COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 09 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 119. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VICO EQUENSE CALCIO S.R.L. – GARA CALPAZIO / VICO EQUENSE CALCIO S.R.L. DEL 17.03.2013 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 106 del 09 Maggio 2013
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
119. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VICO EQUENSE CALCIO S.R.L. – GARA CALPAZIO /
VICO EQUENSE CALCIO S.R.L. DEL 17.03.2013 – ECCELLENZA
La C.D.T, visti gli atti ufficiali; ascoltate, nelle persone dei rispettivi assistenti legali, le società, che
avevano presentato regolare richiesta di audizione; preso atto che la riunione di questa C.D.T., già
convocata, in ragione dell’urgenza, per giovedì 2 maggio scorso, è stata, nel rispetto del diritto, delle
parti in contenzioso, alla parità di condizioni, rinviata a lunedì 6 maggio, su formale richiesta della
società Vico Equense, che non aveva ancora ricevuto le controdeduzioni della società controparte,
Calpazio; letto il reclamo, rileva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R.
Campania, n. 99 del 18.04.2013, pag. 2205, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la sanzione
sportiva della perdita della gara, a carico della società Vico Equense, avendo giudicato irregolare la
posizione, agli effetti disciplinari, del calciatore Teta Angelo, n. 16 (effettivamente utilizzato nella
gara in esame, dal 3’ del secondo tempo, in sostituzione del calciatore n. 4, Somma Angelo) della
distinta ufficiale della società Vico Equense, relativa alla gara, di cui all’epigrafe. Il Giudice Sportivo
Territoriale ha fondato la propria delibera sul presupposto giuridico-sportivo che il nominato
calciatore avesse partecipato alla gara medesima con in corso una squalifica, a suo carico, per una
giornata di gara, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 57 del 13.12.2012, pag.
1054, quando egli era ancora tesserato a favore di una società (Libertas Stabia), dello stesso girone
B del Campionato Campano di Eccellenza 2012/2013. Nella sua analisi, il Giudice Sportivo
Territoriale ha rilevato, sulla base degli atti ufficiali di gara e degli accertamenti esperiti presso
l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, che il calciatore Teta Angelo risulta regolarmente
tesserato, a favore della società Vico Equense, con decorrenza dall’8.03.2013: da data
antecedente, quindi, rispetto al giorno di disputa della gara, oggetto del reclamo in esame e, quindi,
in posizione regolare, sotto il profilo del tesseramento, anche in ragione della successiva
considerazione del medesimo G.S.T. in ordine agli aspetti del tesseramento del calciatore. Invero, il
Giudice di prime cure ha proseguito nella sua disamina, osservando che il calciatore Teta Angelo
sia stato “liberato dal vincolo di tesseramento, a mezzo lista di svincolo suppletiva, inviata dalla
società Libertas Stabia in data 14.12.2012, a mezzo raccomandata postale, che è pervenuta
all’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania in data 19.12.2012, ovvero nei termini temporali
consentiti, ai fini della validità dello svincolo medesimo”. Il G.S.T. ha, quindi, proceduto oltre,
nell’analisi, penetrando nel punto nodale della vicenda, sotto l’aspetto giuridico-sportivo e
dell’interpretazione della normativa di riferimento (invero, ad avviso di questa C.D.T., tutt’altro che
lineare e coerente). L’Organo monocratico di primo grado ha sostenuto che debba ritenersi
“inconfutabile che il calciatore medesimo non avrebbe potuto tesserarsi, a favore di altra società, se
non dal 18.12.2013, atteso che la norma di riferimento (art. 107 N.O.I.F., comma 1, 3° cpv.)
