COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 08 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.130 della Società A.S.D.BARCOLLANDO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.65 del 24.4.2013 (inibizione del dirigente ESPOSITO Pietro fino al 30 aprile 2016, obbligo di risarcimento delle spese sostenuti dal’arbitro per i danni subiti, se richieste e documentate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 152 DEL 08 MAGGIO 2013 DELIBERA DELLA COMMISIONE DISCIPLINARE RECLAMO n.130 della Società A.S.D.BARCOLLANDO CALCIO A 5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.65 del 24.4.2013 (inibizione del dirigente ESPOSITO Pietro fino al 30 aprile 2016, obbligo di risarcimento delle spese sostenuti dal’arbitro per i danni subiti, se richieste e documentate). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la condotta del Presidente dell’A.S.D. Barcollando, Pietro Esposito, reo di aver seguito l’autovettura dell’arbitro dopo la disputa della gara Polisportiva Icaro – Lamezia Soccer del 13.4.2013 e - accostatosi alla stessa - aver prima tentato di aprire lo sportello e, quindi, non riuscendovi mandato in frantumi il vetro con calci e pugni. E per aver afferrato per il collo il direttore di gara stringendo con forza, strattonandolo per il capelli e colpitolo con un violento pugno al viso. La reclamante allega le immagini di un istituto di vigilanza che proverebbero che l’Esposito al momento in cui l’arbitro ha denunciato l’aggressione si trovava all’interno del bar di proprietà del figlio. L’esigenza di approfondire l’indagine istruttoria, con riferimento alle citate prove prodotte, ma anche in relazione alle affermazioni contenute nel reclamo, impone la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Per tale ragione sospende il giudizio e rimette gli atti alla Procura Federale. P.Q.M. sospende il giudizio e trasmette gli atti alla Procura Federale.
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