COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 126 del 03.05.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg. Lorenzo GIORGI, Andrea GIOVANNINI e Edoardo ALESSIO, Presidente il primo e tesserati gli altri due dell’A.S.D.CAMPANELLE, nonché dell’ A.S.D. CAMPANELLE.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 126 del 03.05.2013 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico dei sigg. Lorenzo GIORGI, Andrea GIOVANNINI e Edoardo ALESSIO, Presidente il primo e tesserati gli altri due dell’A.S.D.CAMPANELLE, nonché dell’ A.S.D. CAMPANELLE. Con raccomandata dd. 28.12.2012, il Vice Procuratore Federale Avv. S. Sciacchitano, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale: i sigg. Lorenzo GIORGI (Presidente dell’A.S.D. CAMPANELLE) ed i sigg. Andrea GIOVANNINI ed Edoardo ALESSIO (tesserati con la stessa societa) per rispondere della violazione degli artt. 1 comma 1, e 5 comma 1 del C.G.S. per avere “Respresso pubblicamente, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica giudizi e rilievi lesivi dell’arbitro della gara Gaja-ASD Campanelle del 04.11.2012, nonche della reputazione di organi operanti nell’ambito della F.I.G.C. ....”; la A.S.D. CAMPANELLE per responsabilita diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2, e dell’art. 5, comma 2 del C.G.S. quale conseguenza delle violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri tesserati. Il dibattimento. Convocate le parti, alla riunione del 18.04.2013 fissata dinnanzi alla C.D.T. comparivano la Procura Federale, rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore Galeota, il sig. Lorenzo GIORGI in proprio e nella sua qualita di Presidente della ASD CAMPANELLE assistito dal dirigente Alessandro CLEMENTE, il sig. Andrea GIOVANNINI ed il sig. Edoardo ALESSIO.- All’esito della discussione (nel corso della quale il Presidente della CDT dichiarava di volersi astenere a causa di una vivace disputa con uno dei comparenti, per cui la presidenza del collegio veniva assunta dal Vice-Presidente) le parti, dopo aver illustrato le rispettive ragioni, concludevano come in appresso. Le conclusioni. Il sig. Lorenzo GIORGI, per la Societa sportiva da lui rappresentata, chiedeva di poter definire la sanzione ai sensi dell’art. 23 C.G.S. concordandola con il rappresentante della Procura Federale nella misura di € 400,00- (sanzione iniziale € 600,00 ridotta ex art. 23 CGS). Relativamente alle posizioni degli altri deferiti il Sostituto Procuratore Federale ritenendo provato l’illecito loro contestato concludeva per l'affermazione di responsabilita degli stessi in ordine alle violazioni ascritte chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - quanto a Lorenzo GIORGI inibizione per mesi 3; - quanto ad Andrea GIOVANNINI inibizione per mesi 6; - quanto ad Edoardo ALESSIO inibizione per mesi 5. Da parte loro i deferiti, dato atto di non essere interessati al patteggiamento e richiamati gli argomenti difensivi illustrati nel corso del dibattimento, concludevano per il loro proscioglimento sostenendo, in buona sostanza, che le espressioni da loro impiegate non erano affatto lesive dell’altrui reputazione e comunque non potevano integrare alcuna violazione della disposizione richiamata nel deferimento in mancanza dell’indicazione del destinatario della presunta offesa. La motivazione: Ragioni di economia ed opportunita processuale inducono la CDT a pronunciarsi con un’unica statuizione finale nei confronti di tutti i deferiti e ad esaminare innanzitutto la posizione di quelli tra loro che hanno inteso affrontare il dibattimento (la decisione rispetto ai quali potrebbe eventualmente interferire sulle sorti della richiesta di patteggiamento formulata dall’ASD CAMPANELLE i cui presupposti di ammissibilita