F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.153/CGF del 24 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 08 Maggio 2013 e su www.figc.it 10) RICORSO DEL SIG. MEOZZI GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMA 1, E 19, COMMI 3 E 5, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (NOTA N. 2193/1120 PF11-12SP/BLP DEL 18.10.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 28.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.153/CGF del 24 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 08 Maggio 2013 e su www.figc.it 10) RICORSO DEL SIG. MEOZZI GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, COMMA 1, E 19, COMMI 3 E 5, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (NOTA N. 2193/1120 PF11-12SP/BLP DEL 18.10.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 28.11.2012) Con atto del 18.10.2012 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: (i) il sig. Riccardo Anedda, calciatore tesserato con la società Cagliari Calcio per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma, C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori e dell’art. 28 N.O.I.F., per essersi qualificato calciatore “professionista” al momento del conferimento del mandato all’agente di calciatori Giulio Meozzi, quando in realtà rivestiva lo status di clciatore “giovane di serie”; (ii) il medesimo sig. Giulio Meozzi, agente di calciatori, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., in relazione agli art. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del Regolamento Agenti Calciatori, per aver accettato l’incarico conferito al calciatore Riccardo Anedda, senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore; (iii) la società Cagliari Calcio S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S., per la condotta ascritta al proprio tesserato . Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 43/CDN del 28.11.2012, l’adita Commissione Disciplinare, reputando sussistenti le violazioni disciplinari contestate ai soggetti deferiti, ha inflitto al calciatore Anedda la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara; all’agente di calciatori Meozzi la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2; alla società Cagliari Calcio S.p.A. la sanzione dell’ammenda per € 4.000,00. Avverso tale provvedimento sanzionatorio ha proposto tempestivo gravame il solo Meozzi, chiedendone l’annullamento relativamente alla sanzione inflittagli, ovvero, in via graduata, la riduzione delle sanzione medesima. Il gravame viene posto in decisione all’odierna seduta, presente il difensore del reclamante ed il rappresentante della Procura Federale, che controdeduce e conclude per la reiezione del gravame. Il proposto ricorso è meritvole di accoglimento. Reputa questa Sezione della Corte di Giustizia Federale, infatti, che non vi sia ragione per discostarsi dalla propria recente decisione, assunta in fattispecie del tutto analoga a quella per cui è giudizio (decisione Torchia - Formato, pubblicata in Com. Uff. n. 127/CGF del 2.1.2013), nella quale è stato affermato che il silenzio del Regolamento Agenti Calciatori sulla disciplina da applicare ai “giovani di serie” maggiorenni non può comportare la tanto accentuata disparità di trattamento, rispetto ai loro pari status minorenni, pretesa dalla Procura Federale. Alla luce di ciò, non può non reputarsi che l’art. 23 Regolamento Agenti Calciatori abbia introdotto una disciplina specifica per i soli “giovani di serie” minorenni, in ragione della particolare attenzione da riservarsi all’attività contrattuale degli stessi, considerando viceversa quelli maggiorenni, al momento della conclusione del loro primo contratto professionistico, per ciò stesso, già “professionisti”, attribuendo così efficacia assorbente alla qualifica oggettiva che essi andranno ad assumere mediante la conclusione del contratto. In pratica, è la natura del contratto da concludere che qualifica il soggetto che lo sottoscrive, con la conseguenza che il calciatore che non possiede ancora la qualifica di professionista acquista la medesima, ai fini che qui rilevano, proprio in ragione della conclusione del suo primo primo contratto professionistico, al momento della sua sottoscrizione. Diversamente opinando, peraltro, come ampiamente motivato dal precedente conforme richiamato, al quale si rinvia, il Regolamento Agenti Calciatori della F.I.G.C. si porrebbe in insanabile contrasto con il Regolamento FIFA, che nelle sue premesse stabilisce che ogni Federazione nazionale ha l’obbligo di redigere un proprio regolamento sull’attività degli agenti di calciatori, che dovrà contenere i principi espressi nel Regolamento FIFA medesimo, il quale, peraltro, non pone alcun divieto, né alcun limite, alla rappresentanza ed assistenza da parte di un agente a favore di un “giovane di serie”, sia esso minorenne o maggiorenne, al contrario riconoscendo ad ogni calciatore, senza alcuna discriminazione, il diritto di essere assistito da un agente nella stipula di qualsiasi contratto professionistico. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Meozzi Giulio annullando la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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