COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 213/LND del 6/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PERNA ROBERTO E DELLA SOCIETA’ ASD CERIARA CALCIO A CINQUE.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 213/LND del 6/5/2013
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PERNA
ROBERTO E DELLA SOCIETA’ ASD CERIARA CALCIO A CINQUE.
La Procura Federale con atto del 28-3-2013 ha deferito alla Commissione Disciplinare territoriale il
Sig. Perna Roberto, presidente della società ASD Ceriara Calcio a cinque per rispondere della
violazione di cui all’articolo 1 comma 1 del CGS e della articolo 8 commi 9 e 15 del CGS in
relazione all’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF, ed ha altresì deferito la società Ceriara Calcio a
cinque per rispondere delle violazioni ascritte al suo Presidente ai sensi dell’articolo 4 comma 1 del
CGS. A sostegno del deferimento l’Organo requirente ha posto la decisione del Collegio Arbitrale
della L.N.D. del 14-4-2012, con il quale la società Ceriara calcio a cinque è stata condannata a
corrispondere all’allenatore Francesco Napoleoni la somma di € 3.000,00 oltre gli interessi legali
dalle singole scadenze all’effettivo soddisfo, quale saldo delle spettanze per la stagione sportiva
2010/2011, in accoglimento del ricorso presentato dal tecnico. La società Ceriara calcio a cinque
non ha adempiuto nei termini perentori posti dalla decisione, irrevocabile non essendo soggetta ad
impugnazione, e detto comportamento integra la violazione delle norme di cui in premessa sia a
carico del Presidente della società, legale rappresentante, sia a carico della società per
responsabilità diretta nel comportamento ascritto al legale rappresentante.
La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava
ai deferiti termine per il deposito di scritti difensivi.
Faceva pervenire scritti difensivi il presidente Perna con i quali protestava la sua assoluta buona
fede essendo ignaro degli accordi economici intercorsi tra un suo predecessore nella carica di
presidente ed il tecnico, facendo presente di non aver saputo nulla sino all’arrivo della
raccomandata del maggio 2012, non potendo però adempiere non avendo avuto mai la firma sui
conti correnti della società oggi peraltro totalmente inattiva
Alla riunione oltre il rappresentante della Procura Federale è presente il deferito Perna. Il
rappresentante della Procura Federale ha insistito per l’affermazione di responsabilità dei deferiti,
ed ha richiesto per il Perna mesi sei di inibizione e per la società Ceriara 2 punti di penalizzazione
ed € 1.500,00 di ammenda. Il deferito ha invece insistito per il proscioglimento protestando la sua
assoluta buona fede e riportandosi al suo scritto difensivo
Ritiene la Commissione che i fatti ascritti ai deferiti emergano per tabulas. Nel termine perentorio di
trenta giorni dalla ricezione del lodo da parte della società non è stato operato alcun pagamento e
non è stato pagato nulla sino ad oggi.
Va detto però, quoad poenam, che l’articolo 94 ter comma 13 delle NOIF, per un evidente difetto di
coordinamento, opera un richiamo improprio all’articolo 7 comma 6 bis del CGS oggi non più
esistente mentre va applicato nella fattispecie, come correttamente enunciato nell’atto di
deferimento l’articolo 8 comma 9 e 15 del CGS che prevedono una sanzione edittale minima a
carico della società di un punto in classifica e dell’ammenda e l’inibizione per il Presidente. Ritiene
la Commissione, discostandosi dalla richiesta della Procura Federale, che nel caso di specie,
essendo la società inattiva, non debba essere applicata la sanzione dell’ammenda ne tantomeno
alcuna penalizzazione di punti in classifica, ma unicamente l’inibizione nella misura di mesi uno nei
confronti del PERNA, assumendo talune obiettive attenuanti esposte nella difesa del deferito.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare la sanzione
disciplinare dell’inibizione di mesi uno nei confronti del Sig. Perna Roberto
La sanzione irrogata decorre dal primo giorno successivo a quello della comunicazione. Manda
alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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