debbono pur sempre essere valutati dal collegio giudicante ai sensi dell’art. 23 c. 2° CGS). Cio detto si rileva che il deferimento trae origine dall’attivita di indagine compiuta dalla Procura Federale a seguito della trasmissione, da parte del Presidente del Comitato Reg. F.V.G., della segnalazione a lui inoltrata dal Presidente del CRA FVG il quale, con una propria nota, aveva lamentato, allegando la relativa documentazione, l’apparizione sulla stampa e sul social network facebook di alcune dichiarazioni rese dal Presidente dell’ASD Campanelle e di altri soggetti identificabili come tesserati FIGC ritenute lesive dell’immagine, della rispettabilita e della persona dell’arbitro (il direttore cioe della gara in riferimento alla quale dette dichiarazioni erano state rilasciate) nonche di tutto il movimento arbitrale e federale. Si da il caso che in un articolo apparso sul quotidiano “Il Piccolo” del 06.11.12 dal titolo “Arbitro ferma il match per ... identificare un tifoso” il Presidente dell’ASD CAMPANELLE Lorenzo GIORGI, nel criticare severamente il comportamento dell’arbitro della gara Gaja/Campanelle disputatasi il 04.11.12 (ingiustamente conclusosi, a suo dire, con un risultato di parita raggiunto dalla squadra avversaria grazie ad un calcio di rigore altrettanto ingiustamente concesso, sempre a suo dire, allo scadere dell’incontro nel corso di un recupero, sempre secondo lui, ingiustificatamente lungo) avesse alla fine preannunciato che la propria compagine sarebbe scesa in campo, la domenica successiva, con una maglietta di “sensibilizzazione e tutela del lavoro sportivo e sociale intrapreso da tutte le società di calcio” e che sulla stessa sarebbe stata apposta la scritta “Asd Campanelle Trieste: esigiamo professionalità, rispetto e onestà”. Inoltre sulla pagina facebook dello stesso Lorenzo GIORGI, con specifico riferimento alla partita Gaja/Campanelle del 04.11.12, veniva postato un messaggio di severa critica del comportamento dell’arbitro di detta gara nel quale, come contestato dalla Procura Federale, si leggevano le seguenti frasi:” Nel primo tempo sospende la gara e invita l’allenatore del Gaja a farsi consegnare il documento d’identità di un tifoso (?!?!?!) che lo stava insultando.........la DROGA FA MALE!!!!!!......” ed ancora “...MEGLIO SAREBBE STATO RITIRARE LA SQUADRA ma ci sarebbero andati di mezzo i giocatori....... SONO STUFO DI QUESTA PRESA IN GIRO!!!!! Domenica non so se manderò in campo la squadra....”. Si da il caso ancora che sulle pagine facebook dei sigg. Andrea GIOVANNINI ed Edoardo ALESSIO (tesserati con l’ASD CAMPANELLE) venivano postati messaggi di critica nei confronti dell’arbitro con le seguenti espressioni contestate dalla Procura: sulla pagina del primo “Solo quel disonesto, ha voluto in tutte le maniere far pareggiare la squadra avversaria! In maniera palese! Ma sono sicuro che domenica le cagate del direttore di gara, non sono partite da questo! Poi, il calcio, è bello perchè VARIO! Chiudo dicendo che, nessun comportamento di spettatori e pubblico può condizionare in tale maniera e con tale cattiveria una persona, fino al punto di renderla disonesta!”; su quella del secondo “Tanta fadiga per far giogar una squadra e costruir qualcosa de bel, dopo arriva un idiota che ne rovina una vittoria strameritata, perchè solo così se pol definirla, che a direzion schifosamente de parte fa danni mostruosi” ....una vergogna”. Tanto premesso si osserva preliminarmente che nessuno dei deferiti ha contestato la paternita delle dichiarazioni che vengono loro attribuite essendosi essi limitati a sostenere che quanto dichiarato non era rivolto ad un soggetto individuato o individuabile ed inoltre non aveva alcuna valenza offensiva. Orbene quanto al primo aspetto (individuazione del destinatario delle espressioni contestate) non vi e ombra di dubbio che le dichiarazioni rese dai deferiti fossero rivolte al direttore della gara Gaja/Campanelle disputatasi il 04.11.12.