prescrive che” ‘il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché
non ricompreso nei periodi suddetti’ (nel caso di specie, dal 3 al 17 dicembre, secondo periodo degli
svincoli), ‘di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società’. Deve tuttavia, per altri versi, ad
avviso del G.S.T., precisarsi: “la circostanza che il calciatore non sia stato utilizzato, né inserito nella
distinta ufficiale di gara, dalla medesima società Libertas Stabia, nella gara del 16.12.2012, Calpazio
/ Libertas Stabia, non consente di considerare scontata, o eseguita, la sanzione della squalifica per
una giornata di gara, in quanto, alla data del 16.12.2012, egli non era più tesserato a favore della
medesima Libertas Stabia”. Il G.S.T. ha evidenziato, in argomento, che debba giudicarsi
“incontestabile… che, durante il periodo innanzi indicato, il calciatore svincolato non abbia legittimità
a tesserarsi, dovendo attendere il giorno successivo alla chiusura del relativo periodo di svincolo
suppletivo (nel caso in esame, il tesseramento era legittimo dal 18 dicembre 2012)” e che, di
conseguenza, “sotto il profilo del tesseramento… la posizione del calciatore in parola è da
considerare regolare”, aggiungendo tuttavia, a seguire, che “diversa è, viceversa, la disamina della
posizione del calciatore, sotto il profilo disciplinare. Egli, per il vero, era gravato dalla… squalifica
per una giornata di gara, pubblicata sul C.U. n. 57 del 13.12.2012. Orbene, essa non era stata
espiata, fino a quando (14.12.2012, data di spedizione della raccomandata postale, innanzi citata, di
spedizione del relativo svincolo) il calciatore medesimo era restato tesserato a favore della società
Libertas Stabia. Di conseguenza, il nominato calciatore, colpito da squalifica per una gara per
recidività in ammonizioni, avrebbe dovuto scontare la sanzione a suo carico in occasione della gara
del 10.03.2013 (Vico Equense / Libertas Stabia)”, succedanea alla data (8.03.2013, come innanzi
indicata) del suo tesseramento a favore della società Vico Equense, che ha configurato la prima
gara ufficiale, successiva al più volte richiamato svincolo dal tesseramento, che sussisteva a favore
proprio della società Libertas Stabia. Ebbene, nella gara del 10.03.2013, Vico Equense / Libertas
Stabia, come il G.S.T. rileva, il calciatore in questione “era inserito nella distinta di gara, con il n. 16,
ed ha anche partecipato alla gara medesima, dal 32’ del secondo tempo”, per cui, “in ragione del
principio della perpetuatio santionatoria, deve considerarsi in posizione irregolare, agli effetti
disciplinari, in ordine alla gara, di cui al reclamo in epigrafe”. Deve, ulteriormente, precisarsi che il
G.S.T. ha disposto “la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Procura federale, per quanto
specificato dalla società Vico Equense nelle proprie controdeduzioni, sia per quel che concerne la
conoscenza, da parte della società Calpazio, della data di svincolo del calciatore in parola, sia per
l’accertamento di eventuali” (il virgolettato seguente è stato estrapolato, dal G.S.T., dal testo delle
controdeduzioni della società Vico Equense) ‘ulteriori violazioni alle norme federali, anche da parte
di terzi affiliati e/o tesserati’ ”. La richiamata determinazione del G.S.T. è condivisa da questa
C.D.T., che parimenti dispone, per le stesse motivazioni, di cui alla delibera del G.S.T., la
trasmissione alla Procura Federale della documentazione e degli atti, succedanei alla decisione del
G.S.T.
