COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 08 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO nr.127 del Sig. TRIPODI Francesco (tesserato della SSD Kennedy) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 SGS del 24.4.2013 (squalifica per CINQUE gare effettive).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 08 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO nr.127 del Sig. TRIPODI Francesco (tesserato della SSD Kennedy) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.48 SGS del 24.4.2013 (squalifica per CINQUE gare effettive). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; RILEVA il reclamante è stato squalificato in primo grado per aver tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro e per aver tentato di aggredirlo spintonandolo lievemente dopo la notifica del provvedimento di espulsione. Tripodi nega che il comportamento contestato sia riconducibile ad un intento aggressivo ma alla volontà di evitare il provvedimento di espulsione. La tesi del reclamante non può essere accolta, appare tuttavia conforme a giustizia ridurre la sanzione a quattro giornate di squalifica. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione inflitta al calciatore TRIPODI Francesco a QUATTRO giornate di squalifica e dispone restituirsi la tassa.
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