di EUR 1.000, oltre accessori, ed al rimborso delle spese sostenute. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: 1. dichiara estinto il procedimento arbitrale avviato dalla sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi avverso la F.I.G.C. con istanza datata 20 settembre 2012; 2. condanna la sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi al pagamento delle spese di lite in favore della F.I.G.C., nella misura complessiva di EUR 500, oltre accessori, e al rimborso in favore della F.I.G.C. dei diritti amministrativi versati al C.O.N.I.; 3. condanna la sig.ra Patrizia Bernardi Patrizi al pagamento degli onorari degli arbitri e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella misura che sarà comunicata separatamente dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; 4. liquida complessivamente gli onorari degli arbitri in EUR 1.000, oltre accessori; 5. dichiara entrambe le parti tenute, con vincolo di solidarietà e salvo rivalsa tra loro, al pagamento degli onorari e delle spese degli arbitri; 6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti; 7. manda alla Segreteria di comunicare alle parti il presente lodo. Così deciso in data 18 aprile 2013, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata. F.to Massimo Zaccheo F.to Ferruccio Auletta F.to Ermanno Granelli
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