Quanto al reclamo della società Vico Equense, con il quale è stata impugnata la richiamata delibera
del G.S.T. del C.R. Campania, esso è imperniato su una serie di motivazioni (finalizzate alla
dimostrazione della regolarità della partecipazione del calciatore Teta Angelo alla gara oggetto del
reclamo), che, di seguito, si riepilogano:
1) sul Comunicato Ufficiale n. 70 del C.R. Campania, del 15 gennaio u.s., alla pag. 1336, è stato
pubblicato l’elenco dei tesserati svincolati, nel secondo periodo della stagione sportiva 2012/2013,
dalla società Libertas Stabia. Tra loro, era indicato anche il nominativo del calciatore Teta Angelo,
nato il 24.6.1980, matricola F.I.G.C. n. 3.009.888, con l’indicazione del 17.12.2012, a margine della
citata pagina del Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, quale data dello svincolo. Sulla base di
tale indicazione, ossia che il calciatore fosse stato svincolato in data 17.12.2012, la società
medesima, in data 8.03.2013, aveva tesserato il calciatore Teta Angelo e lo aveva schierato in
campo, nella seconda frazione di gioco della gara del 10 marzo 2013, contro la società Libertas
Stabia, a favore della quale il Teta era stato in precedenza tesserato. Nella gara successiva, quella,
per l’appunto, oggetto del reclamo (Calpazio / Vico Equense, del 17 marzo 2013), il calciatore Teta
era stato utilizzato dalla società Vico Equense: legittimamente, ad avviso della reclamante
medesima. La società Vico Equense, invero, contesta, anche sotto il profilo letteral-giuridico,
l’espressione del G.S.T., secondo la quale il calciatore fosse stato “liberato dal vincolo di
tesseramento”, mediante la più volte segnalata “lista di svincolo suppletiva”. Ad avviso della società
Vico Equense, invero, “lo svincolo diviene efficace dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale” e
non, come ritenuto dal G.S.T., dalla data di spedizione della lista di svincolo. La reclamante, inoltre,
puntualizza che il comma 2 dell’art. 107 N.O.I.F. fa riferimento agli elenchi dei calciatori “da
svincolare”, ossia non ancora svincolati, a conferma, secondo la reclamante, della circostanza che
la decorrenza dello svincolo non debba individuarsi nella data di spedizione (o di deposito), ma, si
ribadisce, in quella indicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania (ovvero, 17 dicembre
2012), che, peraltro, la reclamante ha documentato essere stata indicata, ad esempio anche dal
C.R. Toscana – L.N.D., quale “decorrenza” dello svincolo dei calciatori nel secondo periodo
2012/2013;
2) la società Vico Equense, altresì, rimarca la circostanza che il comma 5 dell’art. 107 N.O.I.F.
preveda, testualmente, che “… avverso l’inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma
2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in Comunicato Ufficiale, gli interessati
possono ricorrere alla Commissione Tesseramenti…”. Ciò, ad avviso della reclamante, attesterebbe
ulteriormente che solo dopo la pubblicazione sul C.U. gli interessati possano ricorrere alla
Commissione Tesseramenti, avverso l’inclusione o la non inclusione nei richiamati elenchi. Da
questa considerazione, la reclamante ricava la conseguenza che nessuna rilevanza, ai fini dello
svincolo, possa essere attribuita alla data di spedizione della lista di svincolo, configurandosi quale
unico riferimento normativo la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, nel caso specifico del C.R.
Campania;
3) la reclamante Vico Equense ha puntualizzato, ancora, che il comma 6 dell’art. 107 N.O.I.F.
prevede che “le società hanno l’obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo
alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l’invio delle liste di svincolo”. La società
Vico Equense ha sottolineato, sul punto, che, se ai fini dello svincolo valesse solo la data di
spedizione della lista – e non la pubblicazione sul C.U. –, attesa la prescrizione della comunicazione
obbligatoria, di cui al citato comma 6, l’eventuale termine per proporre ricorso alla Commissione
Tesseramenti dovrebbe decorrere da tale comunicazione obbligatoria (mentre, viceversa, essa è
collegata, sempre e comunque, alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale);
4) richiamando gli art. 108 N.O.I.F. “Svincolo per accordo” e 39 N.O.I.F., il quale sancisce che “.. la
data di deposito … o di spedizione del plico … stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del
tesseramento …” la reclamante sostiene che il normatore sportivo abbia esplicitamente ed