- Il riferimento a quell’arbitro e palese nelle esternazioni del Presidente GIORGI (sia sul Piccolo che su facebook) ed e agevolmente ricavabile dai commenti dei sigg. GIOVANNINI ed ALESSIO in ragione del contenuto e del contesto in cui gli stessi sono stati manifestati: il post del GIOVANNINI richiama episodi specifici che possono riguardare solamente quell’incontro (l’espulsione del calciatore Mucci, il pareggio avversario, la richiesta di documenti ad uno spettatore); altrettanto e a dirsi per quello dell’Alessio nel cui post si rievoca il pareggio avversario al 98° in 8 contro 11. Nessuno dei deferiti ha peraltro fornito argomenti logici o valide spiegazioni per ritenere che le loro dichiarazioni fossero generiche e non riguardassero, come intendono far credere, la partita Gaja/Campanelle del 04.11.12 ed il suo direttore di gara. Del tutto irragionevole ed inattendibile e inoltre l’argomento difensivo utilizzato dall’ALESSIO per giustificare la propria condotta avendo egli sostenuto dinnanzi alla CDT che la frase a lui attribuita “...si riferiva alla direzione del guardalinee di parte della propria societa” (ferma restando la difficolta di comprendere come un “guardalinee di parte” possa essere scambiato per colui al quale e affidata la “direzione” di gara, vale a dire l’arbitro, resta il fatto che la scusa escogitata, anche a volerne ipoteticamente ammettere la veridicita, non sarebbe sufficiente ad escludere la responsabilita dell’interessato le cui dichiarazioni, se ritenute lesive, sarebbero state da lui rivolte nei confronti di un tesserato e dunque, pur sempre, sanzionabili in quanto indirizzate nei confronti di uno dei soggetti contemplati dall’art. 5 del CGS). Quanto al secondo aspetto (offensivita delle dichiarazioni rese dai deferiti) osserva la CDT che il legislatore federale con l’emanazione dell’art. 5 si e prefisso di comprimere le esternazioni che pongono in dubbio l’immagine dell’ordinamento sportivo. A livello sportivo le dichiarazioni lesive ricorrono tutte le volte in cui i soggetti dell’ordinamento federale esprimono pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone, societa o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, dell’UEFA o della FIFA. Nello specifico non e revocabile in dubbio che i giudizi ed i commenti espressi dai deferiti, travalicando ogni critica lecita, siano trasmodati in attacchi personali ed offensivi nei confronti dell’arbitro che aveva diretto la gara Gaja/Campanelle del 04.11.12 accusato di essere stato parziale e disonesto per aver assunto nel corso dell’incontro decisioni che avrebbero alterato il risultato (il riferimento alla disonesta dell’ufficiale di gara e implicito anche nell’intenzione manifestata dal Presidente GIORGI di far indossare alla sua squadra, la domenica successiva, una maglietta con la scritta “Asd Campanelle Trieste: esigiamo professionalità, rispetto e onestà”). Il contenuto ed il tenore delle espressioni usate sono a loro volta significative di un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del direttore di gara fatto oggetto di sprezzanti commenti inevitabilmente destinati ad investire, seppur in maniera indiretta, anche il ruolo istituzionale da lui ricoperto e con esso l’intera classe arbitrale (e chi la dirige) offuscandone l’immagine (emblematico in tal senso il fatto che il Giovannini abbia voluto rimarcare il fatto che le corbellerie dell’arbitro - per non voler usare la sua triviale terminologia - non fossero “partite da questo”). Quanto infine all’elemento della pubblicita che deve