COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 126 del 03.05.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.D. ARIS SAN POLO CALCIO (Campionato Giovanissimi) in merito alla squalifica a tutto il 15 maggio 2013 inflitta al calciatore COSENZA Giuseppe (in C.U. n° 42 del 24.04.2013 Del. Gorizia).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 126 del 03.05.2013 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO della A.S.D. ARIS SAN POLO CALCIO (Campionato Giovanissimi) in merito alla squalifica a tutto il 15 maggio 2013 inflitta al calciatore COSENZA Giuseppe (in C.U. n° 42 del 24.04.2013 Del. Gorizia). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 42 del 24.04.2013 della Delegazione di Gorizia, il G.S.T. infliggeva al calciatore COSENZA Giuseppe, tesserato della A.S.D. ARIS SAN POLO CALCIO, la squalifica fino al 15 maggio 2013 con la seguente motivazione: “(Art. 19 comma 1 lett. f. del C.G.S.) Per violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, che i calciatori sono tenuti ad osservare ai sensi dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., poiché il giorno seguente allo svolgimento della gara ARIS SAN POLOAZZURRA disputata il 21 aprile 2013, e da lui giocata, incontrando occasionalmente l’arbitro della gara, gli rivolgeva un’espressione gravemente irriguardosa in relazione alla gara medesima”. Con tempestivo reclamo la A.S.D. ARIS SAN POLO CALCIO impugnava tale decisione, assunta nell’ambito del campionato Giovanissimi. La CDT provvede prontamente ad annullare la decisione assunta indebitamente dal GST sulla base di una verbalizzazione altrettanto indebita del direttore di gara. Infatti, l’art. 35 CGS dispone che “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Quando l’arbitro percepisce fatti accaduti “Il giorno seguente alla gara” e li ritiene collegati essenzialmente alla gara medesima, non ha facolta di indicarli tardivamente a referto, ma eventualmente deve farne segnalazione ai propri dirigenti o direttamente alla Procura Federale. P.Q.M. La C.D.T. – FVG accogliendo il reclamo annulla la decisione impugnata. Dispone non addebitarsi la tassa relativa. Rimette gli atti alla Procura Federale per il piu da praticarsi.
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