espressamente connesso, alla data di deposito o di spedizione del plico postale, l’efficacia della
decorrenza del tesseramento, mentre in materia di svincolo non è stata espressa alcuna previsione,
né identica, né analoga. Da questa considerazione, la reclamante desume che, non avendo la
norma espressamente ed esplicitamente indicato la decorrenza, debba concludersi, ancora una
volta, che la decorrenza medesima sia da ricollegare esclusivamente alla pubblicazione sul
Comunicato Ufficiale: rectius, alla data di decorrenza, specificata sul Comunicato Ufficiale (ovvero,
17 dicembre 2012);
5) dalle enunciate considerazioni, la reclamante Vico Equense ha fatto discendere la
conseguenza, di natura disciplinare, che, considerata valida la decorrenza, quale data di svincolo,
individuata nel 17.12.2013 (indicazione sul Comunicato Ufficiale innanzi citato), il calciatore Teta
Angello abbia scontato la sanzione della squalifica a suo carico, non essendo stato né elencato
nella distinta ufficiale, né utilizzato, nelle fila della Libertas Stabia, in occasione della già citata gara
del 16.12.2013, che precede di un giorno la più volte segnalata (17.12.2012) data dello svincolo;
6) la reclamante sostiene, inoltre, che la decisione del G.S.T., innanzi richiamata, debba essere
riformata, in applicazione del principio dell’affidamento, o della buona fede. A tale proposito, la
società Vico Equense Calcio ritiene di essere stata legittimata, proprio dalla data indicata sul
Comunicato Ufficiale a valutare valida, quale data dello svincolo del calciatore in parola, quella del
17.12.2012. Di conseguenza, essa rivendica la legittimità, nonché la conformità agli aspetti
giuridico-sportivi, della propria convinzione, fondata e sostanziata sull’affidamento, relativo ad un
dato temporale pubblicato sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, che il calciatore, in quanto
ancora tesserato con la Pol. Libertas Stabia, avesse già scontato la giornata di squalifica a suo
carico, mediante la mancata disputa ed il mancato inserimento nella distinta ufficiale della gara del
16.12.2012. La reclamante, sul punto, fa riferimento ad alcune pronunce della Corte Costituzionale
e del Consiglio di Stato, nonché ad alcune sentenze della Corte di Cassazione, sul principio della
buona fede e sull’esercizio del diritto a tutela. Quanto allo specifico ambito sportivo, ad avviso della
reclamante il principio dell’affidamento trova, analogamente, precisi riscontri e riconoscimenti. A tale
proposito, la reclamante fa riferimento ad una decisione della C.A.F. (Commissione d’Appello
Federale: all’epoca, organo di ultima istanza della giustizia calcistica), della metà degli anni Ottanta:
ovvero, la pronuncia relativa ai calciatori Laudato del Calitri, fondata proprio sul principio
dell’affidamento e sulla buona fede della nominata società sportiva (anche in quella circostanza, per
una vicenda di tesseramento). Ancora: la società Vico Equense Calcio, nel suo atto d’impugnazione,
cita un recente caso di tesseramento, in relazione al quale la Camera di Conciliazione ed Arbitrato
per lo Sport presso il CONI ha affermato e riconosciuto, anche in ambito sportivo, la validità del
principio dell’affidamento, in ordine ad una società sportiva (cfr. Lodo Como calcio / F.I.G.C. del
24.03.2006), con la conseguenza che, risultando incontestabile che la società reclamante abbia
basato, in buona fede, tutti i suoi comportamenti – sia per quanto attiene al tesseramento, sia per il
successivo impiego, in gara ufficiale, del calciatore Teta Angelo – su quanto pubblicato sul C.U. del
C.R. Campania (ovvero: data di svincolo 17.12.2012), nessuna sanzione, proprio in ragione del
principio dell’affidamento, possa, ad avviso della reclamante, essere inflitta a suo carico.
In ordine alle controdeduzioni, al reclamo della società Vico Equense Calcio, presentate dalla
società Calpazio, questa C.D.T. rileva: la controdeducente ha, sostanzialmente e coerentemente,
fondato il proprio atto sulle motivazioni ed argomentazioni, di cui al suo reclamo in primo grado di
giudizio, integrandolo con la puntuale confutazione delle tesi della reclamante. Le motivazioni, a
sostegno delle controdeduzioni della società Calpazio, vengono riepilogate, di seguito:
1) mancata espiazione, da parte del calciatore Teta Angelo, della squalifica a suo carico, per una
giornata di gara, in ragione dello svincolo, in data 14.12.2012, a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento, come previsto dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2013 del C.R.
