COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44bis del 9/5/2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BEVILACQUESE Avverso inibizione al 31.12.2013 dir. GUIDETTI MAURO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 10.4.2013 gara GRANAMICA – BEVILACQUESE del 7.4.2013
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44bis del 9/5/2013
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. BEVILACQUESE
Avverso inibizione al 31.12.2013 dir. GUIDETTI MAURO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 10.4.2013
gara GRANAMICA – BEVILACQUESE del 7.4.2013
L’A.S.D. BEVILACQUESE ricorre avverso il sopraindicato provvedimento dichiarando che il dir. GUIDETTI “si è reso
conto ed ha ammesso di aver esagerato con le sue frasi offensive nei confronti del direttore di gara, e per questo si scusa, ma
asserisce anche che sono del tutto non veritiere le affermazione del direttore di gara riportate sul referto quando afferma : il sig.
Guidetti con il pugno chiuso spingeva al petto l’arbitro, facendolo indietreggiare di 1 metro circa senza arrecare danni fisici”. Chiede
una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il
dir. GUIDETTI, al termine della gara, avvicinatoglisi con un braccio alzato a pugno chiuso, gli indirizzava una frase offensiva e lo
spingeva con il pugno chiuso al petto, facendolo indietreggiare di circa 1 metro e, successivamente, lo seguiva per tutto il tragitto dalle
panchine agli spogliatoi, urlandogli frasi offensive e gravemente minacciose e gli appoggiava il pugno chiuso al petto,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 31.12.2013 del dir. GUIDETTI MAURO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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