COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 216/LND del 9/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEI SIGG. CRISTOFARI AUGUSTO E ANCONITANO FRANCESCO ALL’EPOCA DEI FATTI COPRESIDENTI DELLA SOCIETA’ SAN BASILIO PALESTRINA, DEL SIG. MORGA FRANCESCO TESSERATO ALL’EPOCA DEI FATTI CON LA MEDESIMA SOCIETA’ E DELLA SOCIETA’ SAN BASILIO PALESTRINA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 216/LND del 9/5/2013 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE DEFERIMENTO DEI SIGG. CRISTOFARI AUGUSTO E ANCONITANO FRANCESCO ALL’EPOCA DEI FATTI COPRESIDENTI DELLA SOCIETA’ SAN BASILIO PALESTRINA, DEL SIG. MORGA FRANCESCO TESSERATO ALL’EPOCA DEI FATTI CON LA MEDESIMA SOCIETA’ E DELLA SOCIETA’ SAN BASILIO PALESTRINA. La Procura Federale con atto del 6 febbraio 2013 deferiva alla Commissione Disciplinare i Sigg.ri Cristofari Augusto ed Anconitano Francesco all’epoca dei fatti copresidenti della U.S. Palestrina A.S.D. (oggi S.S. a.r.l. D. San Basilio Palestrina), per rispondere della violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS anche in riferimento all’articolo 94 comma 1 e 29 comma 2 e 3 delle NOIF nonché dell’articolo 43 comma 2 del Regolamento della L.N.D.; il calciatore Francesco Morga, all’epoca dei fatti tesserato con l’U.S. Palestrina (oggi San Basilio Palestrina) ai sensi dell’articolo 1 comma 1 CGS in riferimento all’articolo 94 comma 1 e 29 comma 2 e 3 delle NOIF nonché dell’articolo 43 comma 2 del Regolamento della LND; la società San Basilio Palestrina per rispondere di responsabilità diretta ai sensi dell’articolo 4 comma 1 CGS per il comportamento dei propri legali rappresentanti e 4 comma 2 CGS per il comportamento del proprio calciatore Morga. A sostegno rilevava come da una lettura di un articolo pubblicato sul giornale “Corriere Laziale” del 13-12-2011 era emersa l’esistenza di una controversia tra il calciatore Morga e la società Palestrina da cui era originato addirittura un procedimento penale innanzi al Tribunale di Tivoli. In particolare l’articolo riferiva che i due copresidenti della società Palestrina, Cristofari e Anconitano avevano denunciato smarrito un assegno, in realtà consegnato al Morga quale corrispettivo delle sue prestazioni per la società, finendo poi per essere accusati di calunnia nei confronti dello stesso. Il GUP del Tribunale di Tivoli aveva quindi rinviato a giudizio i due copresidenti che avevano denunciato il falso smarrimento per il reato di calunnia. L’Ufficio inquirente otteneva quindi dal Tribunale di Tivoli gli atti penali da cui risultava che i predetti avevano falsamente denunciato smarrito un assegno del rilevante importo di € 31.250,00 in realtà consegnato al Morga. Sempre dagli atti si evinceva che il Morga aveva denunciato i due copresidenti per il reato di calunnia esponendo di aver stipulato con la società un ingaggio premio di € 50.000,00 garantito da un primo assegno di pari importo, di aver ricevuto in tre soluzioni di € 6.250,00, l’importo di € 18.750,00, riconsegnando ogni volta l’assegno a garanzia di importo via via ridotto sino a quello di € 31.250,00, che, non avendo più ricevuto i pagamenti pattuiti, anche per un infortunio che lo aveva tenuto fermo, aveva messo all’incasso il titolo risultato denunciato smarrito. Quindi si rilevavano le violazioni ascritte ai tre tesserati per la stipula di un accordo economico di rilevante importo in violazione delle norme federali ed, inoltre, a carico dei due copresidenti si rilevava anche la violazione dell’articolo 1 comma 1 CGS per il comportamento messo in atto che, oltre ad avere una rilevanza penale, era evidentemente in violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento assegnando termine ai deferiti per il deposito di scritti difensivi. Nella riunione, preliminarmente, i rappresentanti delle parti raggiungevano un accordo per la sanzione da irrogare e concordavano per i due copresidente Cristofari e Anconitano la sanzione finale di 5 mesi di inibizione ciascuno (sanzione base 12 mesi di inibizione con riduzione ex art. 23 e 24 CGS) e per la società € 2.300,00 di ammenda (sanzione base € 5.000,00 con riduzione ex art. 23 e 24 CGS); per il calciatore Morga giorni 10 di squalifica (sanzione base giorni 30 con riduzione ex art. 23 e 24 CGS). Ritiene la Commissione preliminarmente che l’applicazione della sanzione concordata per i deferiti sia stata correttamente esposta e che non risultando con evidenza dagli atti elementi che possano portare all’affermazione di estraneità dagli addebiti, si debba provvedere in conformità. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di applicare ai deferiti le seguenti sanzioni concordate: CRISTOFARI AUGUSTO inibizione per mesi cinque ANCONITANO FRANCESCO inibizione per mesi cinque MORGA FRANCESCO squalifica per giorni 10 SOCIETA’ SAN BASILIO PALESTRINA ammenda di € 2.300,00 (duemilatrecento) Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Lazio per le comunicazioni di rito.
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