Campania;
2) decadenza del tesseramento (quello a favore della società Libertas Stabia) del calciatore in
parola, “a partire, appunto, dal 14 dicembre 2012, con evidente impossibilità, per lo stesso, di
scontare la squalifica nella partita di campionato disputata… il 16 dicembre 2012, proprio contro la
A.S.D. Calpazio”;
3) “conseguente necessità di scontare la sanzione medesima nella prima squadra della nuova
società di appartenenza. Non avendo la Vico Equense Calcio S.r.l. a ciò provveduto, ineludibile
irregolarità della posizione” del calciatore, in relazione alla gara, di cui al reclamo in esame;
4) “palese irrilevanza, ai fini del contendere, della data del 17 dicembre 2012, presente nell’elenco
dei calciatori svincolati, pubblicato dal C.R. Campania sul C.U. n. 70 del 15 gennaio 2013,
riferendosi la stessa, com’è chiaro ed incontestabile, alla sola tesserabilità del giocatore e non già
alla sua situazione disciplinare”;
5) “del pari, non invocabilità, nel caso di specie, dei principi dell’affidamento e/o della buona fede
della società appellante”;
6) “acutezza delle motivazioni” della decisione del G.S.T., “soprattutto con riferimento alla
distinzione tra tesserabilità del calciatore e posizione disciplinare dello stesso”. Al riguardo, la
controdeducente società Calpazio, richiamando il testo della delibera del G.S.T., ha evidenziato che
“il calciatore svincolato non avesse legittimità a tesserarsi” dal 3 al 17 dicembre 2012, ovvero nel
corso del secondo periodo degli svincoli, ma anche che l’aspetto fondamentale, decisivo, a parere
della società Calpazio, si configuri nello stralcio della delibera del G.S.T., che la medesima società
ha testualmente riportato nel proprio atto: “La circostanza che il calciatore non era stato utilizzato,
né inserito nella distinta ufficiale di gara, della medesima società Libertas Stabia, nella gara del
16.12.2012, Calpazio / Libertas Stabia, non consente di considerare scontata, o eseguita, la
sanzione della squalifica per una giornata di gara, in quanto, alla data del 16.12.2012, egli non era
più tesserato a favore della medesima Libertas Stabia”;
7) “le direttive… impartite… dal Comitato Regionale Campania, con C.U. n.1 del 2 luglio 2012…
l’efficacia dello svincolo è incontrovertibilmente connessa al deposito od alla spedizione, presso il
Comitato medesimo, della lista ad hoc da parte di ciascun club”;
8) “l’art. 107 delle N.O.I.F., quando parla di calciatore o di calciatori ‘da svincolare’, non può che
riferirsi al mero passivo recepimento, ad opera del Comitato (o Lega, o Divisione), di una volontà e
di una potestà già previamente manifestate dalla Società e dalla stessa suggellate attraverso la
compilazione, la sottoscrizione e la trasmissione della Lista di svincolo”;
9) la società Calpazio prosegue nelle proprie motivazioni, sottolineando che, “qualora, per assurdo,
si giungesse ad aderire in qualche modo alle congetture di controparte… si determinerebbe una
conseguenza a dir poco abnorme ed inammissibile: la Libertas Stabia”, dopo il 14.12.2012, “avrebbe
potuto, comunque, … utilizzare l’atleta medesimo in occasione della gara del 16 dicembre 2012,
perché anteriore al termine di chiusura del periodo di svincolo suppletivo”;
10) quanto al “legittimo affidamento”, la società Calpazio ha precisato “come il Comitato Campania
non abbia traviato nessun dato oggettivo, né abbia minimamente e colpevolmente indotto in errore
la Società appellante…” (la quale) “bene avrebbe potuto e dovuto controllarne la posizione
disciplinare, prima di schierarlo in campo”;
11) per quel che riguarda, poi, la circostanza che la società Libertas Stabia, “pur avendo disputato
la gara di campionato”, contro la società Vico Equense, “il 10.03.2013, ossia proprio all’indomani del
tesseramento del calciatore Teta Angelo, mai ha ritenuto la partecipazione di tale calciatore alla
gara irregolare, atteso che nessun reclamo ha proposto”, la società Calpazio ha replicato che “la
proposizione di un reclamo… rientri nella libera disponibilità e volontà” della società”, ma non può
essere invocata per “sanare la posizione disciplinare del Teta, in ordine alla squalifica mai scontata”.
