COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 9/5/2013 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITELLA ROVETO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA DI € 500,00) IN RELAZIONE ALLA GARA CIVITELLA ROVETO – ALBA ADRIATICA, DISPUTATA 28.04.13, PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N°61 del 2.5.2013 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°62 del 9/5/2013
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CIVITELLA ROVETO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO (AMMENDA DI € 500,00) IN RELAZIONE ALLA GARA CIVITELLA ROVETO – ALBA ADRIATICA, DISPUTATA 28.04.13, PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N°61 del 2.5.2013 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto la società A.S.D. Civitella Roveto ha impugnato e chiesto la revoca del provvedimento in epigrafe, adottato dal Giudice Sportivo: “Perché propri sostenitori facevano esplodere alcune bombe carta durante e a fine gara. Rapporto A. e C. di C. (Art. 12 C.G.S.)”.
Ha dedotto l’appellante l’insussistenza dei fatti contestati, allegando anche attestazione dei Carabinieri della Stazione di Civitella Roveto, dalla quale si evincerebbe che i petardi sono stati esplosi al di fuori del campo sportivo.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Premesso che la documentazione allegata dall’appellante non può trovare ingresso in questa sede, in quanto non costituente “atto ufficiale”, di cui la Commissione possa tener conto, va rilevato che la sanzione inflitta a norma dell’art. 12, punto 6), ultimo comma, C.G.S., è stata applicata nella misura minima prevista da tale disposizione, con la conseguenza che la decisione del primo giudice deve essere confermata in quanto congrua ed aderente alla realtà dei fatti, come risulta dagli atti ufficiali e, in particolare, dal rapporto e dal supplemento di rapporto rimesso a questa Commissione dal Commissario di Campo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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