caratterizzare i giudizi o i rilievi lesivi di cui all’art. 5 CGS perche possa configurarsi l’illecito ivi previsto, si osserva che lo stesso e pacificamente insito nelle dichiarazioni rese dal sig. GIORGI al quotidiano “Il Piccolo”. Relativamente ai commenti apparsi sul social network facebook occorre invece rilevare che la giurisprudenza piu recente qualifica come pubblico tale mezzo di comunicazione equiparandolo alla stampa. Ne consegue che l’uso di espressioni aventi valenza denigratoria e lesiva della reputazione altrui veicolate tramite detto mezzo puo dar luogo, a sua volta, al reato di diffamazione aggravata di cui all’art. 595 c. 1 e 3 c.p.. Questo, secondo una recente decisione, perche facebook implica “una comunicazione con più persone alla luce del carattere pubblico dello spazio virtuale in cui si diffonde la manifestazione del pensiero del partecipante che entra il relazione con un numero potenzialmente indeterminato di partecipanti e quindi la conoscenza di più persone e la possibile sua incontrollata diffusione”. Sulla scorta di tale opinione, che la CDT ritiene di condividere, anche le dichiarazioni ed i commenti esternati dai deferiti tramite facebook devono, quindi, considerarsi espressi pubblicamente. Sul punto val la pena ricordare che a norma del 4° comma dell’art 5 del CGS “La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o la modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone”. E’ pacifico inoltre che la condotta degli incolpati integri anche la violazione dell’art. 1 c.1° CGS che impone ai tesserati l’osservanza dei principi di lealta, correttezza e probita in ogni rapporto riferibile all’attivita sportiva. Conclusivamente la CDT ritiene fondato il deferimento formulato nei confronti di Lorenzo GIORGI, Andrea GIOVANNINI ed Edoardo ALESSIO e giudica eque e proporzionate rispetto ai fatti contestati le sanzioni richieste dal Sostituto Procuratore Federale nel tipo e nella misura da lui indicate. Per quanto riguarda infine la posizione della societa ASD CAMPANELLE, tenuto conto delle argomentazioni sin qui svolte, la C.D.T. accoglie l’istanza di applicazione della pena formulata dalle parti reputando corretta la qualificazione dei fatti come dalle stesse prospettata e congrua la sanzione da esse concordata. P.Q.M. La C.D.T. – FVG così decide: - - Ritenuta la responsabilita di Lorenzo GIORGI (Presidente dell’ASD CAMPANELLE) in ordine ai fatti a lui ascritti, infligge allo stesso la inibizione a svolgere ogni attivita in seno alla FIGC per il periodo di mesi 3 (tre); - - Ritenuta la responsabilita di Andrea GIOVANNINI (tesserato con l’ASD CAMPANELLE) in ordine ai fatti a lui ascritti, infligge allo stesso la inibizione a svolgere ogni attivita in seno alla FIGC per il periodo di mesi 6 (sei); - - Ritenuta la responsabilita di Edoardo ALESSIO (tesserato con l’ASD CAMPANELLE) in ordine ai fatti a lui ascritti, infligge allo stesso la inibizione a svolgere ogni attivita in seno alla FIGC per il periodo di mesi 5 (cinque); - - Visto l’art. 23 2° c. CGS applica all’ASD CAMPANELLE la sanzione dell’ammenda di € 400,00- (quattrocento) Ai sensi dell’art. 35/4.1.C.G.S., la C.D.T. manda alla Segreteria del Comitato Regionale FVG di comunicare direttamente e singolarmente il presente provvedimento alla Procura Federale ed alle parti a norma dell’art. 38/8 C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale F.V.G. costituita dall’avv. Silvio Franceschinis (Presidente), dall’avv. Severino Lodolo e dall’avv. Luca De Pauli (componenti effettivi) e con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell’A.I.A. sig. Adriano Giordano, nel corso della riunione del 03.05.2013 ha assunto la seguente decisione:
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