In occasione dell’audizione, in data 6 maggio 2013, presso questa C.D.T., le due società hanno
confermato le richieste, di cui, rispettivamente, al reclamo di secondo grado (società Vico Equense:
ha chiesto la riforma dell’impugnata delibera del G.S.T., con il ripristino del risultato acquisito sul
campo) ed alle controdeduzioni (società Calpazio: ha chiesto la conferma della delibera di primo
grado del Giudice Sportivo Territoriale).
Tanto premesso, questo Collegio osserva:
1) la norma di riferimento (art. 107 N.O.I.F.) presenta una chiara lacuna, già in ragione
dell’equivocità dei suoi dati letterali: il comma 1, invero, prevede che il calciatore svincolato ha
diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché “il momento” non sia ricompreso nei
periodi degli svincoli, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società. Il dettato della
norma, che, oggettivamente, si presta ad interpretazioni alternative, trova una sua razionalità, sia
pure tutt’altro che lineare (ad esempio, la norma è indiscutibilmente discriminatrice, a danno del
calciatore svincolato, rispetto al calciatore che, trasferito da una società all’altra, non deve attendere
fino ad un periodo massimo, addirittura di quindici giorni, per potersi ritesserare), nella circostanza
che il calciatore, ancorché svincolato, possa tesserarsi, “a favore di qualsiasi società”, dal 18
dicembre, il che appare confermare che non sia possibile instaurare un nuovo vincolo, nel corso del
periodo dello svincolo, proprio perché un vincolo ancora sussiste: quello precedentemente in
essere, che decade non dal 3 al 17 dicembre, ma con decorrenza, per l’appunto, dal 18 dicembre;
2) il comma 2 fa riferimento alla pubblicazione, nei Comunicati Ufficiali, al termine del periodo
previsto per gli svincoli, degli elenchi dei calciatori da svincolare: questo dato sembra indicare che lo
svincolo divenga efficace solo con la pubblicazione sul C.U.;
3) atteso, quindi, che il dato letterale non è dirimente, occorre ricorrere all’interpretazione teleologica
e sistematica. In tale ottica, occorre tener presente che se, nel periodo delle liste di svincolo, un
calciatore inserito in lista di svincolo non fosse legittimato più a giocare, fino al termine del periodo
stesso, ciò comporterebbe un elemento di grave incertezza, anche nei confronti dei terzi. Dunque, è
proprio per la finalità di garantire la certezza, che l’operatività e l’efficacia delle liste di svincolo si
hanno solo a seguito della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
5) in tal modo, oltretutto, qualsiasi società, interessata a tesserare un calciatore svincolato, viene
posta in condizione di conoscere la data dello svincolo e di ricostruire, quindi, anche la sua
posizione disciplinare;
6) a parere di questa C.D.T., non è sufficiente il mero atto negoziale dello svincolo, da parte della
società, ma occorre l’avallo degli Organi Federali, mediante la pubblicazione sul Comunicato
Ufficiale. In tale senso depone il comma 4 dell’art. 107 N.O.I.F., perché altrimenti non si
spiegherebbe la possibilità per le Leghe di chiedere alla Segreteria Federale, entro il 15 luglio di
ogni anno, di non dar corso allo svincolo dei calciatori, in caso di inadempienza. In sintesi: se per lo
svincolo bastasse il mero inoltro da parte della società, la Federazione potrebbe solo annullare lo
svincolo già effettuato, e non anche decidere di “non dar corso allo svincolo”, in tal modo
evidenziandosi, viceversa, che lo svincolo ancora non operi;
7) sempre nel medesimo senso depone il comma 6 dell’art. 107 N.O.I.F.: non a caso, l’obbligo di
comunicare al calciatore l’inserimento nelle liste di svincolo ha, come “dies a quo” la scadenza del
termine per l’invio delle liste di svincolo stesse;
8) l’art. 39, comma 3, N.O.I.F., in tema di tesseramento, prevede sì l’immediata decorrenza dal
momento dell’invio del plico postale o del deposito, ma la norma enuncia espressamente la
richiamata previsione, a differenza dall’art. 107 N.O.I.F., che non fa alcun riferimento a qualsivoglia
decorrenza dello svincolo;
9) deve evidenziarsi, altresì, che anche le altre norme (N.O.I.F.), dalle quali consegue l’immediata
produzione di effetti (art. 104, comma 2; art. 118, comma 6, ultimo capoverso), enunciano
espressamente la relativa previsione;
10) questa C.D.T., di conseguenza, giudica che, in assenza di un’espressa previsione, di diverso
significato, l’art. 107 N.O.I.F. non possa che legare l’efficacia delle liste di svincolo all’ultimo giorno
del relativo “periodo”, nonché alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, con la conseguenza che
un calciatore, ancorché per lui sia stata inoltrata la lista di svincolo già al primo giorno del periodo,
possa essere ancora utilizzato, dalla società svincolante, fino all’ultimo giorno delle liste;
11) del resto, ad indiretta conferma dell’assunto di questa C.D.T., il comma 5 dell’art. 107 N.O.I.F.
