COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 213/LND del 6/5/2013DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALEDEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. -omissis – E DELLA SOCIETA’ SSD TERRACINA CALCIO 1925 ARL
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 213/LND del 6/5/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG.
-omissis - E DELLA SOCIETA’ SSD TERRACINA CALCIO 1925 ARL
La Procura Federale con atto del 28-3-2013 ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale il
Sig. -omissis -, presidente della società SSD TERRACINA CALCIO 1925 ARL per rispondere
della violazione di cui all’articolo 1 comma 1 del CGS e dell’articolo 8 commi 9 e 15 del CGS in
relazione all’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF, ed ha altresì deferito la società Terracina per
rispondere delle violazioni ascritte al suo Presidente ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del CGS. A
sostegno del deferimento l’Organo requirente ha posto la decisione del Collegio Arbitrale della
L.N.D. del 14-4-2012, con la quale la società Terracina è stata condannata a corrispondere
all’allenatore Mauro Pernarella la somma di € 11.500,00 oltre gli interessi legali dalle singole
scadenze all’effettivo soddisfo, quale premio di tesseramento per la stagione sportiva 2010/2011,
in accoglimento del ricorso presentato dal tecnico. La società Terracina non ha adempiuto nei
termini perentori posti dalla decisione, irrevocabile non essendo soggetta ad impugnazione, e detto
comportamento integra la violazione delle norme di cui in premessa sia a carico del Presidente
della società, legale rappresentante, sia a carico della società per responsabilità diretta nel
comportamento ascritto al legale rappresentante.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava
ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi.
Faceva pervenire scritti difensivi la società Terracina con i quali ha esposto di aver pagato quanto
stabilito dal Collegio Arbitrale, con il lodo richiamato, con assegno di € 11.500,00 datato 30-6-2012
consegnato all’allenatore Pernarella che ha rilasciato ampia liberatoria il 14-7-2012. A tal fine ha
allegato alle controdeduzioni copia dell’assegno recante in calce la dichiarazione di ricevuta
sottoscritta dal Pernarella, copia di una ricevuta datata 31-5-2012 e copia della liberatoria datata
14-7-2012.
Alla riunione oltre il rappresentante della Procura Federale è presente il deferito -omissis - sia in
proprio che nella qualità di legale rappresentante della società, assistito come in atti. Il
rappresentante della Procura Federale ha insistito per l’affermazione di responsabilità dei deferiti,
ritenendo l’adempimento comunque tardivo ed ha richiesto per il -omissis - mesi sei di inibizione e
per la società Terracina 2 punti di penalizzazione ed € 6.000,00 di ammenda. Il rappresentante dei
deferiti ha invece insistito per il proscioglimento ritenendo che il termine per l’adempimento decorra
dal 3-5-2012 e che il termine sia stato rispettato in quanto l’assegno de quo, pur datato 30-6-2012
sarebbe stato consegnato antecedentemente come attesta la ricevuta in atti.
Ritiene la Commissione che i fatti ascritti ai deferiti emergano per tabulas. E’ ben vero che,
contrariamente a quanto sostenuto in sede di discussione dal rappresentante della Procura
Federale, il termine per l’adempimento decorre non già dalla data del lodo, ma dalla
comunicazione della decisione alla società che deve adempierlo. Ciò in ossequio alla lettera ed
allo spirito dell’articolo 94 ter comma 13 della NOIF. Incidentalmente va detto che è imprecisa
anche la dizione contenuta nella raccomandata di trasmissione della decisione dal Collegio
Arbitrale presso la LND alla società, in quanto il termine non può decorrere, come scritto, dalla
data della comunicazione, ma dalla effettiva ricezione da parte della società, trattandosi di termine,
come tutti quelli da cui una norma fa discendere un facere, recettizio, cioè che decorre dall’effettiva
ricezione. Diversamente opinando si accollerebbe a colui che deve adempiere l’alea del tempo
occorrente al servizio postale per il recapito della missiva o del tempo che la segreteria impiega
per inoltrarla effettivamente. Ciò detto va però osservato che la società non ha comunque
rispettato il termine che decorreva dal 3-5-2012, data di effettiva recezione della raccomandata.
Infatti l’unico documento a cui si deve far riferimento è la dichiarazione liberatoria, che è datata 14
luglio 2012, quindi ben oltre trenta giorni dal termine ultimo che scadeva il 2-6-2012. A nulla rileva
né la copia dell’assegno né una ricevuta dello stesso, in quanto documenti non univoci e non
conformi al dettato regolamentare.
Va detto però, quoad poenam, che l’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF, per un evidente difetto di
coordinamento, opera un richiamo improprio all’articolo 7 comma 6 bis del CGS, oggi non più
esistente, mentre va applicato nella fattispecie, come correttamente enunciato nell’atto di
deferimento l’articolo 8 comma 9 e 15 del CGS che prevedono una sanzione edittale minima a
carico della società di un punto in classifica e dell’ammenda e l’inibizione per il Presidente. Ritiene
la Commissione, discostandosi dalla richiesta della Procura Federale, che nel caso di specie
possa essere applicata la sanzione minima edittale prevista considerando il breve ritardo
intercorso tra il termine di scadenza e l’effettivo adempimento.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e per l’effetto di irrogare le
seguenti sanzioni disciplinari.
Sig. -omissis -o inibizione per mesi uno
Terracina Calcio penalizzazione di un punto in classifica da scontare nel campionato in corso ed €
1.000,00 di ammenda.
Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda
alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
Share the post "COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 213/LND del 6/5/2013DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALEDEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. -omissis – E DELLA SOCIETA’ SSD TERRACINA CALCIO 1925 ARL"