F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.153/CGF del 24 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 08 Maggio 2013 e su www.figc.it 20) RICORSO DEL SIG. SGROI FABRIZIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO CALC. SGROI GIANMARCO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING VILLAGE TOMMASO NATALE (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 19.11.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n.153/CGF del 24 Gennaio 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 08 Maggio 2013 e su www.figc.it 20) RICORSO DEL SIG. SGROI FABRIZIO AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL FIGLIO CALC. SGROI GIANMARCO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SPORTING VILLAGE TOMMASO NATALE (Decisione della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 13/D del 19.11.2012) Con reclamo in data 18.12.2012, il sig. Fabrizio Sgroi, padre del minore Gianmarco ed affidatario del medesimo in regime di condivisione con la moglie, sig.ra Giuseppa Taormina, dalla quale il reclamante è separato consensualmente, ha impugnato e chiesto l’annullamento della decisione della Commissione Tesseramenti di cui al Com. Uff. n. 8 del 19.11.2012 di rigetto del reclamo coltivato dal sig. Sgroi avverso e per l’annullamento del tesseramento del figliolo con la ASD Sporting Village Tommaso Natale per la Stagione Sportiva 2012/2013. Adduce in buona sostanza il reclamante che la decisione della Commissione Tesseramenti sarebbe errata, stante il chiaro disposto dell’art. 39 N.O.I.F. che obbligatoriamente richiederebbe la sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte di entrambi gli esercenti la potestà sui calciatori minorenni, e comunque contraddittoria, posto che attribuisce rilevanza al comportamento acquiescente dell’odierno reclamante con riferimento ai precedenti tesseramenti del minore e laddove afferma che, nell’impedire il tesseramento con il Catania Calcio, il sig. Sgroi avrebbe già esercitato la sua potestà genitoriale, come se quest’ultima fosse suscettibile di un solo atto d’esercizio. Nel merito, il motivo della contrarietà del reclamante al tesseramento del figlio minore presso la A.S.D. Sporting Village Tommaso Natale sarebbe da individuarsi non nell’inadeguatezza della struttura dello Sporting Village, che il sig. Sgroi riconosce esplicitamente essere anzi ben organizzata, ma, se ben si intende, nella carenza di risorse professionali che possano essere di supporto al minore adolescente, sotto il profilo non prettamente sportivo ma più latamente educativo. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. La difesa del sig. Sgroi dichiara di essere a conoscenza dell’indirizzo di questa Corte che ha statuito la legittimità dell’atto tesseramento sottoscritto anche solo da uno dei genitori esercenti la potestà. A tale indirizzo, consolidatosi a seguito della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale nella riunione del 21.7.2009 e di cui al Com. Uff. n. 10/CGF (con motivazioni pubblicate nel Com. Uff. n. 48/CGF), la Corte ritiene pertanto sufficiente richiamarsi, rilevando qui che, anche nel caso di specie ed in presenza di un affido condiviso del minore, non si ravvisano, neppure sulla scorta delle sintetiche deduzioni di ordine generale del reclamante, ragioni meritevoli di giuridica considerazione per discostarsene. Conseguentemente, non sussistendo la contestata violazione dell’art. 39 N.O.I.F. per le ragioni esposte nella decisione di questa Corte sopra indicata (e successive, v. ad es. Com. Uff. n. 175/CGF recante motivazioni della decisione di cui al Com. Uff. n. 31/CGF – riunione del 5.10.2009), né la contraddittorietà delle motivazioni della decisione impugnata della Commissione Tesseramenti, di taluni profili delle quali, avulsi dal complessivo contesto del ragionamento logico giuridico, il reclamante infondatamente si duole, il tesseramento del minore Gianmarco Sgroi per la A.S.D. Sporting Village Tommaso Natale per la Stagione Sportiva 2012/2013 deve ritenersi valido ed efficace. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Sgroi Fabrizio. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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