prescrive che gli interessati “possono ricorrere alla Commissione Tesseramenti” … “entro 30 giorni
dalla data della… pubblicazione in Comunicato Ufficiale”, ancora una volta collegando alla più volte
richiamata pubblicazione l’efficacia dello svincolo;
12) quanto al chiarimento, formalizzato dal C.R. Campania sul C.U. n. 1, anche della corrente
stagione sportiva, relativo ai calciatori svincolati e richiamato dalla società Calpazio nelle proprie
controdeduzioni, esso puntualizza, in modo invero lineare, esclusivamente che il calciatore
svincolato “non ha il diritto di tesserarsi… dal 3 al 17 dicembre” e che egli “deve attendere il giorno
successivo alla chiusura del periodo di svincolo suppletivo (ossia, il suo tesseramento non sarà
valido, se depositato dal 3 al 17 dicembre; sarà invece valido, se depositato dal 18 dicembre)”. Il
C.R. Campania, dunque, ha chiarito, in via esclusiva (né avrebbe potuto fare diversamente) alcuni
aspetti (in materia di tesseramento, non di esecuzione delle sanzioni), per così dire “in via di
prevenzione”, ovvero per evitare – per quanto possibile, attesa la nebulosità della normativa di
riferimento – l’insorgenza di contenziosi.
Tanto premesso, questa C.D.T., nell’auspicio, de iure condendo, che sia resa lineare, coerente e
chiara la normativa, che ha determinato la problematica materia del contendere, in questa sede
esaminata e valutata da questo Collegio, non può, de iure condito, che concludere, in relazione alla
gara di cui al reclamo in questione, che la società Vico Equense abbia legittimamente utilizzato,
nella gara de qua, il calciatore Teta Angelo. Egli, invero, come dalle motivazioni innanzi espresse,
con particolare riferimento alla decadenza del proprio tesseramento a favore della Libertas Stabia
(decadenza, la cui data s’individua nel 18 dicembre 2012), aveva scontato la giornata di squalifica, a
proprio carico, in occasione della gara del 16.12.2012, Calpazio / Libertas Stabia. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo della società Vico Equense Calcio, annullando l’impugnata delibera
del Giudice Sportivo Territoriale, in ordine alla gara Calpazio / Vico Equense del 17.03.2013,
ripristinando il risultato di 2–4 a favore del Vico Equense Calcio, acquisito sul campo.
Dispone, altresì, la trasmissione del fascicolo d’ufficio alla Procura federale, per quanto
specificato dalla società Vico Equense Calcio, sia per quel che concerne le modalità di
conoscenza, da parte della società Calpazio, della data di svincolo del calciatore in parola,
sia per l’accertamento di eventuali, “ulteriori violazioni alle norme federali, anche da parte di
terzi affiliati e/o tesserati”. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 09 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 119. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VICO EQUENSE CALCIO S.R.L. – GARA CALPAZIO / VICO EQUENSE CALCIO S.R.L. DEL 17.03.2013 – ECCELLENZA"