COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 213/LND del 6/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TEAM NUOVA FLORIDA 2005 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 176 DEL 14-3-2013 IN MERITO ALLA GARA BORGO MASSIMINA – TEAM NUOVA FLORIDA 2005 DEL 3-3-2013. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 213/LND del 6/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TEAM NUOVA FLORIDA 2005 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 176 DEL 14-3-2013 IN MERITO ALLA GARA BORGO MASSIMINA – TEAM NUOVA FLORIDA 2005 DEL 3-3-2013. CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Il competente Giudice Sportivo, a seguito di reclamo fatto pervenire dalla società Team Nuova Florida, ritenendo la società rinunciataria a tutti gli effetti della gara in epigrafe, irrogava alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 250,00. A sostegno della decisione il Giudice rilevava che la documentazione addotta dalla società per invocare la causa di forza maggiore, procurata dall’improvvisa avaria del pullman che trasportava la squadra da Ardea all’impianto sportivo “Paolo Valenti” in Roma località Forte Aurelio, non era esaustiva in quanto: a) mancava nel verbale della Polizia Locale di Pomezia intervenuta sul posto la menzione che oltre alla presenza di un dirigente della società e dell’autista del mezzo fossero presenti altri componenti della squadra; b) l’avaria si sarebbe verificata sulla Via del Mare civico 69 del comune di Pomezia, all’altezza della clinica S. Anna, a circa 10 chilometri dalla partenza, con tempo di percorrenza di 20’ ed a 35 chilometri dall’arrivo con tempo di percorrenza di circa 45’; c) l’avaria si sarebbe verificata alle ore 9,15, quando, compreso il tempo di attesa vi erano circa due ore dall’inizio della gara e l’intervento del meccanico alle ore 10,30 parla genericamente di un guasto all’impianto idraulico senza fornire valide giustificazioni; d) la società, malgrado il cospicuo lasso di tempo a disposizione, non si è attivata in alcun modo per ovviare all’inconveniente reperendo anche mezzi alternativi per raggiungere la località di destinazione in tempo per disputare la gara. Avverso la decisione reclama la società Team Nuova Florida 2005 adducendo le seguenti doglianze. Innanzitutto non avrebbe pregio la circostanza che nel verbale della Polizia Locale non si evincerebbe la presenza della squadra. In effetti nel verbale si da’ atto della dichiarazione del dirigente della società che afferma appunto che il pullman guasto stava trasportando la squadra a Roma per la disputa della gara; è quindi evidente che gli Agenti se non avessero rilevato la presenza della squadra ne avrebbero fatto menzione nel rapporto; non sarebbe invece necessario ed opportuno procedere all’identificazione di tutti i calciatori presenti, operazione che avrebbe richiesto ore. In secondo luogo la società non avrebbe avuto alcun interesse a non disputare la gara. Infatti si trovava al secondo posto in classifica con un solo calciatore squalificato e nessun altro indisponibile ed andava affrontare la squadra ultima in classifica. In terzo luogo la dichiarazione del meccanico intervenuto sul posto è dettagliatissima in quanto afferma di essere intervenuto su richiesta della ditta proprietaria del mezzo, ne descrive la targa ed il modello, descrive l’orario ed il luogo ed infine descrive l’avaria rilevata di non facile e pronta soluzione. La reclamante critica inoltre l’affermazione del Giudice Sportivo che rilevava la carenza della produzione di tabulati telefonici, richiesta sproporzionata rispetto all’evento e comunque per la quale occorrono alcuni mesi. In ogni caso aggiungeva alla produzione documentale il disco cronotachigrafo del pullman che ne dimostra la partenza poco prima delle ore 9,00 e l’avaria alle ore 9,15 e la richiesta di integrazione del rapporto della Polizia Locale. Insisteva quindi per l’accoglimento del reclamo con l’annullamento delle sanzioni a suo carico e la disputa della gara. In sede di audizione diretta richiesta dalla reclamante ribadiva tutte le considerazioni già esposte nel reclamo. La Commissione Disciplinare, ritenendo decisiva ai fini della pronuncia nel merito l’acquisizione dell’integrazione del rapporto della Polizia Locale richiesta dalla reclamante, sospendeva il giudizio disponendo l’acquisizione del documento. Perveniva quindi l’integrazione documentale richiesta nella quale gli Agenti ribadivano tutte le circostanze già esposte nel precedente rapporto e precisavano che, oltre all’autista ed al dirigente, ritualmente identificati, erano presenti oltre ad altri dirigenti anche una ventina di ragazzi della società vestiti in tuta e con borse; gli agenti precisavano di non aver identificato altre persone ritenendolo superfluo. Alla luce delle integrazioni documentali prodotte dalla società, disco orario e dichiarazione degli Agenti della Polizia Locale di Pomezia, ritiene la Commissione Disciplinare che si sia raggiunta la prova che effettivamente sussistesse la causa di forza maggiore invocata dalla società. Non vi è dubbio che l’automezzo in panne fosse fermo in Pomezia, a circa dieci chilometri dalla partenza, - CRL213/7 - con a bordo la squadra di calcio ed il guasto è avvenuto intorno alle ore 9,15, come dimostrato dal cronotachigrafo. La squadra si è quindi mossa per tempo per raggiungere il campo di gara. Vi è stato l’intervento di un meccanico che, però, non ha potuto fare nulla ed, effettivamente, considerando anche il giorno festivo e la località ove era avvenuto il guasto, non vi erano possibilità alternative, se non quelle di reperire altro pullman, cosa che però la società noleggiatrice non è stata in grado di fare. Vanno poi considerate le circostanze, posizione in classifica delle contendenti e disponibilità dei calciatori della rosa, dedotte dalla reclamante che fanno propendere per un evento effettivamente imprevisto e non fronteggiabile e non per una cattiva volontà o peggio per una simulazione, per non affrontare la gara. Il reclamo va quindi accolto disponendo la ripetizione della gara. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo e di annullare integralmente la decisione impugnata disponendo la ripetizione della gara dando mandato alla Segreteria del C.R. Lazio per il seguito di competenza. La tassa reclamo di entrambi i gradi di giudizio va restituita.
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