COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 09 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 120. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. CALITRI – GARA POL. CALITRI I CANDIDA DEL 9.03.2013 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 106 del 09 Maggio 2013 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale 120. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. CALITRI – GARA POL. CALITRI I CANDIDA DEL 9.03.2013 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, nella persona del suo assistente legale, la società, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti; letto il reclamo, rileva, preliminarmente, l’inammissibilità del reclamo in relazione alla sanzione inflitta all’allenatore, sig. Tateo Vito, ai sensi dell’art. 45, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, a norma del quale non è impugnabile la inibizione fino ad un mese. Per quanto riguarda il calciatore espulso, Scioscia Antonio, la Commissione rileva che l’arbitro ha, con precisione, riportato l’accaduto ed il comportamento non corretto tenuto dallo stesso. Lo stesso dicasi per il comportamento tenuto dal calciatore Calgano Michele. L’arbitro, inoltre, ha confermato, in sede di audizione presso questa C.D.T., di aver sottoscritto il referto di gara e le distinte allegate allo stesso. Quanto alla commisurazione delle sanzioni, inflitte dal Giudice di prime cure, la Commissione ritiene che esse siano congrue ed adeguate. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Pol. Calitri, nella parte riguardante la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore, sig. Tateo Vito; di rigettarlo nel resto; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Pol. Calitri.
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